leggi e sentenze

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 23 aprile 2004

Indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavazione.


L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente Renato Chisso riferisce quanto segue.
L'art.10 della legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale", ha integrato l'art. 8 (Esclusioni) del D.Lgs. n. 22/1997, stabilendo l'esclusione dal campo di applicazione del medesimo decreto in materia di rifiuti, dei seguenti materiali
- le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
Successivamente l'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" (cosiddetta Legge Lunardi) nel confermare i contenuti della sopraccitata legge n. 93/2001, e quindi confermando che le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti e sono perciò escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997, ne ha anche fornito una sorta di interpretazione autentica.

Peraltro, con l'art. 23 della recente legge 31 ottobre 2003, n. 306 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003" sono state introdotte, nel tentativo di chiarirne le modalità applicative, alcune importanti modificazioni all'art. 1, commi 17, 18 e 19 della legge n. 443/2001.
Ne deriva che le disposizioni contenute nei tre commi della citata legge, come da ultimo modificati dall'art. 23 della legge n. 306/2003, individuano le seguenti condizioni per l'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti:
- le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 22/1997 solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti, dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano, utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel,progetto stesso approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti;
- il rispetto dei limiti può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo;
- i limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), del d.m. 25/10/1999, n. 471, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore;
- per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati si intende anche la destinazione a differenti cicli.. di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA, a condizione che siano rispettati i limiti sopraindicati e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato;
- nei casi in cui le terre e rocce da scavo siano destinate a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione.
Dal quadro normativo sopra esposto risulta, in definitiva, confermato come non debba considerarsi rifiuto la terra e roccia proveniente da scavo che abbia una composizione non eccedente i limiti di concentrazione previsti dal D.M. n. 471/1999 purché tale materiale sia utilizzato solo nell'ambito delle destinazioni previste dal progetto, di intervento approvato dall'autorità competente.
Le considerazioni sopra esposte possono essere estese anche al materiale derivante dallo scavo dei corsi d'acqua, in considerazione del fatto che tali materiali sono del tutto analoghi, sotto il profilo della composizione chimica ai materiali derivanti da scavo, trattandosi comunque di terreno delle sponde o di terreno franato dalle sponde e sedimentato sul fondo del corso d'acqua.
Stante la portata delle implicazioni correlata all'effettuazione di dette attività appare necessario fornire i necessari chiarimenti circa i criteri in base ai quali le terre e rocce da scavo non sono assoggettate alla normativa sui rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e, altresì, le procedure che dovranno essere seguite dai soggetti competenti per determinare le caratteristiche chimico - fisiche dei terreni di scavo, anche al fine di acquisire una più approfondita conoscenza degli eventuali effetti ambientali indotti.
L'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO l'Assessore alle Politiche per la Mobilità e per l'Ambiente, Renato Chisso, il quale, in quanto incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma; dello Statuto, dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il D.M. 5.02.1998;

Visto il Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

Vista la Legge 23 marzo 2001, n. 93;

Vista la Legge 21 dicembre 2001 n. 443;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Legge Comunitaria 2003" in Suppl. Ord. N. 173 alla G.U. n. 266 del 15.11.2003


delibera

1. di approvare gli indirizzi e le linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di escavo di opere eseguite da soggetti pubblici e privati di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle Province del Veneto, all'ARPAV, ai Geni civili, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.


Allegato alla DGR n. 1126 del 23 aprile 2004
Indirizzi e linee guida per la gestione dei materiali derivanti da operazioni di scavo, anche di corsi d'acqua.

