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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 settembre 2001, n. 344
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2001) convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 ottobre 2001, n. 387 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 9), recante: "Ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.
8, com-ma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2001, n. 3, e' sostituita dalla seguente:
"a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia
spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi
rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti
macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi;".


Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni
dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3 (Misure per il
potenziamento della sorveglianza epidemiolologica della
encefalopatia spongiforme bovina), cosi' come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di elevare la sicurezza dei
consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza
correlate a malattie infettive e diffusive degli animali,
nelle more della riconversione del sistema zootecnico a
parametri etologicamente compatibili, il Ministero della
sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in
particolare il sistema di controlli per la encefalopatia
spongiforme bovina, attraverso:
a) un programma di prevenzione totale contro
l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione
al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i
bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore a
ventiquattro mesi;
b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
e la piena applicazione delle norme per il benessere degli
animali, mediante l'adozione di specifici programmi
d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti
finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli
istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di
ispezione frontaliera;
c) il rafforzamento dei controlli nella
movimentazione degli animali attraverso il potenziamento
del sistema di identificazione e registrazione di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai
regolamenti comunitari in materia;
c-bis) l'aggiornamento dell'elenco del materiale
specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli
ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la
colonna vertebrale e la milza dei bovini di eta' superiore
ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai
comitati scientifici comunitari, in base al principio
della maggior cautela;
c-ter) un'adeguata campagna di informazione;
1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a
rischio e destinati ad uso non alimentare e' disposta
l'aggiunta di coloranti idonei affinche' sia impedito il
loro uso ai fini zootecnici e alimentari.
1-ter. Il Ministro della sanita' e il Ministro delle
politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente
alle competenti commissioni parlamentari sulle modalita' di
predisposizione e di applicazione delle misure di cui al
comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte
corrente - dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.