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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Direttiva 9 aprile 2002
Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i Ministri delle attività produttive della salute e delle politiche agricole e forestali
Visto il regolamento della Commissione n. 2557/2001 del 28 dicembre 2001, che modifica l'allegato V del regolamento n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;
Considerato che con il predetto regolamento si è provveduto ad aggiornare la lista dei rifiuti adottando la versione più recente contenuta nella decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573;
Considerato che il predetto regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro dal 1 gennaio 2002;
Considerato che per la corretta e piena applicazione del predetto regolamento è necessario che tutti i rifiuti siano classificati fin dalla loro produzione e in ogni fase della loro gestione con le medesime codificazioni anche in vista di una loro eventuale movimentazione soggetta al regolamento predetto;
Considerato che, nelle more del completamento dell'iter amministrativo per l'emanazione del provvedimento interministeriale, è necessario che le Amministrazioni diano agli operatori le opportune indicazioni perché siano adottate al più presto le misure appropriate;
Visto l'assenso espresso dai Ministeri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali sulla presente direttiva;
Emana
la presente direttiva:
Premessa
La seguente direttiva è finalizzata a fornire indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento della Commissione n. 2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovo Elenco dei rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinché ogni rifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase di gestione, incluso il trasporto, sia correttamente identificato con i codici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573. Ciò in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessi soggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti diretti sulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti.
1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai decreti ministeriali 141/98, 145/98, 148/98 e 219/2000.
A. L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisione della Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione 2001/573 e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivo dell'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A della presente direttiva.
B. Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'allegato A alla presente direttiva sono classificati pericolosi - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigenti.
C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva.
D. L'allegato II del decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l'allegato E del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l'allegato E del decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultano soppressi.
E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998 all'articolo 1, comma 2, il rinvio agli Allegati I e II relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti non pericolosi, considerato il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal regolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all'allegato A della presente direttiva.
F. Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C, punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.
G. Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2, punto III, lettera b quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto" perdono significato considerando il nuovo sistema di classificazione e codificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento 2557/2001.
H. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devono intendersi "tra i rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, per quanto riguarda la codificazione riportata, hanno perso significato. Una guida per l'individuazione dei nuovi codici applicabili è riportata negli allegati D ed E alla presente direttiva.
2. Registri, formulari e MUD.
A. Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 gli operatori dovranno utilizzare i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello Unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i codici di cui all'allegato A alla presente direttiva, dovranno essere inseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003, relativa ai dati riferiti al 2002.
B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito la classificazione di pericolosità, gli operatori interessati hanno dato applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.
C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sono individuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schema di trasposizione" della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa autorizzazione della Provincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attività produttive nonché all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche ai fini dell'eventuale revisione dell'allegato B.
3. Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
A. Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizione di cui all'allegato B per l'individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate al punto 1, in attesa che le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni,
B. Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto 1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica l'articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443.
4. Dm 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22":
A. I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, si conformano alla Decisione CE di cui al punto 1 secondo quanto indicato nell'allegato C alla presente direttiva. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola rimangono immodificate.
B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, le comunicazioni relative ad attività di recupero in corso mantengono la propria validità ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell'articolo 33 comma 5 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
5. Materiali da costruzione contenenti amianto.
A. Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.