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Delib. Giunta Reg. n° 18 del 13/01/2003
Attuazione dell'accordo tra governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione" che riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie a legislazione concorrente;

- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che conferisce alle Regioni rilevanti compiti di programmazione energetica territoriale;

- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'art. 1 che statuisce la liberalizzazione delle attivita' di produzione elettrica, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni dello stesso decreto;

- la Legge 9 aprile 2002, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" ed in particolare il comma 2, art. 1 che prevede che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, e' rilasciata dal Ministero delle Attivita' Produttive a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, d'intesa con la Regione interessata;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare l'art. 84;

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';

- la Legge 1 giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto";

- l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica siglato in sede di Conferenza Unificata il 5 settembre 2002 (GU n. 220 del 19/9/2002), che riconosce in particolare alle Regioni il cui territorio sia interessato da piu' progetti di centrali termoelettriche la possibilita' di promuovere la valutazione comparativa degli stessi sulla base dei criteri contenuti nell'accordo medesimo;

- l'Accordo di programma quadro in materia di ambiente, mobilita' sostenibile ed energia sottoscritto dalla Regione, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 18 ottobre 2002;

- il progetto di legge regionale: "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", approvato con delibera di Giunta 2678/02;

- il documento denominato "Piano Energetico Regionale" approvato con deliberazione di Giunta n. 2679 del 23 dicembre 2002 nel quale sono fissati finalita' e obiettivi strategici della politica energetica regionale con particolare riferimento alla riqualificazione del sistema elettrico regionale e alle procedure per l'esame e le autorizzazioni di impianti di produzione elettrica;ravvisata la necessita':

- di gestire l'attuale fase di transizione, dando attuazione all'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane siglato in sede di Conferenza Unificata il 5 settembre 2002, nell'attesa che la Regione provveda a regolamentare piu' compiutamente il procedimento autorizzativo relativo agli impianti di produzione elettrica, in conformita' al nuovo assetto delle competenze delineato dalla recente riforma costituzionale;

preso atto che:

- sono pervenute da parte di numerosi operatori manifestazioni di interesse riguardo alla possibilita' di realizzare nuovi impianti di produzione elettrica nel territorio regionale;

- il numero dei progetti riferiti al territorio regionale depone a favore di una valutazione comparativa degli stessi;
ravvisata la necessita':
a) di definire tecnicamente i parametri per l'effettuazione della valutazione comparativa dei progetti, tenuto conto dei criteri contenuti nell'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni, Comunita' montane del 5 settembre 2002 e degli indirizzi fissati dal Piano Energetico Regionale;
b) di definire i tempi per il deposito della richiesta di valutazione comparativa dei progetti;
c) di definire un percorso concertativo con gli Enti locali interessati ai fini della espressione dei pareri e della intesa di cui al comma 2, art. 1 della Legge 55/02;
dato atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi, in ordine alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:

- dal Direttore generale alle Attivita' Produttive, Commercio, Turismo dott. Uber Fontanesi, in merito alla legittimita';