Va premesso che il parere di competenza ARPAV è reso all'Autorità competente all'approvazione del progetto che prevede il riutilizzo dei materiali di scavo, a titolo gratuito nel solo caso di opere pubbliche.
Qualora i materiali oggetto di escavazione superino i limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999, dovranno essere avviate le procedure di caratterizzazione previste dallo stesso regolamento attuativo dell'art. 17 del D. Lgs. n. 22/1997 per l'intero sito dal quale i materiali sono stati scavati.
I materiali derivanti dalle operazioni di escavazione, anche di corsi d'acqua, di seguito denominati materiali, effettuate da soggetti pubblici e privati, non sono classificati come rifiuti nei casi in cui sussistano entrambe le seguenti condizioni:
1. non superano i limiti di accettabilità previsti dall'Allegato 1 al D.M. n. 471/1999, per la destinazione urbanistica del sito dove gli stessi vengono reimpiegati;
2. l'utilizzo deve avvenire:
- se l'opera o l'intervento sono assoggettati alla disciplina relativa alla VIA, secondo le previsioni del progetto che ne prevede l'utilizzo e che abbia ottenuto il relativo giudizio di compatibilità ambientale positivo o condizionato;
- se l'opera o l'intervento non sono assoggettati alla disciplina relativa alla VIA, secondo le previsioni del progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere del Dipartimento provinciale dell'ARPAV territorialmente competente.
In tutti gli altri casi, i materiali derivanti da operazioni di scavo sono classificati come rifiuti e, pertanto, dovranno essere gestiti con le seguenti modalità:
- avvio ad attività di recupero esercitate in procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel rispetto delle specifiche norme tecniche stabilite dal suballegato 1, allegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998;
- avvio ad attività di recupero o smaltimento esercitate in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997.

PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE n. 306/2003

A. Materiali derivanti da lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua

Sulla scorta della richiamata L. n. 306/2003, il progetto dovrà prevedere il riutilizzo dei materiali derivanti dai lavori di risezionamento e vivificazione di corsi d'acqua; eventuali materiali non riutilizzabili direttamente potranno essere riutilizzati, nell'ambito dello stesso progetto, mediante stendimento sui terreni limitrofi, anche ad uso agricolo, a condizione che siano rispettati i limiti previsti dalla colonna A dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999; eventuali rifiuti di altra natura devono essere rimossi e destinati a smaltimento/recupero separato.
Riguardo alla verifica del superamento o meno dei limiti di accettabilità previsti dal D.M. n. 471/1999, da effettuarsi preliminarmente alla redazione del progetto da sottoporre all'autorità competente, si forniscono i seguenti indirizzi.
Nel caso di lavori da eseguire su corsi d'acqua, l'Ente proponente presenta all'Autorità competente all'approvazione il progetto degli interventi di scavo e risezionamento dei canali del comprensorio di competenza.
Il progetto deve essere corredato da adeguata documentazione cartografica tesa ad individuare puntualmente i tratti di canale interessati ed i bacini serviti; eventuali variazioni di programma in corso d'opera devono essere comunicate tempestivamente.
Il proponente deve allegare al progetto tutte le informazioni necessarie a definire il corso d'acqua interessato dai lavori (quali, ad esempio, l'eventuale catasto degli scarichi, le conoscenze acquisite attraverso il controllo degli scarichi stessi da parte degli Enti competenti, ecc.) secondo il seguente schema:
a. Tratti non interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali, né da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane o altre fonti di pressione di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali.
In tale caso il Proponente può provvedere all'utilizzo dei materiali, anche in assenza di analisi chimiche dei materiali stessi, nel rispetto del progetto approvato sul quale il Dipartimento provinciale dell'ARPAV ha espresso il proprio parere;
b. Tratti interessati dagli effetti di scarichi di acque reflue industriali e/o da scarichi di acque reflue domestiche e/o urbane di entità tale da determinare un potenziale rischio di inquinamento dei materiali.
In tale caso il Proponente deve procedere alle analisi chimiche dei materiali per i parametri necessari, stabiliti sulla base delle caratteristiche degli scarichi che sono presenti o che possono aver influenzato il corpo idrico oggetto dei lavori, secondo una griglia di campionamento che tenga conto della lunghezza e della sezione del corso d'acqua interessato e tale da assicurare la rappresentatività delle caratteristiche del terreno da scavare.
In relazione alle caratteristiche analitiche dei materiali si possono configurare le seguenti situazioni:
1) il campione analizzato rispetta tutti i limiti di concentrazione per i parametri individuati e indicati: il Proponente può procedere all'utilizzo dei materiali o al distendimento degli stessi, essendo gli stessi esclusi dalla disciplina dei rifiuti.
2) il campione analizzato non rispetta i limiti di concentrazione per i parametri individuati e indicati: il Proponente non può utilizzare o effettuare il distendimento dei rifiuti e deve, provvedere alla gestione degli stessi con le modalità descritte in premessa, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di rifiuti inoltre dovrà attivare le procedure previste dal D.M. 471/99, in quanto soggetto interessato e non responsabile della contaminazione riscontrata.

