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Decreto Pres. Giunta Prov. n° 9-99/Leg. del 13/05/2002
Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art.55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n.1.

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

CAPO II - Qualità dell'aria

Art. 2 - Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente)
Art. 3 - Norma transitoria

CAPO III - Impianti termoelettrici

Art. 4 - Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

CAPO IV - Tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 5 - Attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
Art. 6 - Norme finali e transitorie connesse all'articolo 5
Art. 7 - Scarichi di acque reflue industriali
Art. 8 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali
Art. 9 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali
Art. 10 - Scarico delle acque reflue urbane
Art. 11 - Regime autorizzatorio per scarichi particolari
Art. 12 - Dighe
Art. 13 - Sanzioni amministrative
Art. 14 - Norme transitorie

CAPO V - Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Art. 15 - Autorizzazione ambientale integrata

CAPO VI - Gestione dei rifiuti

Art. 16 - Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani
Art. 17 - Autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
Art. 18 - Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani
Art. 19 - Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico

ALLEGATO (articolo 8 del regolamento)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli articoli 55 e 56 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di
finanza pubblica per l'anno 2002) e le norme statali da essi richiamate;
- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, e in particolare l'articolo 100;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale 3-18 dicembre 2001, n. 412;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1020 di data 10 maggio 2002, avente ad oggetto
"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1."

decreta

di emanare il seguente regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.


DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA PRIMA APPLICAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE DI NORME STATALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 FEBBRAIO 2002, N. 1

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti norme statali, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002):

a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente);
b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 , n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, limitatamente al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e 43 e alla disciplina afferente gli scarichi di acque reflue industriali;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
2. Il presente regolamento contiene inoltre le disposizioni attuative dell'articolo 55, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2002, nonché le norme occorrenti per adeguare la disciplina provinciale concernente lo scarico delle acque reflue urbane al decreto legislativo n. 152 del 1999, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale 3-18 dicembre 2001, n. 412.
3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, come da ultimo modificato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 - viene di seguito denominato "testo unico".
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le corrispondenti definizioni contenute nella normativa statale richiamata dal comma 1.


CAPO II - Qualità dell'aria

Art. 2 - Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'aria esterna presente nella troposfera, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e dalle relative norme di attuazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente capo. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 351 del 1999 secondo quanto disposto da quest'ultimo. In particolare, è riservato alla Giunta provinciale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, che vi provvede sentiti i comuni nelle forme stabilite dal comma 2.
2. I provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano attività da essi considerate. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le forme per la consultazione preventiva degli enti e del pubblico, cui è subordinata l'approvazione dei provvedimenti previsti dal comma 1.
3. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, i comuni adottano le misure di gestione delle situazioni a rischio in dipendenza del superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, in osservanza del decreto legislativo n. 351 del 1999 e dei provvedimenti provinciali emanati ai sensi del comma 1, nonché in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Nel quadro delle funzioni di controllo e delle attività tecnico-scientifiche ad essa attribuite dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente svolge in particolare le seguenti attività:
a) esegue i monitoraggi, le misurazioni e le valutazioni della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto
legislativo n. 351 del 1999;
b) predispone le relazioni sulla qualità dell'aria da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
c) trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per, i servizi tecnici, i dati e le informazioni prescritti dal decreto legislativo n. 351 del 1999.
5. La Provincia e i comuni garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che i piani, i programmi, le misure d'intervento e le informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano resi disponibili al pubblico e agli enti interessati. Le informazioni sulla qualità dell'aria devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

Art. 3 - Norma transitoria

1. In applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 357 del 1999, ai fini della tutela della qualità dell'aria ambiente continuano ad applicarsi in via transitoria i valori limite, i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli di protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti dalle norme statali ivi richiamate.
2. Nelle more di attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, continuano ad applicarsi il piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria - approvato con deliberazione della Giunta provinciale 6 febbraio 1998, n. 954, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione 1° marzo 1998, n. 11 - nonché ogni altro provvedimento emanato in materia dalla Provincia e dai comuni.
3. Il piano provinciale indicato al comma 2 può essere aggiornato, anche per stralci, per le finalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 355 del 1999.


