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Deliberazione della Giunta Regionale n° 401 del 27/04/2001
Direttiva regionale concernente l'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione delle aree di cava.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 3 gennaio 2000, n. 2;

Vista la L.R. 15 gennaio 2001, n. 3;

Visto il R.R. 24 maggio 2000, n. 4;

Visto il D.Lgs. 22/97;

Visto il D.M. 5 febbraio 1998;

Considerato che la L.R. 2/2000 non esclude l'utilizzo, per le attività di ricomposizione ambientale di aree di cava, di rifiuti provenienti sia da lavorazioni che possono svolgersi all'interno dell'area di cava sia provenienti da attività esterne alla cava;

Richiamata la nozione di rifiuto di cui all'art.6 comma 1 del D.Lgs. 22/97: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi";
Considerato che, per l'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale di aree di cava, non è possibile prescindere dall'applicazione della disciplina rifiuti, ancorché da tali attività possano derivare benefici per l'ambiente;

Visto il D.Lgs. 22/97 ed in particolare l'art.2, comma 2, lettera a), che stabilisce "i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza ... recare pregiudizio all'ambiente, ed in particolare senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora";

Considerato che l'art. 1, comma 2, della L.R. 2/2000 fissa come finalità il contenimento dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili;

Ritenuto opportuno regolamentare l'utilizzo dei rifiuti nell'attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava alla luce delle finalità individuate dall'art.1, comma 2, della L.R. 2/2000;

Sentito il Servizio programmi per l'assetto del territorio ed il Servizio prevenzione e protezione dall'inquinamento, smaltimento rifiuti, informazione ed educazione ambientale;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Ritenuto utile e opportuno adottare l'allegata direttiva;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio/dirigente in posizione individuale competente;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

- di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art.21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- di approvare l'allegata "Direttiva regionale concernente l'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava";
- di inviare l'allegata direttiva a Province e Comuni dell'Umbria;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
- di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Direttiva regionale concernente l'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava.

Per ricomposizione ambientale, ai sensi dell'art.6 della L.R. 2/2000, si intende "l'insieme delle azioni da esercitare durante ed a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti ed un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo".
La predetta legge regionale non esclude l'utilizzo, per le attività di ricomposizione ambientale di aree di cava, di rifiuti provenienti sia da lavorazioni che possono svolgersi all'interno dell'area di cava sia provenienti da attività esterne alla cava. L'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale di aree di cava, è vincolato al rispetto della disciplina rifiuti, ancorché da tali attività possano derivare benefici per l'ambiente;
Considerato che l'art.1, comma 2, della L.R. 2/2000 fissa come finalità il contenimento dello sfruttamento delle risorse non rinnovabili, e che tale finalità può essere raggiunta utilizzando materiali provenienti dal riciclaggio e recupero della frazione utile di rifiuti inerti, la direttiva, in attesa dell'adozione del piano regionale sulle attività estrattive (PRAE), intende, da un lato risolvere i dubbi relativi all'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale, dall'altro, fissare regole precise sull'utilizzazione dei rifiuti inerti in considerazione della finalità di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. 2/2000.
Ciò premesso, si ritiene utile ed opportuno, in attesa dell'approvazione del predetto Piano, proporre alla Giunta regionale di adottare l'allegata "Direttiva regionale concernente l'utilizzo di rifiuti nelle attività di ricomposizione ambientale delle aree di cava".

DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE DI RIFIUTI NELLE ATTIVITÀ DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI CAVA

PREMESSA.

Ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina, L.R. 2/2000, è fondamentale la contestualità delle azioni di escavazione e di ricomposizione ambientale.
Per ricomposizione ambientale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2000, si intende "l'insieme delle azioni da esercitare durante ed a conclusione dei lavori di coltivazione della cava, aventi il fine di recuperare sull'area dove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti ed un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico ed ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo".
La predetta legge regionale, all'art. 1, comma 2, individua come prioritari rispetto all'apertura di nuove cave, interventi volti all'ampliamento di attività estrattive in essere e la riattivazione di aree estrattive dimesse nonché il riutilizzo dei rifiuti provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi quali sottoprodotti, scarti e residui di altri cicli produttivi.
La legge regionale non esclude per 1e attività di ricomposizione ambientale l'utilizzo di rifiuti, pure idonei, provenienti sia dall'attività di cava che da attività esterne.
Ciò premesso appare utile richiamare la nozione di rifiuto di cui all'art.6, comma 1, del D.Lgs. 22/97: "..qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Risulta chiaro che per l'utilizzo di tali materiali nell'attività di ricomposizione ambientale, non è possibile prescindere dall'applicazione della disciplina dei rifiuti ancorché da tali attività possano derivare benefici per l'ambiente.
Né si può invocare all'art.8, comma 1, lett. b): "........ sono esclusi dal campo di applicazione ....... in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge ........... i rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave". La giurisprudenza penale, ormai consolidata sull'esperienza del DPR 915/82, ora abrogato ma il cui art.2, comma 2, lett. b) è sostanzialmente riprodotto nella normativa in vigore, ha sancito che l'esclusione non riguardasse rifiuti derivanti dalle lavorazioni, con particolare attenzione a quei procedimenti da cui derivino modifiche qualitative (prime fra tutte di tipo chimico).
Anche se potrebbero residuare margini di incertezza in riferimento a lavorazioni di tipo esclusivamente meccanico, pochi dubbi sussistono in ordine al fatto che i rifiuti provenienti da attività di lavorazione dei materiali di cava debbano essere sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 22/97 e quindi rigorosamente destinati allo smaltimento o al recupero/riciclaggio.
Le terre e le rocce da scavo, così come disposto dall'art.10 della L. 93 del 23 marzo 2001, non sono soggette alla disciplina dei rifiuti.
Considerata la finalità, di cui all'art.1, comma 2, della L.R. 2/2000, di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili ed in virtù del fatto che tale finalità può essere raggiunta attraverso il recupero e riciclaggio di materiale inerte proveniente dalla selezione di "rifiuti inerti talquali", i soggetti competenti nella esecuzione delle opere di ricomposizione ambientale delle aree di cava debbono attenersi al rispetto delle seguenti indicazioni:

A - Materiali di scavo provenienti dall'attività di cava.
Non sono soggetti alla disciplina rifiuti e, purché preventivamente e adeguatamente accantonati, possono essere riutilizzati per opere di ripristino morfologico e recupero ambientale direttamente all'interno dell'area di cava, i materiali di scavo costituiti da:
a) terreno vegetale;
b) terreno di scoperta (sterile);
c) scarto di cava.
Ai fini della presente direttiva i materiali di scavo cui alla lett. c) sono quelli che residuano dalla selezione dei materiali a seguito delle operazioni di escavazione condotte con ausilio di mezzi meccanici, esplosivi o segagione in banco e in ogni caso prima di qualsiasi processo di lavorazione/trattamento.
B - Materiali provenienti dalla lavorazione dei materiali estratti.
Sono soggetti alla disciplina rifiuti i residui prodotti dagli impianti di prima lavorazione ovvero dai processi di:
a) frantumazione;
b) vagliatura;
c) lavaggio.
L'utilizzo di tali rifiuti per la ricomposizione ambientale della stessa area di cava è consentita, ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/97, previa comunicazione alla Provincia e nel rispetto del D.M.A. 5 febbraio 1998, oppure previa acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97.
Sono altresì soggetti alla disciplina rifiuti, i rifiuti prodotti da impianti di seconda lavorazione o trasformazione del materiale estratto eventualmente presenti all'interno dell'area di cava.
C - Materiali provenienti dall'esterno dell'area di cava.
In generale per le attività di ricomposizione ambientale di aree di cava, compreso il tombamento delle cave a fossa, può avvenire anche con terre, rocce da scavo e rifiuti provenienti dall'esterno dell'area di cava ne! rispetto dei disposti di cui al D.Lgs. 22/97 e del D.M. 5 febbraio 1998, ad eccezione dei rifiuti individuati dai seguenti codici CER:
- [170101] cemento
- [170102] mattoni
- [170103] mattonelle e ceramica
- [170104] materiali da costruzione a base di gesso
- [170701] rifiuti misti di costruzioni e demolizioni.
Di tali "rifiuti inerti", pure rispettosi di quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e dal D.M. 5 febbraio 1998, è comunque consentito, nell'attività di ricomposizione ambientale, l'utilizzo della sola quota parte di scarto proveniente dalle attività di recupero e riciclaggio.
D - Disposizioni comuni.
D.1 Progetto di ricomposizione ambientale.
Al fine di una corretta applicazione dei precedenti punti della presente direttiva, la relazione illustrativa del progetto di ricomposizione ambientale di cui all'art.11 del regolamento regionale n. 4/2000, dovrà contenere la classificazione CER degli eventuali rifiuti che saranno utilizzati per la ricomposizione ambientale dell'area di cava.
D.2 Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale.
All'interno delle aree individuate di cui alla carta n. 45 "Ambiti degli acquiferi di rilevante interesse regionale e punti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica regionale" della L.R. 27/2000 art.47, l'utilizzo di rifiuti destinati alla ricomposizione ambientale, pure rispettosi dei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di rifiuti, è consentito nel caso non arrechino pregiudizio alla qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee in relazione alle locali condizioni di vulnerabilità dei suoli.


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