- dal Responsabile del Servizio Politiche energetiche dott. Massimo Cenerini, in merito alla regolarita' tecnica;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare i parametri di cui all'Allegato 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'effettuazione della valutazione comparativa dei progetti;
b) di disporre che, ai fini della ordinata acquisizione dei progetti e dell'effettuazione della relativa valutazione comparativa, i soggetti interessati provvedano ad inviare alla Regione, alle Province ed ai Comuni interessati, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale regionale la richiesta di valutazione comparativa corredata dal progetto preliminare e da una relazione contenente tutte le informazioni utili inerenti all'impatto ambientale ed ai parametri di cui alla lettera a) precedente;
c) di disporre, ai fini della effettuazione della valutazione comparativa, da completarsi entro 90 giorni dal termine di cui alla lettera b), la nomina del dott. Massimo Cenerini, Responsabile del Servizio Politiche energetiche, quale responsabile del procedimento che segue:
1) il responsabile verifica la completezza della documentazione pervenuta e, nel caso, richiede integrazioni, provvede poi ad effettuare una prima istruttoria tecnica e valutazione comparativa dei progetti in base ai parametri di cui all'Allegato 1) ed entro i venti giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera b), indice una Conferenza istruttoria, per ciascun ambito provinciale interessato, allo scopo di valutare, entro i successivi quarantacinque giorni, la compatibilita' dei progetti con gli obiettivi di ordinato sviluppo del territorio previsti dagli strumenti generali e settoriali di pianificazione territoriale, la loro coerenza con gli obiettivi di programmazione energetico-ambientale nonche' le condizioni per minimizzare l'impatto ambientale delle strutture di collegamento dell'impianto alle reti esistenti. In questo quadro saranno considerate tutte le zone di tutela o di rischio previste dal PTPR e dai PTCP e la coerenza con i vincoli territoriali posti dalle direttive comunitarie sulla qualita' dell'aria;
2) il responsabile del procedimento, contestualmente alla indizione delle Conferenze Istruttorie di cui al punto 1 precedente, richiede i pareri dei competenti Servizi regionali nell'ambito delle procedure di VIA, invia copia delle domande e relativa documentazione al gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) chiedendo di rendere il proprio parere, anche condizionato, sulla possibilita' di allacciamento dell'impianto alla rete di trasmissione nazionale in riferimento alla sicurezza e connessione operativa della rete, sulle condizioni per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente ed i costi di trasporto dell'energia e l'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto alle reti esistenti;
3) le conclusioni delle Conferenze istruttorie, alle quali partecipano le Amministrazioni provinciali e comunali il cui territorio e' interessato dalla realizzazione del progetto e dai connessi impatti ambientali, sono riassunte in verbali nei quali sono riportate le posizioni espresse dalle Amministrazioni interessate e le valutazioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti; il verbale formulato dal responsabile del procedimento, e' approvato dalla Conferenza istruttoria;
4) ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza istruttoria con un unico rappresentante legittimato ad esprimere le valutazioni dell'Ente;
5) la Giunta regionale, tenuto conto dei verbali di cui al punto 3 e dei parametri di cui all'Allegato 1, formula la valutazione comparativa dei progetti;
6) il responsabile del procedimento rende noto tempestivamente al soggetto proponente e alle Amministrazioni interessate il verbale della Conferenza istruttoria e la valutazione comparativa di cui al punto 5);
d) di disporre, in relazione alla intesa di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 9 aprile 2002, n. 5, che la valutazione comparativa di cui al precedente punto 5) della lettera c), sara' oggetto di approvazione con indicazione della graduatoria degli interventi autorizzabili in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione energetico-regionale ed in conformita' agli strumenti di pianificazione generali e settoriali di ambito regionale e locale, anche ai sensi del DLgs 351/99;
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO 1 - Parametri di valutazione da utilizzare ai fini della valutazione comparativa dei progetti di centrali elettriche riferite al territorio regionale:

a) compatibilita' con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del DLgs 351/99;
b) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione;
c) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie; saranno in ogni caso considerati coerenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dal DLgs 16 marzo 1999, n. 79 che risultano congruenti con gli indirizzi di programmazione energetica regionale;
d) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;
e) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx e CO, tenendo conto della specifica dimensione d'impianto;
f) riduzione o eliminazione, ove esistano, di altre fonti di produzione di energia e di emissioni inquinanti documentata con apposite convenzioni e accordi volontari con le aziende interessate;
g) ammodernamento e ambientalizzazione di centrali termoelettriche esistenti. Saranno in ogni caso valutati prioritariamente i progetti di ammodernamento delle centrali termoelettriche esistenti suscettibili di risanamento, anche con previsione di ripotenziamento, per i quali sia gia' stato avviato il procedimento per il rilascio della autorizzazione unica di cui alla Legge 9 aprile 2002, n. 55;
h) massimo utilizzo possibile dell'energia termica eventualmente recuperabile, anche attraverso la produzione in cogenerazione;
i) diffusione del teleriscaldamento, in relazione alla specifica collocazione dell'impianto, finalizzato alla climatizzazione anche delle piccole utenze produttive e delle utenze domestiche, con la messa a disposizione di un servizio di pubblica utilita' per i centri urbani coinvolti;
j) minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti;
k) utilizzo di siti industriali gia' esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
l) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della forestazione, con disponibilita' a concludere accordi con gli enti territoriali interessati volti a definire le misure di compensazione e riequilibrio delle criticita' ambientali e territoriali;
m) completezza ed affidabilita' delle modalita' previste per ottemperare all'obbligo posto dall'art. 11 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79, relativamente all'immissione di nuova energia da fonti rinnovabili
n) l'esistenza di eventuali aree individuate dal piano della qualita' dell'aria o da altri strumenti di programmazione come critiche, nelle quali e' consentito l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici, a condizione che i medesimi utilizzino la migliore tecnologia industriale disponibile per l'abbattimento delle emissioni e contribuiscano a migliorare la situazione preesistente, coerentemente con il piano previsto per l'area suddetta;
o) l'impatto occupazionale ed economico sul tessuto produttivo locale;
p) contributo del proponente al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, in rapporto alla nuova potenza installata.


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