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Delib. Giunta Reg. n° 10 del 18/01/2002
Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione dell'art.13 del D.M. 25.10.1999, n.471 "interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione".


L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità e Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'articolo 13 del D.M. 471/99 (decreto ministeriale attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22), prevede che "La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 10".

La medesima disposizione, al comma 2, fissa le condizioni che devono essere rispettate affinché i progetti di bonifica rientrino nell'ambito di applicabilità di cui al comma 1.

Con l'articolo 6, comma 2 della L.R. 21.01.2000 n. 3, la Regione ha delegato alle Province, tra l'altro, le competenze in materia di bonifiche di siti inquinati regolate dall'articolo 17 del D.Lgs. 22/97; con tale delega sì intendono trasferite alla Provincia anche le iniziative di cui all'art.13, comma 1, del D.M. n. 471/1999, che, come è noto, costituisce il regolamento attuativo del succitato art. 17 del Decreto Ronchi.

Sulla base di tale delega, alcune Province (Treviso e Verona), hanno adottato dei provvedimenti amministrativi di indirizzo che, a fronte di tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale di modesta entità, oggettivamente prospettabili nel territorio di propria competenza, correttamente forniscono indicazioni di carattere procedurale in linea con il citato articolo 13 del D.M. 471/99.

Peraltro risulta che anche la Regione Lombardia ha adottato una propria Deliberazione (la D.G.R. n. 7/4219 del 11.4.2001) con la quale l'intera materia viene ad essere regolamentata.

Dalla lettura comparata dei diversi provvedimenti risultano tuttavia enucleate modalità di indirizzo non completamente omogenee da parte di due Province venete nell'affrontare la stessa tematica.

Va sottolineato che nessuna delle suddette Province prevede che il sito da bonificare venga inserito nell'anagrafe dei siti inquinati nel caso in cui i limiti di bonifica raggiunti non siano quelli del valore di fondo naturale e, inoltre, che a tale valore ci si deve riferire nel caso di interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti in zona agricola.

Anche in considerazione di quanto esposto, emerge la necessità che vengano forniti dei criteri minimi di attuazione dell'articolo 13 del D.M. 471/99, riprodotti nell'Allegato alla presente Deliberazione, che agevolino l'adozione di comportamenti univoci all'atto della valutazione degli interventi la cui realizzazione non necessita di approvazione; quanto detto, ovviamente, allo scopo di evitare che episodi di inquinamento delle acque e dei suoli che si verifichino in ambiti provinciali diversi vengano gestiti in modo difforme.

Tutto ciò premesso e considerato si propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore, Assessore alle Politiche per l'Ambiente e per la Mobilità Renato C hisso, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale ed in particolare con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 3 0.08.199 3, n. 42;

VISTA la legge regionale 21.01.2000, n. 3, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 13, ed in particolare il comma 3, del D.M. 25.10.1999, n.471;

delibera

1) di fornire alle Province e a tutti i soggetti interessati le indicazioni per la corretta attivazione delle procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.M. 471/99, contenute nell'Allegato alla presente deliberazione;
2) di comunicare il presente provvedimento a tutte le Province del Veneto, all' ARPAV e al Ministero dell'Ambiente.


ALLEGATO - Procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art.13 del D.M. 471/99.

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che rispettano le condizioni di cui al seguente punto 1) non richiedono approvazione del progetto o autorizzazione per la sua esecuzione.
Per gli stessi non è prevista, altresì, alcuna certificazione finale rilasciata dalla Provincia, fermo restando l'obbligo di notifica, da parte del soggetto interessato, del pericolo di inquinamento secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 471/99.
I contenuti minimi del progetto devono essere quelli indicati al punto 2).
La stessa documentazione deve essere trasmessa al Comune, alla Provincia all'ARPAV, all'A.S.S.L. anche nel caso in cui vengano attuate misure di messa in sicurezza di emergenza (art.7, comma 2 del D.M. 471/99).
Al termine degli interventi di cui agli artt. 7 e 13 del D.M. 471/99, devono essere trasmessi al Comune, alla Provincia e all' ARPAV (DAP e Osservatorio Regionale Rifiuti), la relazione di fine lavori e i documenti di cui al punto 3), redatti da tecnico abilitato e attestanti il completamento e l'efficacia degli interventi attuati, anche al fine di attivare le procedure previste dall'art. 17 del D.M. 471/99 relativo all'anagrafe dei siti da bonificare.
Indipendentemente dal volume di suolo contaminato, qualora le opere di messa in sicurezza di emergenza attuate ai sensi e con le modalità previste dal D.M. 471/99 portino al ripristino della situazione ambientale antecedente l'evento che ha provocato il superamento dei limiti di accettabilità per il suolo in relazione alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G., non è necessario attivare le procedure previste dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 per quanto concerne la redazione di un progetto di bonifica, mentre sarà necessario inviare al Comune, all'ARPAV e all'A.S.S.L. il programma di smaltimento del terreno contaminato, asportato e stoccato in condizioni di sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.3560 del 19.10.9 9 pubblicata nel B.U.R. n. 99 del 16.11.99.