CAPO III - Impianti termoelettrici

Art. 4 - Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

1. Nel quadro delle competenze riconosciute alla Provincia dall'articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 463 del 1999, il servizio provinciale competente in materia di energia rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentito il comune territorialmente interessato.
2. Il servizio provinciale competente in materia di energia adotta inoltre le misure e i provvedimenti previsti dall'articolo 41 del testo unico, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, formulata d'intesa con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
3. I commi 1 e 2 tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
4. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, la Giunta provinciale si pronuncia sentiti il servizio provinciale competente in materia di energia e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, anche per le finalità dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.


CAPO IV - Tutela delle acque dall'inquinamento

Art. 5 - Attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152

1. Ai fini dell'attuazione del titolo II e degli articoli 18, 19, 20, 42 e 43 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si applicano i criteri di ripartizione delle competenze e le disposizioni stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 6.
2. Sono riservate alla competenza della Giunta provinciale:
a) l'adozione delle misure di adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, nel rispetto dell'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
b) l'adozione, anche mediante il piano di cui alla lettera a), delle misure atte a conseguire gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
c) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità ambientale e per
specifica destinazione;
d) l'adozione delle deroghe previste dagli articoli 8 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
e) l'individuazione delle aree sensibili e la delimitazione dei bacini drenanti nelle aree sensibili;
f) la designazione e l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
g) l'identificazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle zone soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado
h) l'approvazione di programmi d'azione e di misure di tutela a carattere generale per la salvaguardia e il
risanamento delle aree sensibili e vulnerabili, mediante appositi provvedimenti o nell'ambito del piano
provinciale di risanamento delle acque;
i) l'approvazione del codice di buona pratica agricola, per le finalità dell'articolo 19, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999, fatto salvo quanto stabilito in materia dal piano di sviluppo rurale 2000-2006;
l) l'adozione di ogni altro provvedimento o misura a carattere generale previsti dalle disposizioni richiamate
dal comma 1.
3. Nel quadro delle funzioni di controllo e delle attività tecnico-scientifiche ad essa attribuite dalla legge provinciale n. 11 del 1995, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente esercita le seguenti funzioni e attività:
a) la raccolta dei dati necessari a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e la valutazione
dell'impatto esercitato dall'attività antropica su di esso;
b) l'attuazione di programmi di rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici;
c) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei
dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione delle norme statali richiamate al comma 1.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 nelle materie concernenti le acque di balneazione e le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, la Giunta provinciale si avvale del supporto istruttorio e tecnico del dipartimento competente in materia di igiene e sanità pubblica e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che operano in coordinamento con il dipartimento ambiente e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
5. Resta ferma l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 in materia di acque destinate alla balneazione.
6. I comuni svolgono i compiti e le attività ad essi demandate dai piani o dai programmi adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2.

Art. 6 - Norme finali e transitorie connesse all'articolo 5

1. Fatta salva la procedura prescritta per l'approvazione del piano provinciale di risanamento delle acque, la proposta dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, adottata in via preliminare dalla Giunta provinciale, è inviata ai comuni per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi al suo ricevimento, del loro parere.
2. I provvedimenti definitivi di cui all'articolo 5, comma 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione.
3. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adeguato secondo quanto previsto dall'articolo 5 entro il 31 dicembre 2003. Il termine può essere prorogato fino al 31 dicembre 2004, con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a esigenze di coordinamento con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
4. Il piano provinciale di risanamento delle acque può essere aggiornato per le finalità dell'articolo 54 del testo unico anche indipendentemente dall'adeguamento prescritto dal comma 3.
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della classificazione dei corpi idrici, tengono luogo delle corrispondenti classificazioni previste dall'articolo 5, comma 2, fatti salvi i loro successivi aggiornamenti in conformità alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

