leggi e sentenze

 

home page
l'autore
mappa del sito
tutti i links
 
ultime norme emanate

LEGGE 9 novembre 2001, n. 401
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile.

TESTO COORDINATO

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (( e successive
modificazioni, )) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di
protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella
di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e
funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, (( politiche di ))
protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche
competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri,
tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e
soccorso pubblico";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad
eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai
sensi del Capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) (( gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono
abrogati; ))
f) (( il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione
civile" e' soppresso. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente
legge:
"Art. 10 (Agenzie fiscali). - 1. Le agenzie fiscali
sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9,
dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente
decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.".
"Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle Forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnato dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile
1981, n. 121.".



Art. 2.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

(( 1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data
indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta
eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal
suddetto trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per il
sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie".
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri
compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo
ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ))


Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e
verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli
organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 1):
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale e del Servizio
idrografico e mareografico.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59):
"Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il Servizio nazionale dighe e' soppresso quale Servizio
tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
- RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica
incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con
modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare
al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed
assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
esse assegnati.
3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche
territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi
adeguata rappresentanza regionale."
Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi
2, 3 e 5.".



Art. 3.
Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia",
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operativita' della stessa,";
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,";
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la
successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dalla effettiva
operativita' della stessa";
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole:
"dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operativita' della
stessa,".
(( 1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n.
353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si
intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 7, 9
e 12 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in
materia di incendi boschivi), come modificati dalla
presente legge:
"Art. 3 (Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi). - 1. Le regioni
approvano il piano regionale per la programmazione delle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di
direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, che si avvale, per
quanto di rispettiva competenza, del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1,
entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee
guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti
l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente,
rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo
rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata,
con l'indicazione delle tipologie di vegetazione
prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con
l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai
venti;
e) gli indici di pericolosita' fissati su base
quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di
incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione
degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di
monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi,
degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di
accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate
fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e
manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di
interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in
particolare nelle aree a piu' elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa
programmazione;
n) le attivita' informative;
o) la previsione economico-finanziaria delle
attivita' previste nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, del
Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza
unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le
attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi
boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle
province, dei comuni e delle comunita' montane.
5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al
comma 1, restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani
antincendi boschivi gia' approvati dalle regioni.".
"Art. 7 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). -
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi
boschivi comprendono le attivita' di ricognizione,
sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi
da terra e aerei.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento,
garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi
del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attivita'
aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al
potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU e' integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi e
dell'art. 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con
quelle statali istituendo e gestendo con una operativita'
di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio
boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP),
avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a
terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in
base ad accordi di programma;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di
volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa,
dotato di adeguata preparazione professionale e di
certificata idoneita' fisica qualora impiegato nelle
attivita' di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta
e urgente necessita', richiedendoli all'autorita'
competente che ne potra' disporre l'utilizzo in dipendenza
delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi
di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con
la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure
prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia
dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli
incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi
del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per
attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente
legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attivita'
di prevenzione di cui all'art. 4 e reclutato con congruo
anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini
di tale reclutamento, e' data priorita' al personale che ha
frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'art.
5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire
compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti
in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.".
"Art. 9 (Attivita' di monitoraggio e relazione al
Parlamento). 1. Il Ministro delegato per il coordinamento
della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento,
svolge attivita' di monitoraggio sugli adempimenti previsti
dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di
entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge stessa.".
"Art. 12 (Disposizioni finanziarie). - 1. Entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di
quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali
delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle
unita' previsionali di base per la lotta agli incendi
boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, sono trasferite in apposite unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' n. 20 "Protezione
civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per analoga
destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge,
per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1,
comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato
trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma
di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi
ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato
dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il
Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise
in quote inversamente proporzionali al rapporto tra
superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale
boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del
quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; di tali risorse le regioni provvedono a
trasferire agli enti locali territoriali la parte
necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro
conferite dalla presente legge. Al predetto onere si
provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il
finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma
3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con
stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione
delle risorse fra le regioni avviene con le medesime
modalita' di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli
6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza
dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti assegnati agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai
fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'art.
10, comma 1, nonche' ai fini di cui all'art. 3, comma 3,
lettera g), e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per
l'anno 2000, da iscrivere nell'unita' previsionale di base
20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione della presente legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi del Dipartimento, effettua
una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti
di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non
utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a
decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei
finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si
provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti
di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo
delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la
protezione civile" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per
esigenze connesse all'attuazione della presente legge e
volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo
non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli
interventi provvede il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme
vigenti e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento.".



