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Deliberazione GR 11 novembre 2002 n 2112
Individuazione delle aree di salvaguardia dei pozzi di Via Loda a Castelfranco Emilia, Modena. DLgs 152/99, art. 21
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di individuare le aree di salvaguardia per i pozzi denominati di Via Loda del campo pozzi di Castelfranco Emilia (MO) ai sensi dell'art. 21 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, nella configurazione geometrica contenuta nella documentazione presentata dal Comune di Castelfranco (Tavola "Base catastale - Carta delle zone di rispetto") depositata presso la Direzione generale Ambiente dando atto che le dimensioni delle zone di rispetto ristretta e allargata sono state definite con criterio temporale basato sui tempi di sicurezza scegliendo il limite coincidente con
l'area di tutela assoluta per la prima e 180 giorni per la seconda;
b) di dare atto che a tali aree si applicano le norme e le prescrizioni costituenti l'Allegato A, parte integrante alla presente delibera;
c) di approvare la messa in essere del sistema di controlli proposto dalla Amministrazione comunale, basato su una rete di monitoraggio costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio circostante che presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare appositamente, proposta nella documentazione presentata dal Comune;
d) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione la presente deliberazione.
ALLEGATO A
Normativa per le aree di salvaguardia al campo acquifero di Via Loda in Castelfranco Emilia

Premessa
Le aree di salvaguardia alle captazioni di acque destinate al consumo umano debbono intendersi come quelle porzioni di territorio in cui si applicano divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla prevenzione del degrado nonche' al miglioramento qualitativo delle acque in afflusso verso i punti di presa, intendendo garantire le
stesse da eventuali inquinanti provenienti dalla superficie; esse sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
Per definirne le dimensioni e' necessario acquisire elementi di conoscenza del territorio e delle risorse idriche considerate; in particolare si tratta di acquisire gli elementi idrogeologici, idrologici e idrochimici derivanti dalla caratteristiche strutturali
dell'acquifero, dalle modalita' di alimentazione, dai rapporti esistenti tra acquiferi superficiali e profondi, dal calcolo della velocita' di circolazione delle acque nel sottosuolo e dal censimento degli eventuali centri di pericolo.
Centro di pericolo inteso come qualsiasi attivita', insediamento o manufatto in grado di costituire direttamente o indirettamente, fattore certo o potenziale di degrado della qualita' dell'acqua.
La salvaguardia delle risorse idriche, se intesa come la garanzia che le caratteristiche delle acque captate e distribuite per consumo umano sono idonee, si ottiene con l'insieme di due sistemi rispettivamente di regolamentazione e di monitoraggio definiti
"protezione statica" e "protezione dinamica": il primo e' costituito dai divieti, vincoli e norme finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo delle acque in afflusso verso i punti di presa, mentre il secondo e' costituito dall'attivazione e gestione di un preordinato sistema di monitoraggio della qualita' delle acque in afflusso alle
captazioni in grado di verificarne permanentemente i fondamentali parametri qualitativi e consentire con sufficiente anticipo la segnalazione di eventuali anomalie nella risorsa.
Pertanto le dimensioni e le caratteristiche sia delle diverse zone sia del sistema di monitoraggio dipendono dalla conoscenze idrauliche, idrogeologiche e idrochimiche sopra richiamate.
Mentre la zona di tutela assoluta ha una dimensione standard legata ad interventi di carattere tecnico dell'ente gestore, la zona di rispetto puo' avere dimensioni diverse secondo la vulnerabilita' locale e di rischio delle risorse idriche captate e puo' essere
suddivisa in "ristretta" e "allargata"; alla zona di rispetto ristretta si applicano i vincoli maggiormente restrittivi previsti dal DL 152/99, e successive modificazioni ed integrazioni mentre in quella allargata i vincoli devono rispondere all'esigenza di una
progressiva attenuazione della restrizione nell'uso del territorio.
Si tratta dunque di definire da un lato il grado di vulnerabilita' della risorsa captata, dall'altro di conoscere la velocita' di scorrimento delle acque in arrivo alla captazione per progettare sia la scelta del tempo di sicurezza a cui fare corrispondere la
dimensione delle due zone di rispetto, sia le caratteristiche del sistema di monitoraggio da realizzare.
La definizione di acquifero non vulnerabile o protetto utilizzata in questo lavoro e': si definisce acquifero protetto quando esso e' separato dalla superficie o dalla falda freatica da un corpo geologico dello spessore di almeno 10 m. che abbia una conducibilita' idraulica inferiore a 10-8 m/sec., o un assetto litostratigrafico che
consenta un tempo di permanenza dell'acqua al suo interno superiore a 30 anni. La continuita' del corpo geologico deve essere accertata per una congrua estensione in base all'indagine idrogeologica a supporto delle scelte di delimitazione delle aree di salvaguardia.
Per quanto attiene alla quantificazione di "congrua" si ritiene che tale estensione sia da riferirsi all'area sottesa dalle zone di rispetto allargata; in caso di interessamento della sola area sottesa alla zona di rispetto ristretta si valuta l'acquifero captato come
vulnerabile; nel caso si verifichi una situazione intermedia tra le due sovresposte si potrebbe considerare di applicare la norma di cui alla zona di rispetto allargata anche nella zona di rispetto ristretta, fatte salve su entrambe le prescrizioni per quegli
interventi o attivita' che potrebbero modificare la naturale copertura esistente (scavi profondi, palificazioni ecc.).