Art. 7 - Scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali soggiacciono alla disciplina stabilita dal testo unico in quanto compatibile con la disciplina del presente regolamento e delle norme statali da esso richiamate.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente regolamento, gli scarichi delle acque reflue industriali sono sottoposti alle seguenti disposizioni statali solo in quanto siano più restrittive rispetto alle norme provinciali:
a) articolo 28, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, afferenti le modalità di scarico e di
controllo;
b) articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi sul suolo;
c) articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee;
d) articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativo agli scarichi in acque superficiali;
e) articoli 34 e 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999, relativi agli scarichi di sostanze pericolose.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del testo unico, sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque reflue derivanti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999;
b) le altre acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche, eventualmente
indicate con apposite deliberazioni della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
regione.

Art. 8 - Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dalle tabelle D e G allegate al testo unico, come modificate dal presente regolamento, nonché quelli previsti - per specifici cicli produttivi - dalla tabella 3/A dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.
2. Alle tabelle D e G allegate al testo unico sono apportate le modificazioni secondo quanto stabilito dall'allegato al presente regolamento. Relativamente agli scarichi esistenti, le predette modifiche hanno effetto con decorrenza dal 13 giugno 2002.
3. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella rete fognaria pubblica devono rispettare i valori limite di emissione indicati dalla tabella G allegata al testo unico, come modificata dal presente articolo, nonché le altre prescrizioni stabilite dall'autorizzazione allo scarico in relazione alle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
4. I divieti stabiliti dall'articolo 16, comma 1, numero 3), del testo unico continuano in ogni caso ad applicarsi con riferimento allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue industriali contemplate dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 1999. I medesimi divieti continuano ad applicarsi inoltre allo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici e delle acque degli impianti di scambio termico di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nonché nei casi indicati dall'articolo 30, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art. 9 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali

1. Per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o per il rinnovo delle stesse si applicano la disciplina stabilita dagli articoli 23 e 24 del testo unico nonché le disposizioni di cui agli articoli 46 e 52 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
2. Il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente previsto dall'articolo 24, comma 1, del testo unico deve essere acquisito dal comune, oltre che nei casi ivi previsti, anche qualora siano recapitati in fognatura scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze indicate nella tabella 3/A o ai numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17,e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. Il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente è reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta ed è formulato in coordinamento con il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie della Provincia, tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto di depurazione finale e della necessità di garantire il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

Art. 10 - Scarico delle acque reflue urbane

1. Ove provengano da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2.000, le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle disposizioni stabilite dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nelle cadenze ivi previste, e dalla sezione 1 dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo.
2. Qualora le fognature indicate al comma 1 convoglino anche scarichi industriali, lo scarico delle acque reflue urbane deve inoltre rispettare i valori limite di emissione stabiliti, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. Ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 62, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della sezione I dell'allegato 5 al medesimo decreto legislativo, i valori limite di emissione di cui al comma 2 si applicano con decorrenza dal 13 giugno 2002 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti e a partire dal 31 dicembre 2005 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.
4. Fino alla scadenza dei termini indicati dai commi 1 e 3, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane ivi previsti continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla parte II del testo unico e dal piano provinciale di risanamento delle acque.
5. I nuovi scarichi di acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999 devono essere conformi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo dalla loro entrata in esercizio.
6. Agli scarichi di acque reflue urbane convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti o situati in zone d'alta montagna al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla parte II del testo unico e dal piano provinciale di risanamento delle acque. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, i predetti scarichi devono essere conformati alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque entro il 31 dicembre 2005.
7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, comma 2 bis, del testo unico, in ordine alle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi di acque reflue urbane. I provvedimenti ivi previsti definiscono inoltre le modalità di coordinamento della Provincia, dei relativi appaltatori, dei comuni e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con riferimento ai controlli e alle autorizzazioni relativi agli scarichi industriali immessi in rete fognaria, nell'obiettivo di garantire che l'impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
8. Il capitolato di cui all'articolo 57, comma 2, del testo unico, nonché i capitolati d'appalto afferenti la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono adeguati in coerenza con i provvedimenti o con le finalità indicati dal comma 7.
9. La conformazione degli scarichi di acque reflue urbane alle disposizioni del presente articolo non comporta la necessità di aggiornare o di modificare le autorizzazioni allo scarico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 - Regime autorizzatorio per scarichi particolari