Nei casi indicati alla precedente lett. b):
- è vietato il distendimento dei materiali nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in via del tutto cautelare, nelle zone previste dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 99/1992;
- il Proponente deve comunicare al Comune, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV territorialmente competente, con almeno 15 giorni di anticipo la data di inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale e il luogo dove si svolgeranno tali lavori;
- il Proponente deve tenere presso la propria sede un registro delle operazioni effettuate in cui devono essere riportati, per ogni tratto di canale, i seguenti dati:
- data d'inizio delle operazioni di scavo e risezionamento del canale;
- quantità di materiali escavati;
- quantità di materiali distesi e luogo interessato;
- quantità dei materiali utilizzati per realizzare opere idrauliche;

B . Interventi di scavo in aree pubbliche e private

B.1
Nel caso in cui il materiale derivi da interventi di escavazione da eseguirsi su aree pubbliche o private, l'indagine ambientale dovrà essere eseguita qualora:
- nell'area siano presenti serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni;
- l'area è stata o è interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal decreto ministeriale n. 185 del 16 Maggio 1989;
- nell'area sono localizzati impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
- le aree siano ricompresse nel perimetro di attività industriali rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 di cui al D.Lgs. n. 372/1999 (Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC);
- le aree siano interne a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 o in aree nelle quali vengono effettuate attività di recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.
- l'area sia o sia stata interessata da interventi di bonifica.
Nelle sopraesposte situazioni l'indagine ambientale dovrà essere eseguita utilizzando i criteri stabiliti dal D.M. n. 471/1999, opportunamente adattati al sito specifico, nonché le modalità di campionamento e controllo definite nella D.G.R.V n. 2922 del 3.10.2003 contenente le linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni di siti inquinati.
Qualora le risultanze di tale indagine non evidenzino il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99, le stesse dovranno essere allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, ai sensi della vigente disciplina in materia urbanistico edilizia vigente e comunicate alla Provincia a all'ARPAV interessate.
Nel caso contrario, ovvero qualora si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99, dovranno essere avviate le procedure di bonifica previste dallo stesso regolamento attuativo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 per l'intero sito dal quale i materiali sono stati scavati.
Ricorrendo tale ultima circostanza, il materiale di scavo deve considerarsi rifiuto e dovrà essere gestito come tale ai sensi del D.Lgs. 22/97.
In ogni caso, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sul fatto che, nel corso della valutazione dei progetti che prevedono l'utilizzo di materiale da scavo proveniente dalle aree indicate sub B.1, uno dei criteri fondamentali da assumere è quello secondo il quale deve essere evitato il trasferimento di un possibile inquinamento da un luogo ad un altro. Va quindi evitato il peggioramento delle caratteristiche qualitative del sito di destinazione attraverso il conferimento di materiale che, pur rispettando i limiti previsti dalla tabella 1 dell'allegato 1 al D.M. 471/99, comporti un possibile rilascio di inquinanti nelle acque di falda.
In particolare, si precisa che anche i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto in quanto hanno concentrazioni dei vari parametri inferiori a quelli stabiliti dall'allegato 1, colonna B del D.M. n. 471/1999, possono essere riutilizzati in aree con destinazione urbanistica industriale o commerciale a condizione che:
- sia accertata la provenienza del materiale di scavo;
- sia stata effettuata una campagna conoscitiva che consenta di caratterizzare, dal punto di vista geologico, idrogeologico e chimico fisico, lo stato di qualità dell'area individuata per il riutilizzo del materiale di scavo;
- l'apporto dei materiali di scavo non comporti un peggioramento delle caratteristiche chimiche del sito di destinazione;
- il materiale di scavo, sottoposto ai test di cessione previsti dal D.M. n. 471/1999, abbia un eluato conforme ai limiti stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 al D.M. n. 471/1999.