Art. 5.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
protezione civile
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((
dell'interno )) da lui delegato, (( determina le politiche di
protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di
protezione civile, )) promuove e coordina le attivita' delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni,
delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela
dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e
dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamita' naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che
determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (( Per le finalita' di cui
al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel
cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del
Comitato. ))
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro ((
dell'interno )) da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi
dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i
programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle
conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti
locali.
(( 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per
la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato
operativo della protezione civile.
3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei
grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della
protezione civile, e' articolata in sezioni e svolge attivita'
consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione
e prevenzione delle varie situazioni di rischio; e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente,
che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un
esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori
di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione
civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si
riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la
direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza,
stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti
interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento
della protezione civile e composto da tre rappresentanti del
Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono
tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti
designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato
nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato
possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione
civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di
altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato
rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri,
riassumono e esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito
delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di
enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati,
tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai
fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e prevenzione
dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile
sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le
relative modalita' organizzative e di funzionamento. ))
4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero il
Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, si avvale del
Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi',
l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e
gli enti locali, (( nonche' l'attivita' di informazione alle
popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita'
tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati
in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e
con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in
raccordo con le regioni.
4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le
regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di
emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per
fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto
anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti
relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di
cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e
all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione al
Consiglio dei Ministri nonche' quelli relativi alle attivita',
connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la
predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3,
della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. ))
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri,
ovvero del Ministro (( dell'interno )) da lui delegato, il Capo del
Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel
territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento
delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al
comma 1. Il prefetto, (( per assumere in relazione alle situazioni di
emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e
sicurezza pubblica, ove necessario invita )) il Capo del Dipartimento
della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei
comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i
rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere
dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (( Tale subentro e'
condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da
effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del
riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri
per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente
stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti
attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della
protezione civile. ))


Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 93, comma 1,
lettera g), 107 e 108, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (per l'argomento vedasi nelle note all'art.
2):
"1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
(Omissis);
g) ai criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni
nelle medesime zone;".
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori
danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
le attivita' industriali, civili e commerciali;
f) alle funzioni operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici;
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata".
"Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del
comma 1 dell'art. 107;
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1,
lettera c), 5, 11 e 14, della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
"1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli
eventi si distinguono in: (Omissis).
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.".
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
"Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).
- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del
Servizio nazionale della protezione civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale
componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui
all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre
istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa italiana;
h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
2. In base ai criteri determinati dal Consiglio
nazionale della protezione civile, le strutture operative
nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della
protezione civile, le attivita' previste dalla presente
legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
amministrazioni componenti il Servizio nazionale della
protezione civile.
3. Le norme volte a disciplinare le forme di
partecipazione e collaborazione delle strutture operative
nazionali al Servizio nazionale della protezione civile
sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono
altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e
relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme
regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze
di protezione civile.".
"Art. 14 (Competenze del prefetto). - 1. Il prefetto,
anche sulla base del programma provinciale di previsione e
prevenzione, predispone il piano per fronteggiare
l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne
cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile,
il presidente della giunta regionale e la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli
con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad
assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5,
opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello
stesso art. 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e
l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
della struttura della prefettura, nonche' di enti e di
altre istituzioni tenuti al concorso.".
- L'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1) e' stato
soppresso dall'art. 1, comma 1, lettera e), della presente
legge.



