leggi e sentenze

 

 

2003/34/CE: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 recante ventitreesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 17 marzo 2003,

considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 14 del trattato deve essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(2) Il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 646/96/CE che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996 - 2000) (4).
(3) Per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori è opportuno che le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non vengano immessi sul mercato ad uso del grande pubblico. La Commissione dovrebbe presentare quanto prima possibile una proposta volta a vietare l'uso di prodotti contenenti tali sostanze laddove vi siano prove scientifiche che esse vengono rilasciate da tali prodotti, che entrano in contatto con il grande pubblico e che lo espongono a rischi.
(4) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE (5) presenta, in forma di appendice ai punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE (6), un elenco contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato ad uso del grande pubblico.
(5) La direttiva 94/60/CE stabilisce che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per estendere tale elenco entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (7), contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2.
(6) La direttiva 98/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1998, recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (8), e più in particolare dell'allegato I, presenta 20 sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2, mentre la direttiva 2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE (9), e più in particolare dell'allegato I, presenta due sostanze recentemente classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 o 2. Tali sostanze dovrebbero essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
(7) Sono stati valutati i rischi e i vantaggi delle sostanze così recentemente classificate.
(8) La presente direttiva si applica fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (10), e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (11),

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(1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 263.
(2) GU C 311 del 7.11.2001, pag. 7.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 febbraio 2002 (GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 88), posizione comune del Consiglio del 3 giugno 2002 (GU C 197 E del 20.8.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nelle Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 27 marzo 2003 e decisione del Consiglio dell'8 aprile 2003.
(4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9. Decisione abrogata dalla decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).
(5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.
(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45).
(7) Gu L 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/59/CE della Commissione (GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1).
(8) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 2000/368/CE della Commissione (GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 108).
(9) GU L 136 dell'8.6.2000, pag. 1.
(10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(11) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Le sostanze riportate nell'allegato sono aggiunte a quelle contenute nell'appendice, ai sensi rispettivamente dei punti 29, 30 e 31 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 15 luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 gennaio 2005.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio
Il Presidente
G. DRYS


ALLEGATO

Punto 29 Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS
Dicloruro di cobalto 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9
Solfato di cobalto 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
Fluoruro di cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Crisene 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9
Benzo[e]pirene 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2
2,2'-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano) 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo) 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2,4-dinitrotoluene [1]; dinitrotoluene [2]; dinitrotoluene, tecnico 609-007-00-9 204-450-0 [1]
246-836-1 [2] 121-14-2 [1]
25321-14-6 [2]
2,6-dinitrotoluene 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
Idrazina-tri-nitrometano 609-053-00-X 414-850-9 -
Azobenzene 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3
Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetossibifenile ad eccezione di quelle altrove menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE 611-029-00-9 - -
Sostanze coloranti a base di o-tolidina; sostanze coloranti 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenile, ad eccezione di quelle menzionate nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE 611-030-00-4 - -
1,4,5,8-tetraaminoantrachinone; C.I. Blu Disperso 1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8


Punto 30 Sostanze mutagene: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS
Fluoruro di cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Cloruro di cadmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
2,2'-biossirano (diossido di butadiene) (1,2:3,4-diepossibutano) 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5


Punto 31 Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS
Fluoruro di cadmio 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6
Cloruro di cadmio 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo) 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5
2-metossipropanolo 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5
4,4'-isobutiletilidendifenolo; 2,2-bis (4'-idrossifenil)-4-metilpentano 604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6
Acetato di 2-metossipropile 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4
Tridemorfo (ISO) (2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina) 613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6
Cicloesimide 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9