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Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sicilia

LEGGE 3 maggio 2001, n. 6.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Art. 90.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.
2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.
4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non immediatamente rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai revisori di analoghi enti.
7. Nella prima applicazione, le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi per le due divisioni.
8. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che fissi la dotazione organica del personale e le modalità di consulenza e supporto dell'Agenzia in favore degli altri enti pubblici.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.
10. Sulla base della spesa storica effettuata dalle aziende unità sanitarie locali per il personale addetto ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni si provvede a portare in diminuzione le somme relative ai trasferimenti effettuati a favore delle aziende unità sanitarie locali.
11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.
12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.
Art. 91.
Norme sulla valutazione di impatto ambientale

1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.
4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.
7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181.
8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.
9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.
10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.