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Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale (C. 1798 Governo).

VIII Commissione - Mercoledì 20 marzo 2002

TESTO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 definiscono i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

9. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, così come definite dalla direttiva 96/61/CE;
b) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;
c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;
e) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico;
f) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
g) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al Regolamento 761/2001/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introdurre agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato Regolamento 761/2001/CE, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

Art. 3.
(Princìpi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al Presidente della regione di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti all'articolo 1, tramite la nomina di commissari ad acta; prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati; definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare alcun pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolino il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio; articolare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale ed alla valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori dei comuni compresi, anche in parte, nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali;
e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefìci del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di valutazione ambientale strategica (VAS); prevedere l'estensione della procedura di autorizzazione ambientale integrata ai nuovi impianti individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di autorizzazione ambientale integrata nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale.

Art. 4.
(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per l'anno 2002, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, con successivo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione di cui all'articolo 1.

5. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2002 e di 650.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

Art. 5.
(Compensazione ambientale).

1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale.

2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente.

Art. 6.
(Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati di cui al comma 1";
b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. L'azione penale e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria".

Art. 7.
(Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157).
1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole: ", fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatorie previste dal presente articolo", sono soppresse;
b) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
"a) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale";
c) alla lettera f), del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il regolamento del Parco stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali";

f) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Sul territorio ricompreso nell'area naturale protetta e nelle aree contigue è consentito l'esercizio della caccia, riservata ai soli residenti dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel perimetro del Parco e nelle aree contigue, con esclusione delle sole zone di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), da delimitare a tale fine con apposita tabellazione.
5-ter. Le attività di programmazione e di pianificazione dell'attività venatoria nell'area naturale protetta e nelle zone contigue, nonché ogni altra competenza amministrativa, in deroga alle competenze attribuite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono demandate all'Ente parco, che le esercita, sentite la provincia e la regione, nei cui territori sono ricomprese le aree del parco, da esprimere entro il termine di quaranta giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere medesimo si intende acquisito".

2. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Ente parco, sentiti la regione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse";
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

4. Al comma 7 dell'articolo 35 della citata legge n. 394 del 1991, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto termine di quarantacinque giorni si applica anche alle procedure di intesa di cui all'articolo 9, comma 3".

5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è abrogata.