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Determinazione 9 dicembre 2002 n 13481
Bur 118 del 27 dicembre 2002
Indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 recante "Norme in materia di tutela
della salute e salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento
elettromagnetico" aveva disciplinato le installazioni degli impianti
fissi per la telefonia mobile e l'emittenza radio e televisiva
prevedendo le procedure autorizzatorie di competenza dei Comuni;
- il DLgs 4 settembre 2002, n. 198 recante "Disposizioni volte ad
accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'articolo 1, comma 2 della Legge 21 dicembre 2001, n. 443" ha
disciplinato le procedure amministrative per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e modifica delle infrastrutture di
telecomunicazioni e di impianti radioelettrici da parte dei Comuni;
preso atto che:
- la Regione, nelle more della pronuncia della questione di
legittimita' avanti alla Corte Costituzionale avverso il DLgs 198/02
ha ribadito la volonta' di esercitare la propria competenza in
materia con l'approvazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30 recante
"Disposizioni per la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza
radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile";
- la L.R. 30/02 riafferma in sostanza l'insieme delle disposizioni
della L.R. 30/00, gia' largamente condivise dal sistema delle
Autonomie locali, associazioni ambientaliste e operatori del settore,
introducendo, nel contempo, alcune modifiche necessarie a garantire
certezze nei tempi delle procedure amministrative;
- il Consiglio regionale ha approvato, nella seduta del 19 novembre
2002 l'ordine del giorno n. 1 che impegna la Giunta regionale "ad
emanare nel piu' breve tempo possibile, una circolare applicativa,
della L.R. 30/02, che sia esplicativa dei casi concreti che si
possono verificare nonche' a collaborare con gli Enti locali offrendo
le proprie competenze per una corretta e veloce applicazione della
medesima";
ritenuto quindi necessario predisporre indirizzi agli Enti locali per
l'applicazione della L.R. 30/02 dando cosi' anche attuazione alla
volonta' espressa dal Consiglio regionale;
richiamate le delibere della Giunta regionale, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 2774 del 10 dicembre 2001, "Direttiva sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 del 10 dicembre 2001, "Disposizioni per la revisione
dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli interni a
seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, "Riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";
- n. 3021 del 28 dicembre 2001, "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1
gennaio 2002)";
dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
2774 del 10 dicembre 2001:
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico, dott. Sergio Garagnani;
- della legittimita' del presente provvedimento,
determina:
1) di fornire ai Comuni gli indirizzi per l'applicazione della L.R.
25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione
di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti
per la telefonia mobile", come specificati nel documento allegato,
parte integrante del presente atto;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
Indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30,
recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile"
Con la presente determina la Regione intende fornire i necessari
indirizzi per l'applicazione della L.R. 25 novembre 2002, n. 30
recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia
mobile".
Come indicato nella relazione di accompagnamento alla legge
l'adozione di detta normativa si e' resa necessaria al fine di
garantire la tutela dell'uso del territorio e fornire un quadro
normativo certo al sistema delle autonomie locali e agli operatori
del settore.
In data 13 settembre 2002, difatti, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il DLgs 4 settembre 2002, n. 198, (meglio noto
come decreto Gasparri) recante "Disposizioni per la localizzazione di
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per
la telefonia mobile".
Il decreto ha introdotto, nell'ordinamento vigente in materia, nuove
regole procedurali per l'installazione di infrastrutture di
telecomunicazioni che vengono definite strategiche.
Tale disciplina veniva a sovrapporsi, per ambito di applicazione, a
quella gia' oggetto di regolamentazione da parte della Regione
Emilia-Romagna, la quale, con L.R. 31 ottobre 2000, n. 30, recante
"Norme in materia di tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico" aveva statuito, nei limiti dei
principi fondamentali statali e comunitari e nel rispetto delle
proprie competenze costituzionali, in merito alle modalita' di
installazione degli impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva e
degli impianti di telefonia mobile.
Il quadro normativo gia' incerto, derivante dal susseguirsi nel tempo
di due norme confliggenti sulla stessa materia, una delle quali
presumibilmente incostituzionale secondo la lettura che ne da' la
Regione che ha presentato ricorso alla Corte, appare ancora piu'
confuso se si pone l'accento su una probabile inapplicabilita'
temporanea del decreto 198/02. Come specificato sin dal titolo, e poi
nelle premesse, la base giuridica del provvedimento legislativo
considerato consisterebbe nel comma 2 dell'art. 1 (e unico) della
Legge 21 dicembre 2001, n. 443, intitolata "Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive".