Si ricorda che tale programma dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
- natura e quantità del terreno contaminato e asportato;
- documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
- descrizione delle misure di sicurezza adottate per il deposito temporaneo;
- impianti autorizzati ove sarà recuperato e/o smaltito definitivamente il terreno asportato;
- tempi di attuazione del programma di smaltimento;
- eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee alfine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre il progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs.22/97.

Al fine di consentire il controllo sulle varie fasi di smaltimento e/o recupero dei terreni contaminati di cui trattasi, si ritiene necessario che sin dalla fase di progetto, il soggetto interessato provveda a fornire indicazioni sulla destinazione finale dei rifiuti prodotti dalla bonifica.

PUNTO 1) - Definizione dei casi nei quali si applica la procedura semplificata.

a) attesa la difficoltà, in alcuni casi, di determinare preventivamente il volume da asportare, considerato il peso specifico medio dei suoli, il peso complessivo del terreno contaminato non deve essere superiore alle 200 tonnellate; tale limite ponderale, per le ragioni sopraddette, va inteso come equivalente al limite volumetrico fissato dall'art 13 del D.M.A. 471/99, ovvero di 100 mc.
Il limite ponderale sopraindicato non deve essere superato nel caso di più interventi di bonifica nello stesso sito, ovvero la sommatoria dei singoli interventi da realizzare sul medesimo sito non deve superare detto limite.
b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'art. 5 del D.M. 471/99, né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'art. 6 del D.M. stesso;
c) nel sito non devono essere in corso o necessitare altri interventi di bonifica, eccedenti il limite fissato alla precedente lett. a);
d) il progetto non deve rientrare fra quelli per i quali, in base alla normativa vigente, non necessita la procedura di VIA;
e) il progetto non deve riguardare interventi sulle acque sotterranee e, per quanto concerne le acque superficiali, deve consistere esclusivamente in:
- di panne e/o materiale assorbente in grado di contenere il diffondersi della contaminazione e nella loro, successiva, rimozione;
- aspirazione di liquidi sversati.
f) l'intervento deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione al Comune, salvo il fatto che il Comune stesso può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione dell'intervento;
g) l'intervento deve riportare il suolo del sito entro i limiti previsti dal D.M. 471/99 per la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.; per le zone agricole devono essere ripristinate le caratteristiche possedute dai terreni naturali non interessati dall'inquinamento.

PUNTO 2) - Contenuti minimi del progetto

a) descrizione dell'evento che ha provocato l'inquinamento;
b) risultati delle analisi chimico fisiche e di ogni altro tipo già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
c) descrizione delle condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica;
d) eventuale piano delle indagini da effettuare ulteriormente per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
e) stralcio della cartografia dello strumento urbanistico vigente;
f) planimetria catastale con evidenziati i mappali anche in parte ricadenti nell'area inquinata;
g) stralcio della carta tecnica regionale con ubicazione dell'area;
h) comunicazione di eventuali attività giudiziarie e amministrative in corso, o intraprese, nei riguardi dell'area;
i) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica ed il ripristino ambientale;
j) stima dei quantitativi di terreno da smaltire e/o trattare;
k) indicazione della destinazione finale dei rifiuti prodotti dalla bonifica con indicazione degli impianti di smaltimento e/o recupero nonché degli eventuali stoccaggi provvisori che si ritiene debbano essere utilizzati;
l) indicazione delle indagini da effettuare volte ad accertare il completamento e l'esaustività dell'intervento.

PUNTO 3) - Dichiarazione finale

a) dichiarazione dei proponente di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni eventualmente richieste dal Comune;
b) dichiarazione di non aver rinvenuto contaminazione delle acque di falda e/o superficiali;
c) relazione sull'intervento attuato e sui risultati ottenuti, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi di intervento.
Tale relazione dovrà contenere la documentazione che dimostri come, applicando le procedure di cui all'allegato 2 del D.M. 471/99, nel suolo, nel sottosuolo nelle acque superficiali e sotterranee non vi siano, al termine degli interventi attuati, superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previste dal D.M. 471/99 o dei valori del fondo naturale (art. 4 comma 2);
d) indicazione sui quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti o trattati, riportando l'impianto di conferimento e le analisi relative;


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