1. Per quanto non previsto dalla disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 23 del testo unico, relativamente alle acque disciplinate dagli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 152 del 1999, si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo, tenuto conto dei divieti stabiliti dall'articolo 16, comma 1, numero 3), del testo unico, come specificati dall'articolo 8, comma 4, del presente regolamento.
2. Gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate recapitati sul suolo o in acqua superficiale sono esclusi dal regime autorizzatorio, fatte salve le disposizioni più restrittive che potranno essere definite dal piano provinciale di risanamento delle acque.
3. Gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie sono autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione del loro progetto. Quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si considerano parimenti autorizzati di diritto per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti.
4. Il comma 3 si applica anche agli scaricatori di piena regolati dal piano provinciale di risanamento delle acque, ivi compresi i manufatti scolmatori installati a monte degli impianti di depurazione.
5. Il piano provinciale di risanamento delle acque può stabilire prescrizioni per lo sversamento delle portate di supero tramite gli scaricatori di piena, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nonché misure di controllo della quantità di acque scolmate.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, del testo unico, lo scarico nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniera o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, contemplate dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è autorizzato di diritto con il provvedimento di approvazione del progetto o di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento agli scarichi esistenti delle stesse acque, i quali si considerano autorizzati di diritto per effetto dei provvedimenti sopra richiamati.
7. L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo procede inoltre all'adozione dei provvedimenti conseguenti a controllo di cui all'articolo 41 del testo unico.

Art. 12 - Dighe

1. Per le operazioni di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe si applica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 152 del 1999. Il relativo progetto di gestione di ciascun impianto è approvato dal servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, sentito il servizio competente in materia di opere idrauliche.
2. Dalla data di approvazione del progetto di gestione di cui al comma 1, cessa di applicarsi la corrispondente disciplina stabilita dall'articolo 25, comma 3, del testo unico.

Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del testo unico e del presente capo commesse in relazione allo scarico di acque reflue industriali si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 1999.
2. Le sanzioni amministrative richiamate dal comma 1 sono ridotte a un terzo delle rispettive misure edittali, qualora la violazione sia attribuibile a una piccola impresa, come definita - in base al numero di dipendenti - dall'ordinamento comunitario.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 97 bis del testo unico.
4. Le sanzioni amministrative richiamate dal comma 1 si applicano con riferimento alle violazioni commesse
accertate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento o le diverse date da esso previste per l'adeguamento.
5. A partire dalle date indicate dal comma 4 cessano di applicarsi, per le violazioni ivi previste, le corrispondenti fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 48 del testo unico. Per le violazioni delle norme del testo unico accertate prima delle date indicate al comma 4 continuano ad applicarsi le fattispecie sanzionatorie previste dall'articolo 48 del testo unico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 50 del testo unico, concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti del presente regolamento o dalle norme statali da esso richiamate, i titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti devono osservare la disciplina derivante dal regolamento medesimo a decorrere dal 13 giugno 2002. Lo stesso termine deve essere rispettato anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva sia stato introdotto dal presente regolamento e dalle norme statali da esso richiamate. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione - in conformità alla disciplina derivante dal presente regolamento - allo scadere dell'autorizzazione, in osservanza dell'articolo 23, commi da 7 ter a 7 sexies, del testo unico.
2. Resta fermo quanto specificamente stabilito dal testo unico e dal presente regolamento per gli scarichi di acque reflue urbane.


