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2003/36/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 recante venticinquesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/769/CEE (4) del Consiglio stabilisce restrizioni relative all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
(2) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva s'inseriscono nel quadro del piano d'azione di cui alla decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000) (5).
(3) Per migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno vietare la commercializzazione ad uso del pubblico delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nonché dei preparati che le contengono.
(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (6) ha introdotto, mediante un'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, un elenco di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2. È opportuno impedire che tali sostanze e i preparati, che le contengono siano commercializzati ad uso del pubblico.
(5) La direttiva 94/60/CE prevede l'estensione di tale elenco subito dopo la pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (7), che enumera sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2.
(6) La direttiva 2001/59/CE della Commissione (8), recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare l'allegato I, contempla due sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 1, diciannove sostanze recentemente classificate come cancerogene di categoria 2, cinque sostanze recentemente classificate come mutagene di categoria 2, una sostanza recentemente classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1 e sedici sostanze recentemente classificate come tossiche per la riproduzione di categoria 2.
(7) Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte all'elenco di cui all'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
(8) I rischi ed i vantaggi connessi alle sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1 o 2 dalla direttiva 2001/59/CE sono stati presi in considerazione.
(9) La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (9), ed alle direttive particolari basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (10),
__________

(1) GU C 126 E del 28.5.2002, pag.398.
(2) GU C 221 del 17.9.2002, pag.8.
(3) Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 21 gennaio 2003 (GU C 64 E del 18.3.2003, pag.6) e decisione del Parlamento europeo del 10 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag.201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/62/CE della Commissione (GU L 183 del 12.7.2002, pag.58).
(5) GU L 95 del 16.4.1996, pag.9. Decisione abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2002 dalla decisione n. 1786/2002/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag.1).
(6) GU L 365 del 31.12.1994, pag.1.
(7) GU L 196 del 16.8.1967, pag.1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag.1).
(8) GU L 225 del 21.8.2001, pag.1.
(9 ) GU L 183 del 29.6.1989, pag.1.
(10) GU L 196 del 26.7.1990, pag.1.Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE del Consiglio (GU L 138 dell'1.6.1999, pag.66).
__________


HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Le sostanze di cui all'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle sostanze elencate nell'appendice relativa ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE. Le sostanze di cui al punto 1 lettera c), dell'allegato della presente direttiva sono soppresse dall'elenco 2 del punto 29 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 dicembre 2004.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS


ALLEGATO

L'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:

1) Gli elenchi di cui al "Punto 29 - Sostanze cancerogene" sono modificati come segue:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
Butano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][1 ] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C, S
Isobutano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][2 ] 200-857-2 [2] 75-28-5 [2 ]
1,3-Butadiene;buta-1,3- diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

b) all'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
Ossido di berillio 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E
Cromato di sodio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
Tricloroetilene; tricloroetene 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6
Alfa-clorotoluene; cloruro di benzile 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E
2,3-Dibromopropan- 1-olo 2,3-dibromo-1- propanolo 602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
Fenil glicidil etere; ossidi di 2,3-epossipropile e fenile; 1,2-epossi-3- fenossipropano 603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E
Furano 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
R-2,3-Epossi-1- propanolo 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E
(R)-1-Cloro-2,3- epossipropano 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9
2,3-Dinitrotoluene 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E
3,4-Dinitrotoluene 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E
3,5-Dinitrotoluene 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E
2,5-Dinitrotoluene 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E
6-Idrossi-1- (3-isopropossipropil)- 4-metil-2-osso-5- [4-(fenilazo)fenilazo ]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile 611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9
(6-(4-Idrossi-3- (2-metossifenilazo)-2- sulfonato-7-naftilammino)- 1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis [(amino-1-metiletile)- ammonio ] formiato 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2
Trisodio-[4'- (8-acetilammino-3,6- disulfonato-2-naftilazo)- 4''-(6-benzoilammino-3- sulfonato-2-naftilazo) bifenil-1,3',3'',1'''-
tetraolato-O,O',O'',O'''] rame(II) 611-063-00-4 413-590-3 -
Fenilidrazina [1] 612-023-00-9 202-873-5 [1] 100-63-0 [1] E
Cloruro di fenilidrazinio [2] 200-444-7 [2] 59-88-1 [2 ]
Idrocloruro di fenilidrazina [3] 248-259-0 [3] 27140-08-5 [3 ]
Solfato di fenilidrazinio (2:1)[4] 257-622-2 [4] 52033-74-6 [4 ]
Miscela di:N-[3-idrossi- 2-(2-metilacriloilammino- metossi)propossimetil ]-2-metila- crilammide; N-[2,3-bis- (2-metilacriloilammino- metossi) propossimetil ]-2-metilacrilammide; metilacrilammide; 2-metil-N-(2-metil- acriloilamminometossimetil)- acrilammide; N-(2,3- diidrossipropossimetil)- 2-metilacrilammide 616-057-00-5 412-790-8 -

c) nell'elenco relativo alla categoria 2 è soppresso quanto segue:
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
Butano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][1 ] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C, S
Isobutano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][2 ] 200-857-2 [2] 75-28-5 [2 ]
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

2) alla voce "Punto 30 - Sostanze mutagene" dell'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
Cromato di sodio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
Butano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][1 ] 601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C, S
Isobutano [contenente = 0,1 % di butadiene (203-450-8)][2 ] 20-857-2 [2] 75-28-5 [2 ]
1,3-Butadiene; buta-1,3-diene 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
Ossido di propilene; 1,2-epossipropano; metilossirano 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E
1,3,5-Tris-[(2S e 2R)-2,3- epossipropil ]- 1,3,5-triazin-2,4,6- (1H,3H,5H)-trione 616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

3) gli elenchi di cui alla voce "Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione" sono modificati come segue:

a) all'elenco relativo alla categoria 1 è aggiunto quanto segue:
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
2-Bromopropano 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

b)ll'elenco relativo alla categoria 2 è aggiunto quanto segue:
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note
Flusilazolo (ISO); bis(4-fluorofenil)- (metil)- (1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil)- silano 014-017-00-6 - 85509-19-9 E
Miscela di: 4-[[bis- (4-fluorofenil)- metilsilil ]- metil]- 4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis-(4-fluorofenil) metil-silil ]metil]- 1H-1,2,4-triazolo 014-019-00-7 403-250-2 - E
Bis(2-metossietil) etere 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6
R-2,3-Epossi-1-propanolo 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E
Fluazifop-butile (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluorometil- 2-priidilossi)fenossi ]propionato 607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorofenil-5- metil-5-vinil-1,3- ossazolidin-2,4-dione 607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8
Acido metossiacetico 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E
Bis(2-etilesil)ftalato; di-(2-etilesil) ftalato;
DEHP 607-317-00-9 204-211-0 117-81-7
Ftalato di dibutile; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2
(+/-) Tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochi- nossalin- 2-ilossi)fenilossi] propionato 607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E
Flumiossazina (ISO); N-(7-fluoro-3,4- diidro-3-osso-4- prop-2-inil-2H-1,4- benzossazin-6-il) cicloes-1-ene-1,2- dicarbossammide 613-166-00-X - 103361-09-7
(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)- 2-(4-fluorofenil)- [(1H-1,2,4-triazol-1-il)- metil]ossirano 613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0
N,N-Dimetilacetammide 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E
Formammide 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7
N-Metilacetammide 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3
N-Metilformammide 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E