La presenza del corpo protettivo deve essere adeguatamente e dettagliatamente dimostrata; in caso contrario l'acquifero verra' cautelativamente considerato vulnerabile.
In base alle definizioni sopra riportate e ai contenuti della relazione idrogeologica, i pozzi in oggetto n. 1, n. 2 e n. 3 del campo acquifero di Via Loda captano risorse idriche definibili non vulnerabili.
Per tale motivo, essendo la risorsa idrica localmente protetta ai fini statici (intendendo la zona nell'intorno delle captazioni), in questa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, ristretta e allargata, definite con criterio temporale basato sui tempi di sicurezza, si adotta dimensionalmente il limite coincidente con l'area di tutela assoluta per la zona di rispetto ristretta e corrispondente alla isocrona di 180 giorni per quella allargata.
Dovendo preservare nel tempo le caratteristiche di qualita' della risorsa e' necessario attivare un sistema di monitoraggio che assuma valenza di protezione dinamica.
In tal senso si e' tracciata, accanto all'isocrona 180 giorni, anche quella a 60 giorni che individua la posizione dei piezometri di controllo con cadenza di monitoraggio almeno bimestrale da integrare con i monitoraggi semestrali in corrispondenza dei piezometri
disposti lungo il perimetro 180 giorni.
In generale il sistema dei controlli viene basato su una rete di monitoraggio costituita da pozzi gia' esistenti nel territorio circostante che presentino requisiti adatti o, come nel caso in esame, da piezometri da perforare appositamente.
Le caratteristiche a cui devono rispondere i piezometri e/o i pozzi sono:
- accessibilita': il piezometro/pozzo deve essere facilmente raggiungibile e, preferibilmente, allacciato alla rete elettrica ed il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;
- riproducibilita': il piezometro/pozzo e le opere annesse non devono influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio' evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri chimici e microbiologici;
- significativita': il piezometro/pozzo deve rappresentare le caratteristiche dell'acquifero da cui attinge.
Per ogni piezometro/pozzo scelto dovrebbe esserne individuato uno alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile passaggio di un eventuale plume inquinante.
Va sottolineato inoltre che, sulla base dell'esperienza, una rete di pozzi deve essere revisionata dopo alcuni anni in seguito al deterioramento subito dai pozzi stessi o ad altri impedimenti legati ad altre ragioni quali l'abbandono da parte dei proprietari o la
chiusura di attivita' produttive i cui pozzi fanno parte della rete.

Norme
Ferme restando le definizioni di cui all' art. 21 del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche, e i relativi divieti per la salvaguardia delle captazioni acquedottistiche, sono oggetto di disposizioni di tutela da assumersi attraverso la cartografia e le norma tecniche del Piano regolatore comunale i seguenti ambiti:
a) zona di tutela assoluta,
b) zona di rispetto ristretta,
c) zona di rispetto allargata.
Le tavole di PRG individuano la zona di cui alla lettera a), nonche' le zone e/o i limiti di rispetto di cui alle lettere b), c) definite applicando il criterio temporale, secondo la metodologia indicata all'Appendice 1 del PTCP della Provincia di Modena approvato dalla Regione Emilia-Romagna il 21/12/1999 con delibera di Giunta n. 2489;
le zone di cui alla lettera a) sono definite con criterio geometrico secondo le indicazioni del comma 4, art. 21 del DLgs 152/99 coordinato con il DLgs 258/00.
Le disposizioni di tutela vanno assunte anche a livello di piani di settore.
Zona di tutela assoluta
Prescrizioni per la zona di tutela assoluta
Tali zone vengono acquisite dal concessionario e ad esse si applicano le prescrizioni di cui al comma 4, art. 21 del DLgs 152/99 coordinato con il DLgs 258/00.
Nella zona di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le infrastrutture tecnologiche di pubblica utilita', la cui presenza deve essere giustificata anche dall'adozione di opportune misure di sicurezza.