CAPO V - Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Art. 15 - Autorizzazione ambientale integrata

1. L'autorizzazione ambientale integrata disciplinata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente articolo.
2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 372 del 1999 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ivi compreso il presente regolamento.
3. Entro il 30 giugno 2002 l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione degli impianti esistenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 372 del 1999, curandone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità all'articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia di autorizzazioni ambientali per l'esercizio degli impianti. In tal caso si applica l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 372 del 1999.
5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 372 del 1999 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente articolo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia.
6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.
7. Relativamente ai nuovi impianti, non compresi nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 4), del decreto legislativo n. 372 del 1999, nonché alle modifiche e ampliamenti di quelli esistenti, si applicano le disposizioni provinciali sulla valutazione dell'impatto ambientale, se ai sensi di queste disposizioni ne ricorrono i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 372 del 1999.


CAPO VI - Gestione dei rifiuti

Art. 16 - Regime autorizzatorio concernente la gestione dei rifiuti urbani

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 55, comma 3, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, le autorizzazioni alle attività, alle operazioni e agli impianti di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, riservate dalle norme provinciali vigenti alla competenza della Provincia, sono rilasciate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che vi provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 del testo unico.
2. In particolare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni previste dal comma 1 in sostituzione dei provvedimenti autorizzatori contemplati dagli articoli 70, comma 4, 72, comma 5, e 75, comma 4, del testo unico.
3. Le autorizzazioni di cui al comma i possono essere rilasciate anche nelle conferenze di servizi indette ai sensi delle leggi provinciali vigenti, nonché nell'ambito della specifica procedura prevista dall'articolo 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).
4. I progetti di sistemazione e di bonifica delle discariche esaurite di cui all'articolo 76 del testo unico, che non ricadano nella disciplina afferente la bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 77 bis del medesimo testo unico, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del testo unico e dell'articolo 28, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Il presente comma si applica in relazione ai progetti da approvare successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora l'originaria autorizzazione all'installazione ed esercizio della discarica non abbia regolato la messa in sicurezza, la chiusura dell'impianto e il ripristino del sito.
5. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale, al Presidente della Giunta provinciale e al sindaco dagli articoli 77 bis e, rispettivamente, 91 del testo unico.
6. Le autorizzazioni all'esercizio rilasciate in base alle disposizioni richiamate dal comma 2, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano valide fino alla loro scadenza, ove prevista, e comunque non oltre il termine di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono rinnovabili. A tal fine, deve essere presentata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da parte dell'ente, soggetto o struttura interessati, apposita domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno novanta giorni prima della scadenza del biennio, in modo da assicurare la conclusione del procedimento prima della scadenza del predetto termine.

Art. 17 - Autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. Le autorizzazioni prescritte dall'articolo 96, comma 2 bis, del testo unico sono rilasciate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in via cumulativa ed hanno effetto di autorizzazione integrata allo scarico di acque reflue e alla gestione di rifiuti liquidi.
2. L'autorizzazione integrata di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tal fine, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata la relativa domanda di rinnovo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
3. L'autorizzazione integrata è rilasciata alla Provincia e, previo assenso della Provincia stessa, può essere accordata al soggetto affidatario della gestione dell'impianto di depurazione.
4. Restano ferme le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale dall'articolo 96 del testo unico, concernenti la definizione delle modalità gestionali dei servizi pubblici ivi previsti e delle condizioni e limiti quali-quantitativi per il conferimento dei liquami e delle altre sostanze agli impianti, nonché la determinazione del sistema tariffario.
5. Alle autorizzazioni già rilasciate in base all'articolo 96, commi 2 bis e 2 ter, del testo unico si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 6, del presente regolamento.
6. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del testo unico, agli impianti di pretrattamento e trattamento installati presso i depuratori pubblici possono essere recapitati, mediante apposita condotta dedicata, i liquami derivanti dall'esercizio dei servizi pubblici indicati all'articolo 95, comma 5, del testo unico, ove tale soluzione presenti maggiore convenienza tecnica ed economica rispetto al trasporto mediante autobotti. In tal caso, si applica esclusivamente la disciplina concernente il conferimento dei rifiuti, in quanto compatibile.