Art. 5-bis.
Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile

(( 1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione
civile, nonche' per la disciplina della relativa gestione
amministrativa e contabile, si provvede con uno o piu' decreti da
adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma
7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti
decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo
Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla
specificita' delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai
dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia
confermato l'incarico svolto in precedenza, e' attribuito un incarico
di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente
trattamento economico.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' prorogare
i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel
limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. E'
abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.
3. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, nonche' ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione
del predetto rapporto di lavoroa tempo determinato in rapporto a
tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti
vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il
programma triennale di fabbisogno di personale.
4. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti
dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al
Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a
tempo determinato, per non piu' di quattro unita' in deroga al limite
previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La relativa maggiore spesa e' compensata rendendo
indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione
dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della
protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria
la delibera dello stato di emergenza.
6. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicita' della
gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove
competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai
sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene
riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i
contratti gia' in essere, senza oneri a carico dello Stato.
7. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, gia'
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al
Dipartimento della protezione civile. ))


Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
degli articoli 7, commi 1, 2 e 3, e 9, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento v.
nelle note all'art. 2):
"1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di
cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e
gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il
Presidente individua con propri decreti le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale.
2. Con propri decreti, il Presidente determina le
strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o
Sottosegretari da lui delegati.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero
massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla
organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario
generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.".
"Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
restando l'applicabilita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
comma 4, della legge stessa.
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo,
il Presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili,
una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a
parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
Presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione
collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in
servizio presso la Presidenza stessa.
5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art.
11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in
bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il
personale delle forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di
prestito utilizzabile nelle strutture di diretta
collaborazione. Il Presidente puo' ripartire per aree
funzionali, in relazione alle esigenze ed alle
disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di
prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un
nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di
utilizzazione del personale estraneo e del personale di
prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
politiche. Il restante personale di prestito e' restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte
sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
preposti alle strutture della Presidenza.
6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del Segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il Presidente puo' richiedere
il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
sui decreti di cui all'art. 8.".
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita'
naturali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Interventi in materia di protezione
civile). - 1. I contratti a tempo determinato degli esperti
tecnico-amministrativi, in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono prorogati fino all'avvio del
funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita
dal capo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni in
ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella
C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare
il finanziamento del Fondo per la protezione civile.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di
cui al comma 1 del presente articolo, si applica agli
esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'art.
2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, del
comma 16 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle
ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile: art. 12, comma 1,
dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 1998; art. 6,
com-ma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre
1998; art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 del
24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 2 marzo 1999; art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2991
del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 4 giugno 1999.
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli
interventi connessi al ripristino delle infrastrutture e
dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito
nei mesi di settembre e ottobre 2000 ampie zone della
Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad
assumere, con contratto a tempo determinato, personale
tecnico ed informatico, con priorita' per il personale
utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei
progetti dei lavori socialmente utili promossi dal
Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si
provvede nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di
cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei
rischi, per gli interventi di emergenza, e per tutte le
funzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per la
organizzazione della protezione civile nella regione, e per
la proroga dei contratti in essere a tempo determinato con
il personale tecnico ed amministrativo ex Italter e Sirap e
con lavoratori socialmente utili gia' formati dal
Dipartimento della protezione civile, la Regione siciliana
e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e
per un periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa
assegnati dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n.
433.".
- Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, reca:
"Misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania.".
- Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, reca:
"Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi".
- Si riporta il testo degli articoli 19, comma 6 e 35,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche
avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del com-ma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno.".
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, vedi riferimenti normativi all'art. 5.
- Per l'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, vedi riferimenti normativi all'art. 5.