La Legge n. 443 e' primariamente ordinata alla elaborazione ed
attuazione di un programma, approvato dal Governo, di opere
infrastrutturali e di impianti definiti di carattere "strategico"
ovvero di "preminente interesse nazionale". Precisamente, l'art. 1,
comma 1, stabilisce che "il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e
private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese". L'ultima frase del comma 1, a sua volta, dispone
(con dizione mantenuta anche nella versione modificata dalla Legge 1
agosto 2002, n. 166) che "in sede di prima applicazione" il programma
sia approvato dal CIPE "entro il 31 dicembre 2001".
Fatto sta che il primo programma delle infrastrutture strategiche e'
stato approvato con deliberazione CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001
(Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2002, n. 68, Supplemento Ordinario). In
altre parole, tale delibera e' stata approvata il giorno stesso della
promulgazione della Legge n. 443 del 2001, ma prima della sua
pubblicazione, avvenuta solo il 27 dicembre. Dunque, la delibera del
CIPE dava presunta attuazione ad una legge non ancora vigente: il che
comporta, secondo i consolidati concetti del diritto amministrativo,
la nullita' assoluta di tale deliberazione per inesistenza giuridica
del potere esercitato, e la conseguente impossibilita' di sanatoria
una volta che il potere sia venuto ad esistenza. Infatti, ai sensi
dell'art. 1 della Legge 443/01, in sede di prima applicazione della
legge una deliberazione CIPE, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001,
avrebbe dovuto individuare esattamente le infrastrutture definite
strategiche. In realta' la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre
2001 ha indicato, nell'Allegato 5 dedicato alle infrastrutture di
telecomunicazioni, solo generici investimenti monetari, e rinviato a
successiva deliberazione, da adottarsi d'intesa con le regioni, la
puntuale individuazione delle infrastrutture. Il decreto sarebbe
pertanto inapplicabile fino a tale successiva determinazione.
In attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale, si e' ritenuto
quindi di procedere all'adozione di una nuova normativa regionale in
materia, di conferma della disciplina precedente con alcune modifiche
introdotte sulla base dell'esperienza precedentemente maturata.
Con riferimento all'articolato della nuova L.R. 30/02 si richiama
l'attenzione sulle disposizioni transitorie (art. 3) che prevedono
l'applicazione della legge anche ai procedimenti pendenti all'entrata
in vigore della medesima. Detta previsione e' tesa a far si' che il
decreto 198/02, anche qualora lo si volesse ritenere vigente, non
trovi applicazione in questa Regione. La conferma delle normative
regionali vigenti trova applicazione anche per quanto concerne le
disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica
ed in materia di trasformazione edilizia per cui, ad esempio,
continuano a trovare applicazione le norme che prevedono
l'acquisizione di titoli abilitativi per le tipologie di impianti
contemplate dalla legge, laddove gia' previsti.
Con riferimento alle modificazioni normative si evidenzia
l'introduzione dell'istituto del silenzio assenso nel procedimento
autorizzatorio per l'installazione degli impianti di telefonia mobile
(art. 2, comma 3). Detto istituto lascia impregiudicato il potere del
Comune di esprimersi, favorevolmente o meno, sulle istanze di
autorizzazione nel rispetto dei tempi del procedimento, operando solo
in caso di inerzia. Il nuovo istituto trova applicazione solo nel
caso in cui l'istanza di autorizzazione sia accompagnata da una
dichiarazione di asseverazione del progettista abilitato che attesti
la conformita' del progetto alle disposizioni previste dalla L.R.
30/00 in materia di impianti fissi per la telefonia mobile ed in
particolare il rispetto dei vincoli localizzativi e dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli artt. 3 e 4
del DM 381/98 (art. 2, comma 2).
A tal fine si e' previsto anche un termine per i procedimenti in
corso entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di
asseverazione (art. 3, comma 2).
Si precisa che detta dichiarazione di asseverazione concerne gli
aspetti della sola autorizzazione ambientale e che qualora fosse resa
nell'ambito del procedimento per la costituzione di un titolo
abilitativo per l'intervento edilizio ai sensi della L.R. 25 novembre
2002, n. 31 recante "Disciplina generale dell'edilizia", la stessa
sara' ricompresa in quella eventualmente ivi prevista.
Si evidenzia infine quale ulteriore modifica che il Comitato tecnico
provinciale per l'emittenza radio e televisiva previsto all'art. 20,
comma 2 della L.R. 30/00, puo' operare (art. 1, comma 3) con la
presenza di almeno 5 dei suoi componenti.
Per quanto concerne la presentazione del programma annuale delle
installazioni fisse da realizzare, previsto all'art. 8 della L.R.
30/00, si richiama l'attenzione sull'inopportunita' della prassi di
prorogare il termine di presentazione del medesimo oltre la data del
30 settembre indicata nella direttiva applicativa della legge
(deliberazione di Giunta regionale 197/01). Al riguardo si ritiene di
evidenziare che la deliberazione di proroga del termine laddove
dovesse intervenire dovra' essere adeguatamente motivata.