Zona di rispetto
Prescrizioni per la zona di rispetto ristretta

Fatte salve le prescrizioni di cui all' art. 21 del DLgs 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, in generale, nelle zone di rispetto puo' essere ammessa l'utilizzazione forestale ed agricola non intensiva del territorio.
Nel caso dei pozzi oggetto di questa normativa - e cioe' i pozzi n. 1, 2 e 3 di Via Loda - la zona di rispetto ristretta coincide con la zona di tutela assoluta pertanto valgono le norme piu' restrittive di quest'ultima.
Prescrizioni per la zona di rispetto allargata
Nella zona di rispetto allargata non sono ammesse le seguenti attivita':
a) dispersione o immissione in fossi non impermeabilizzati dei
reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, fanghi o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura del suolo, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
e) pozzi neri a tenuta e pozzi assorbenti;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) impianti di trattamento di rifiuti e discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
i) stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti tossico-nocivi; sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive
l) centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici, ed altri ad essi assimilabili;
m) pozzi perdenti.
Possono essere ammesse le seguenti attivita' purche' vengano osservate le condizioni sotto elencate:
- se derivanti da strumenti particolareggiati attuativi di previsione di PRG in vigore, nuove trasformazioni urbanistiche, edilizie e d'uso che non prevedano le seguenti destinazioni edilizie e/o funzionali: allevamenti zootecnici, edifici con funzioni collettive (collegi, caserme, seminari, case di cura, ospedali ecc.), opifici, autorimesse con finalita' produttive, fabbricati industriali, stazioni di servizio, campeggi, bacini idrici, cave;
- l'ampliamento di edifici, loro pertinenze ed accessori, a condizione che le attivita' e le destinazioni d'uso siano residenziali, direzionali, commerciali e di servizio;
- realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni, se in grado di esporre a rischio di inquinamento le falde utilizzate a fini potabili;
- e' ammessa la costruzione di infrastrutture per la mobilita' a condizione che siano attuate misure di protezione efficaci a evitare ogni dispersione di agenti inquinanti nel suolo, come la realizzazione di canalette impermeabili che convoglino le acque di
dilavamento all'esterno della zona.
I piani attuativi degli strumenti urbanistici, interferenti con le aree di rispetto, devono privilegiare la realizzazione di aree a verde di comparto, se previste, in coincidenza con la zona di rispetto.
Sono ammessi e cosi' regolamentati:
1) accumulo di concimi organici solo su platea impermeabile e con raccolta del percolato;
2) bacini di accumulo e contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici solo se al servizio di insediamenti esistenti e realizzati secondo le modalita' previste dalla L.R. 50/95;
3) fognature e opere di collettamento ai ricettori di acque nere e acque miste, al servizio di attivita' esistenti e compatibili, in doppia camicia o, comunque, ispezionabili in modo da poterne verificare la tenuta; pozzetti, fosse biologiche ed opere per il
collettamento delle acque nere o miste, ivi compresi gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di dispositivi di sicurezza atti a garantirne la perfetta tenuta idraulica;
4) aree cimiteriali purche' senza inumazioni a terra;
5) cave e scavi in genere fino alla profondita' massima di mt. 10 dal piano campagna;
6) escavazione e/o apertura di pozzi per uso idropotabile o a complemento di campi pozzi gia' esistenti o in assenza di possibilita' tecnica di allacciamento alla rete acquedottistica;
7) spandimento di liquami zootecnici che puo' essere effettuato secondo modalita' conformi alle vigenti disposizioni regionali in materia;
8) spandimento ed applicazione di fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari che puo' essere effettuato nelle quantita' e secondo le modalita' definite coerentemente ai principi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria (Regolamento CEE n. 2078/92,
"Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale" le cui modalita' di applicazione sono nel Reg. CEE 746/96);
9) pascolo e stabulazione di bestiame che non ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
Per le attivita' preesistenti, ove non sia possibile eliminarle o allontanarle, si adottano misure per il loro adeguamento e la rimozione dei fattori di pericolo.
In particolare:
1) in caso di accertata perdita, devono essere rese a perfetta tenuta idraulica le zone destinate allo stoccaggio, i collettori, le canalizzazioni e le opere destinate all'allontanamento delle acque di scarico, comprese fosse biologiche e fosse Imhoff;
2) le opere di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere ispezionabili per il controllo della loro tenuta;