Art. 18 - Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani

1. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico concernenti le discariche di prima categoria e le stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani e assimilabili sono rilasciate ai comprensori ai sensi dell'articolo 70 del testo unico.
2. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico concernenti gli impianti a tecnologia complessa contemplati dall'articolo 72 del testo unico sono rilasciate alla Provincia o ai soggetti destinatari della delega di cui al medesimo articolo 72, comma 2, del testo unico.
3. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico concernenti le discariche di prima categoria, nelle fattispecie di somma urgenza regolate dall'articolo 75 del testo unico, sono rilasciate all'ente gestore individuato ai sensi del medesimo articolo 75.
4. Nei casi indicati dai commi 1, 2 e 3, le imprese affidatarie della gestione degli impianti di titolarità di terzi sono tenute all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 10, del medesimo decreto.
5. L'autorizzazione indicata al comma 3 può essere accordata, previo assenso dell'ente gestore individuato ai sensi dell'articolo 75 del testo unico, anche alle aziende speciali e alle società ad influenza dominante comunale affidatarie della gestione della discarica.
6. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico concernenti i centri di raccolta zonale e gli altri impianti o centri indicati all'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti), come modificato dall'articolo 57 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono rilasciate all'ente gestore della raccolta dei rifiuti o, previo assenso dell'ente medesimo, alle aziende speciali, agli enti pubblici e alle società ad influenza dominante comunale affidatarie del servizio di raccolta.
7. Le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del testo unico concernenti impianti, attività o operazioni di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili - diversi da quelli indicati nei commi precedenti, ancorché accessori o strumentali ai medesimi - sono rilasciate all'ente gestore o, previo assenso dello stesso, ai soggetti, pubblici o privati, affidatari della gestione.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 67 bis, comma 8, secondo e terzo periodo, del testo unico.
9. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 settembre 2000, n. 25-43/Leg..
10. L'autorizzazione richiamata dal comma 2 può comprendere gli impianti e le attività strumentali e accessorie all'esercizio degli impianti a tecnologia complessa, in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.
11. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 84 del testo unico agli enti e ai soggetti previsti dal presente articolo, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 - Norme applicative dell'articolo 67 bis del testo unico