B.2
Nel caso in cui il materiale derivi da lavori di scavo, quali, ad esempio, per fondazioni, per, realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, ecc., realizzati in aree che non presentano nessuna delle caratteristiche previste al paragrafo sub B.1 e come da scheda di dichiarazione allegata, le indagini analitiche dovranno essere condotte solo nel caso in cui il sito di scavo sia collocato:
- in una fascia di 100 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.
Ricorrendo tali circostanze, le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 5.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.
In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere: Piombo, Cadmio, Policloroboifenili (PCB), Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 1 al D.M. 471/99.
Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.
Il superamento dei limiti tabellari di cui alla Tabella 1, Allegato 1 di cui al D.M. 471/99 determina l'attivazione delle procedure di bonifica previste dal D.M. stesso.
E' fatta comunque salva la possibilità che il proponente dimostri che il superamento dei limiti tabellari di cui trattasi è determinato:
a. dai valori di fondo naturale per i parametri inorganici, in analogia a quanto stabilito all'allegato 2 - "Campioni del fondo naturale" - del D.M. 471/99.
b. Dalla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinata da fonti diffuse.
Resta inteso che nel caso sub b. gli interventi di bonifica e ripristino ambientale sono disciplinati dalla Regione Veneto con appositi piani, così come previsto dall'art. 1, punto 5, del D.M. 471/99

Il riutilizzo del materiale di scavo, nelle ipotesi sub B2, sarà possibile decorsi 30 giorni dalla presentazione della documentazione all'ARPAV, ritenendosi in tal caso favorevolmente acquisito il parere dell'Agenzia stessa.

RICHIESTA DI PARERE AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 17 LEGGE 21.12.2001 N° 443

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ____________________ il __/__/__
residente a _________________________ via _________________________ n° ____________________________
in qualità di _________________________________

chiede il parere ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 21.12.2001 per il seguente intervento:

_____________________________________________________________________________

Allega:
- relazione tecnica dell'intervento
- piantina catastale del sito di conferimento
- documentazione fotografica del sito di conferimento
- piantina catastale del sito di provenienza
- documentazione fotografica del sito di provenienza.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti di legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale salvo che il fatto costituisca più grave reato, attesto che:

- il sito di ricevimento è classificato ai sensi delle leggi urbanistiche come:
- sito verde pubblico, privato e residenziale
- sito commerciale e industriale
- l'intervento previsto apporterà nel sito di ricevimento ____________ mc di materiale
- i materiali provengono da aree classificate come verdi e/o residenziali
- nell'area di provenienza non sono presenti serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate di cui alla Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche e/o integrazioni
- l'area di provenienza non è stata o non è interessata da attività che rientrano fra quelle definite dal Decreto Ministeriale n° 185 del 16/05/89
- nell'area di provenienza non sono localizzati impianti assoggettati alla disciplina del Decreto Legislativo n° 334/99 relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
- l'area di provenienza non è interna a impianti autorizzati allo svolgimento di attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 o ad aree nelle quali vengono effettuate attività di recupero di rifiuti avvalendosi del regime semplificato di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97.
- l'area di provenienza non è e non è stata interessata da interventi di bonifica.
- il materiale non subirà trasformazioni.

Letto, firmato e sottoscritto.