3) gli stoccaggi di idrocarburi devono essere eliminati in relazione alla possibilita' di collegamento alla rete del gas metano o di adozione di combustibili a stoccaggio non interrato, con il rispetto delle relative norme antincendio;
4) i pozzi esistenti, a qualunque uso siano adibiti, e purche' al servizio di attivita' esistenti e compatibili devono essere sottoposti, da parte delle autorita' competenti, a verifica tecnica dalla quale risulti che la tipologia costruttiva e l'esercizio non
costituiscano pregiudizio alla qualita' delle acque, nonche' all'equilibrio idrogeologico dell'acquifero interessato dai prelievi ad uso idropotabile, predisponendone, se del caso, l'adeguamento e favorendo l'allacciamento all'acquedotto;
5) i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalita' stabilite dalle autorita' competenti;
6) le aree di cava non piu' utilizzate devono essere ripristinate secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente e, comunque, in modo tale da garantire che non si verifichino infiltrazioni del sottosuolo e rischi di inquinamento delle falde.
Prescrizioni per la protezione dinamica
Al bordo esterno della zona deve essere posizionato il sistema di monitoraggio dell'acqua in arrivo alla captazione costituito da piezometri e/o pozzi campionabili posti almeno alla profondita' della falda captata, accompagnato da un programma di analisi chimiche e batteriologiche.
La rete di monitoraggio e' costituita da pozzi gia' esistenti che presentino requisiti adatti o da piezometri da perforare appositamente.
Le caratteristiche a cui devono rispondere i pozzi sono:

- accessibilita': il pozzo deve essere facilmente raggiungibile e allacciato alla rete elettrica in ogni periodo dell'anno ed il campionamento deve poter essere effettuato rapidamente;
- riproducibilita': il pozzo e le opere annesse non devono influenzare la qualita' delle acque campionate; devono essere percio' evitati i campionamenti a valle di cisterne, autoclavi e di qualsiasi filtro, addolcitore, etc. che possa modificare alcuni parametri
chimici e microbiologici.
- significativita': il pozzo deve rappresentare le caratteristiche dell'acquifero da cui attinge.
Per ogni pozzo scelto deve esserne individuato uno alternativo con le stesse caratteristiche che possa sostituire, se necessario quello campione in modo da non lasciare scoperta nessuna area di possibile passaggio di un plume inquinante.
L'ente gestore del campo acquifero, in qualita' di Ente attuatore dei presidi di protezione dinamica, dovra' presentare alla Regione Emilia-Romagna entro 3 mesi dal recepimento nel PRG delle presenti norme un programma di monitoraggio, preventivamente concordato con ARPA, conforme alle seguenti indicazioni:
- i presidi di protezione dinamica dovranno essere attuati entro 12 mesi, salvo motivate e giustificate proroghe regionali, dalla presentazione del programma di monitoraggio;

Zona di protezione e zona di riserva

La zona di protezione tutela i bacini imbriferi e le aree di ricarica delle falde superficiali e profonde per assicurare la buona qualita' delle acque e la protezione del patrimonio idrico;essa e' delimitata con criterio idrogeologico e tenendo conto della carta di
vulnerabilita' degli acquiferi allegata al PTCP approvato dalla Regione con delibere di Giunta regionale 1864/98 e 2489/99 in essa si adottano misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni, direttive e indirizzi
normativi per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici cosi' come riportati all'art. 42 del PTCP di Modena e riferiti alle classi di sensibilita' 1.
Nelle zone di protezione dovra' essere effettuato il controllo idrochimico e piezometrico allo scopo di individuare preventivamente e delimitare eventuali inquinamenti che possano interessare le zone di rispetto, nell'ambito del sistema di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, previsto dagli articoli 1 e 3 della deliberazione
4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dagli inquinamenti (criteri, metodologie, e norme generali di cui all'art. 2, lettere b), d), e), della Legge 319/76 e successive modificazioni).