1. Le disposizioni dell'articolo 67 bis, commi 8 e 9, del testo unico si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, prescindendo dall'adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.
2. Relativamente alle discariche e agli impianti di gestione dei rifiuti speciali - anche pericolosi -, la cui localizzazione sia stata definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dai provvedimenti assunti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 66 del testo unico, la relativa autorizzazione può essere modificata a norma dell'articolo 84 del testo unico, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) il progetto non comporti la modificazione sostanziale delle caratteristiche tecniche originarie della discarica o dell'impianto, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
b) il progetto non comporti alcuna modifica della localizzazione cartografica della discarica o dell'impianto;
c) i rifiuti da conferire siano compatibili qualitativamente e quantitativamente con le caratteristiche tecniche
della discarica o dell'impianto;
d) siano soddisfatte - in via prioritaria - le esigenze di smaltimento o di recupero dei rifiuti prodotti nel
territorio provinciale;
e) il progetto sia preventivamente sottoposto, alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di
verifica, ove ne ricorrano i presupposti in base alle norme provinciali vigenti.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 2, nelle aree in cui siano insediati le discariche e gli impianti ivi previsti, possono essere installati altri impianti di gestione dei rifiuti, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 67 bis, commi 5 e 7, del testo unico, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 65, comma 5 bis, del medesimo testo unico. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti si applica la disciplina dell'articolo 67 bis, comma 11, del testo unico.
4. Nelle more di aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti o di adozione delle deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 65, comma 5 bis, del testo unico e qualora non ricorrano le condizioni previste dal comma 2, nelle aree nelle quali siano stati localizzati impianti o attività di gestione dei rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 66 del testo unico possono essere insediati altri impianti o attività in osservanza delle procedure stabilite dal medesimo articolo 66 del testo unico. Alla conclusione della vita tecnica degli impianti si applica la disciplina dell'articolo 67 bis, comma 11, del testo unico.
5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche con riferimento agli impianti che saranno localizzati ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 7, del testo unico.
6. Non si fa luogo alla determinazione della destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 67 bis, comma 11, alla conclusione della vita tecnica degli impianti insediati ai sensi del medesimo articolo 67 bis, commi 5, 6, 8 e 9, del testo unico.
7. L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, a norma dell'articolo 67 bis, commi 4 e 7, del testo unico, costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale. Anche in presenza di una richiesta di soggetti privati, l'avvio del procedimento di localizzazione e la sua conclusione rimangono riservati all'autorità competente.
8. Ai provvedimenti di localizzazione assunti ai sensi dell'articolo 67 bis del testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo testo unico.

ALLEGATO (articolo 8 del regolamento)

1. MODIFICAZIONI ALLA TABELLA D ALLEGATA AL TESTO UNICO

La nota in calce alla tabella D allegata al testo unico è sostituita dalla seguente:
"1. Ove i valori limite di emissione in acque superficiali stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 siano più restrittivi dei limiti fissati dalla presente tabella, si applicano i limiti più restrittivi stabiliti dalla predetta tabella 3.
2. Si applicano inoltre gli ulteriori parametri e i relativi valori limite di emissione previsti dalla tabella 3
dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, qualora gli stessi non siano considerati dalla presente tabella.
3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla presente tabella, a condizione che:
- non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in acque superficiali;
- sia garantito il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati.
4. L'osservanza di valori limite meno restrittivi ai sensi del precedente punto 3) può essere autorizzata solo a
seguito della definizione degli obiettivi di qualità.".

2. MODIFICAZIONI ALLA TABELLA G ALLEGATA AL TESTO UNICO

Le note in calce alla tabella G allegata al testo unico sono sostituite dalle seguenti:
"1. La presente tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori limite da essa fissati, avuto anche riguardo alle indicazioni derivanti dai punti 1) e 2) della relativa nota.
2. È esclusa l'applicazione dei parametri indicati ai numeri 48, 51, 52 e 53 della tabella D e dei corrispondenti parametri indicati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, salvi i casi in cui gli stessi siano specificamente prescritti dal provvedimento di autorizzazione.
3. Tuttavia, su richiesta del titolare dello scarico, l'autorità competente può fissare, in sede di autorizzazione o di modifica della stessa, valori limite meno restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla tabella D, a condizione che non siano superati i valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per gli scarichi in fognatura e sia garantito, da parte dell'impianto di depurazione finale, il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane, anche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. I valori limite per i parametri espressamente previsti dalla presente tabella sono sostituiti con i valori limite più restrittivi fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 relativamente agli scarichi in fognatura, qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:
- la rete fognaria non sia presidiata da impianto di depurazione biologica in conformità alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque o alla.disciplina sullo scarico delle acque reflue urbane;
- l'impianto di depurazione biologica finale sia di potenzialità inadeguata rispetto alle previsioni del predetto piano provinciale o non sia in grado di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane;
- la rete fognaria sia presidiata da impianti di trattamento delle acque reflue urbane regolati dalla normativa provinciale prevista dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- il rispetto dei predetti valori limite sia prescritto in sede di autorizzazione o a modifica della stessa, anche d'ufficio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità.".

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Trentino-Alto Adige
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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