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Intesa del 23/1/2002 tra la Regione Emilia-Romagna, Province e i Comuni per l'adozione di misure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico


Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 15/05/2001, n. 804 recante "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"" che stabilisce i provvedimenti da assumere in occasione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10 tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista, la limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto privati, nonché la limitazione di particolari combustibili;

Preso atto che a tutt'oggi i dati rilevati da ARPA evidenziano un costante superamento nel territorio regionale delle concentrazioni di PM10 fissate dalla UE con direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, in fase di recepimento da parte dello Stato Italiano, sia per quanto attiene il valore limite giornaliero di 50 mg/mc da raggiungere al 2005 sia per quanto attiene il margine di tolleranza pari a 65 mg/mc, nonché il superamento del valore limite annuale fissato in 40 mg/mc dal D.M. 21 aprile 1999, n.163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione";

Considerata la particolare situazione di emergenza con riferimento all'inquinamento atmosferico da particolato inferiore a 10 micron (PM10 ) in essere in più zone del territorio regionale;

Rilevato che i recenti studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese (PM10) sulla salute dei cittadini in termini di percentuale di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari e attacchi acuti di asma nei bambini che potrebbero essere evitati riducendo le concentrazioni medie di PM10 a 30 mg/mc;

Considerato che per quanto riguarda il PM10 non sono fissate le soglie di attenzione e di allarme al superamento delle quali occorre adottare misure di tutela della popolazione in maniera anche da rispettare il valore medio annuo previsto dalle norme vigenti;

Ritenuto di individuare nel valore limite di 50 mg/mc, fissato dall'UE con direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, il livello di attenzione del PM10, nonché in 75 mg/mc il livello di allarme, pari al margine di tolleranza di cui alla medesima direttiva calcolati come valore medio dei dati forniti da tutte le centraline di rilevamento presenti nelle zone e negli agglomerati, ad esclusione di quelle che misurano il fondo regionale;

Ritenuto che qualora si superino detti valori per più di 5 giorni consecutivi e in presenza di previsione di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti sia necessario adottare provvedimenti di mitigazione delle emissioni inquinanti;

Preso atto che la principale fonte di emissione del particolato è costituita dalle emissioni provenienti dai traffico autoveicolare nonché dagli impianti di produzione di energia e calore alimentati con combustibili solidi e liquidi;

Ritenuto, al fine di ripristinare una situazione di accettabilità della qualità dell'aria, di concordare l'adozione di misure minime da adottarsi da parte delle amministrazioni comunali ferma restando la possibilità per i Sindaci di adottare ogni misura più restrittiva che ritengano idonea a contenere i fenomeni di inquinamento e la facoltà di addivenire a determinazioni diverse a seguito delle verifiche che si effettueranno entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti sulla base anche della presente intesa al fine di valutare l'efficacia degli stessi;

Valutato che già in questa fase sia necessario nell'ambito delle rispettive competenze, attivare un'azione comune e coordinata per la tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini con la definizione di un'intesa, scaturita dal tavolo di confronto tra la Regione, le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per dotarsi di un primo strumento efficace al fine anche di uniformare i comportamenti e gli interventi in ambito regionale;


SI CONVIENE DI INDIVIDUARE LE MISURE, CHE IN ALTERNATIVA TRA LORO O CONGIUNTAMNETE, I COMUNI ADOTTERANNO IN VIA IMMEDIATA:

A) BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVECOLI NELLE GIORNATE FESTIVE O IN ALTRE GIORNATE

B) BLOCCO PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVECOLI A TARGHE ALTERNE

C) LIMITAZIONE ALL'IMPIEGO DI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI

I criteri e le procedure da adottare sono suggeriti negli schemi di ordinanze tipo forniti dalla Regione.

Le Province coordinano ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 804 del 15/5/2001 le iniziative delle Amministrazioni comunali al fine di garantire la complessiva coerenza degli interventi adottati, ferma restando l'autonomia, organizzativa e istituzionale dei Comuni stessi.

I competenti Servizi delle Aziende Sanitarie e dei Comuni metteranno in atto adeguate iniziative di informazione alla popolazione sulle cause che determinano l'attuale situazione di emergenza legata all'inquinamento atmosferico nei centri urbani, sugli effetti sulla salute e sulle raccomandazioni rivolte in modo particolare alle fasce di popolazione a rischio, secondo gli indirizzi contenuti nella nota allegata alla presente intesa.

La Regione si impegna a richiedere con forza al Governo, in occasione dell'incontro delle Regioni con il Ministro all'Ambiente, il finanziamento delle iniziative di ammodernamento e potenziamento del parco dei mezzi pubblici e delle iniziative strutturali e infrastrutturali che saranno proposte d'intesa con le Autonomie-Locali, oltre ad un sistema di incentivi mirato allo sviluppo dei mezzi di trasporto ecologici nei centri urbani (es. rifinanziamento della legge 366/98 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclabile").

La Regione si impegna, altresì, a sollecitare lo Stato a recepire la Direttiva 1999/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria per le polveri fini e, in caso di inadempimento del medesimo, al recepimento diretto della Direttiva.

Si conviene altresì di attivare un tavolo tecnico permanente, finalizzato al monitoraggio costante e alla definizione di un sistema di comunicazione omogeneo.

La presente intesa è valida fino all'adozione di successivi atti che ne rendano di fatto nulla la validità.