Art. 5-ter.
Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

(( 1. Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale,
finalizzata all'accrescimento della capacita' operativa, anche nel
settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato
a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano
straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli
edifici sede delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ))



Art. 5-quater.
Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246

(( 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246,
e' sostituito dal seguente:
"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso di specifica
richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli
appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di
Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso
dell'amministrazione autonoma di provenienza. ))


Riferimenti normativi:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246
(Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Potenziamento delle dotazioni organiche). - 1.
Al fine di conseguire piu' elevati livelli di efficienza e
flessibilita' nell'espletamento delle attribuzioni e dei
compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' per assicurare lo svolgimento delle funzioni
ispettive di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della
qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica del
Corpo stesso e' aumentata di dodici unita'. Le funzioni
ispettive possono essere conferite, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti,
anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del direttore generale della
protezione civile e dei servizi antincendi, sentito
l'ispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco comprende le quattro unita' di livello dirigenziale
generale previste dall'art. 36 della legge 23 dicembre
1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall'art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805. Sono abrogati l'art. 36 della legge
23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, il
comma 2-bis dell'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 1997, n. 434, e l'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Alle
relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le piu' urgenti esigenze del
servizio, con particolare riferimento ai servizi
antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione
degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso
gli Organi costituzionali, nonche' per i comandi
provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997, e' incrementata di
1.301 unita', per un totale complessivo di 32.895 unita',
ivi compresi i dodici dirigenti e i quattro dirigenti
generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2.
Per le esigenze funzionali relative alla gestione
amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di
supporto amministrativo-contabile i profili professionali
di funzionario ammmistrativo della VIII qualifica
funzionale e di direttore amministrativo della IX qualifica
funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti
con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione
organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite
della misura massima complessiva di lire 36 miliardi per il
2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede alla distribuzione per profilo
professionale e qualifica delle unita' di personale
considerate ai fini dell'incremento della dotazione
organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco si puo' provvedere, in caso
di specifica richiesta da parte degli interessati, anche
mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti
dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione
Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma
di provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel
profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si
provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per cento
dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge,
mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti
nei quadri del personale volontario che alla data del bando
abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e
siano in possesso delle qualita' morali e di condotta in
conformita' all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all'art.
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art.
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 aprile 1993, n. 233, e al decreto 3 maggio 1993, n. 228
del Ministro dell'interno.
Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi
riservati e' di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al
comma 7 e' formata attribuendo punti 0,30 per ogni
ulteriore periodo di venti giorni e punti 0,50 per il
possesso di una delle seguenti specializzazioni
professionali: padrone di barca, motorista navale,
specialista di elicottero, pilota di elicotteri,
sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al
31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere
dopo l'espletamento delle procedure di mobilita'
orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in
vigore della presente legge sia gia' stata emanata la
normativa che disciplina le relative procedure si provvede
mediante l'assunzione a domanda, previo assenso
dell'amministrazione competente, dei candidati risultati
idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di
ragioniere dell'Amministrazione civile dell'interno,
indetto con decreto del Ministro dell'interno 25 giugno
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale - n. 52 del 2 luglio 1993.
10. Il fondo di cui all'art. 2, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 450, e' incrementato di lire 12.500
milioni a decorrere dall'anno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente
articolo hanno luogo in deroga alle procedure di
programmazione delle assunzioni di personale previste
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.".



Art. 6.
Abrogazioni

(( 1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.
225, incompatibili con il presente decreto. ))


Riferimenti normativi:
- Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.



Art. 6-bis.
Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile

(( 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il
31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli
interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1 gennaio
1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la
protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei
finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001,
i necessari elementi di informazione.
2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, o
del Ministro dell'interno da lui delegato, sentito il Comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo
5, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la
protezione civile destinati a opere o interventi per i quali alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza
che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione.
I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme
eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il
31 marzo 2002.
3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a
contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del
Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1 gennaio 2002.
))


Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, vedi nei riferimenti normativi all'art. 5.



Art. 7.
Norma di salvaguardia

(( 1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le
attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e
successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, reca:
"Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale
dello Stato".



Art. 7-bis.
Informazioni di pubblica utilita'

(( 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e
tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del
Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza
un programma informativo nazionale di pubblica utilita'.
2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria
operativita' al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al
Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in
modulazione di frequenza.
3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa'
operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni
utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione
civile assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse.
4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di
telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del
Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di
emergenza, le societa' di gestione di telefonia mobile sono sempre
tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la
copertura globale della rete di telefonia mobile anche
indipendentemente dal gestore, con priorita' assoluta nell'impegno
della linea. ))