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Deliberazione della Giunta Provinciale n° 6043 del 25/05/1990
Art. 26, comma 9, Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Art. 3 legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3. Determinazione soglie-limite per l'applicazione della disciplina relativa ai serbatoi e contenitori di materiale inquinante.LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che l'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti reca la disciplina circa le modalità tecniche ed amministrative relative allo stoccaggio di sostanze e materie prime, liquide o solide, in serbatoi, in contenitori e in cumuli, suscettibili creare inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere;
Considerato che i predetti materiali o sostanze devono essere sistemati entro apposito involucro o struttura in materiale idoneo che formi uno strato assolutamente impermeabile in caso di rotture dei contenitori o di erogazione del contenuto trattandosi di sostanze liquide, ovvero accumulati o accatastati su basamenti resistenti all'azione delle sostanze, protetta dall'azione delle acque o del vento trattandosi di sostanze solide o semisolide a polverulenti;
Ricordato che il predetto art. 26, comma 9, come modificante dall'art. 3 delle L.P. 15 gennaio 1990, n. 3, prevede che, in relazione alla pericolosità delle sostanze, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere determinate soglie quantitative per le sostanze e materiali di cui trattasi, sotto le quali non si applica la disciplina dettata dal precitato articolo;
Rilevato che per tutti i serbatoi, i contenitori e gli stoccaggi esistenti al 17 agosto 1986 deve essere presentata apposita denuncia al Servizio protezione ambiente, al Servizio antincendi nonché al Comune competente per territorio, mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, entro il 30 giugno 1990;
Ricordato inoltre che a far tempo dal 17 agosto 1986 - l'installazione, la disattivazione e la rimozione dei serbatoi, dei contenitori e degli stoccaggi in parola deve essere comunicata, entro 60 giorni dall'inizio delle relative operazioni, ai servizi ed enti copra citati;
Riconosciuta la necessità - data l'imminente scadenza del 30 giugno 1990 per l'effettuazione della denuncia dei serbatoi o stoccaggi esistenti - di fissare le soglie quantitative per dette sostanze sotto le quali non si applica l'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, anche al fine di assicurare gli indispensabili elementi di certezze per i soggetti interessati, nonché in funzione di una mappatura delle situazioni più significative;
Vista e condivisa, al riguardo, la proposta di soglie quantitative formulata dalla Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti nella seduta del 17 maggio 1990;
Visto l'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
Visto l'art. 3 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3;
a voti unanimi, legalmente espressi.
delibera
1) di stabilire - ai sensi e per gli affetti dell'art. 26, comma 9, come modificato dall'art. 3 della L.P. 15 gennaio 1990, n. 3 - la seguente disciplina relativa alle soglie quantitative sotto le quali non si applicano i disposti di cui al precitato art. 26:
a) le modalità tecniche di stoccaggio delle sostanze inquinamenti, fatto salvo quanto prescritto dalla normativa in vigore relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli incendi, saranno successivamente precisate con apposito regolamento di esecuzione dell'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
b) sono in ogni caso definite sostanze inquinanti, oltre che gli olii combustibili, gli antiparassitari e le sostanze disciplinate dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256 ed ai decreti del Ministro della Sanità 3 dicembre 1985, 25 luglio 1987, n. 555 e 20 dicembre 1989, anche quelle sostanze che presentano un elevato rischio ambientale riconducibile ad un LD50 orale ratto - così come definito dai precitati decreti ministeriali - inferiore od uguale a 4000 mg/kg;
c) sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26 del T.U.L.P. gli stoccaggi di combustibili e di altri prodotti petroliferi liquidi alla pressione e temperatura ambiente da chiunque effettuati quando il volume complessivo supera 1000 litri, nonché gli stoccaggi delle sostanze di cui alla successiva lettera e), effettuati presso insediamenti industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso.
La comunicazione di cui all'art. 26, comma 7, del T.U.L.P. deve essere presentata in relazione agli stoccaggi e serbatoi esistenti al 17 agosto 1988 di entità superiore alle soglie quantitative stabilite con il presente provvedimento, tranne che per i precitati stoccaggi di combustibili e di altri prodotti petroliferi, nel qual caso, ai soli fini della comunicazione, la soglia è elevata a 5000 litri;
d) la normativa non si applica agli stoccaggi di sostanze destinate all'alimentazione umana;
e) ai fini dell'art. 26, comma 9, del T.U.L.P. le soglie quantitative sotto le quali non si applica la normativa prevista dal citato articolo 26 sono e stabilite come segue, tenuto conto delle definizioni stabilite dalla normativa sull'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi sopra richiamata:
1) per le sostanze etichettate molto tossiche (T+) e tossiche (T) e/o aventi un LD50 orale ratto < 200 mg/kg;
nessuna soglia;
2) per le sostanze etichettate come nocive (Xn) e/o aventi un LD50 orale ratto compreso tra i 200 mg/kg e i 2000 mg/kg: soglia quantitativa: < 500 Kg complessivi;
3) per tutte le sostanze altrimenti etichettate e/o aventi un LD50 orale ratto superiore ai 2000 mg/kg: soglia quantitativa: > 1000 Kg complessivi;
f) in relazione alla tipologia delle sostanze, ai relativi quantitativi stoccati, all'ubicazione degli stoccaggi, nonché alle peculiarità ed esigenze di tutela ambientale o igienico-sanitaria della zona, il Servizio protezione ambiente può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 26, comma 5 del Testo Unico citato per qualsiasi tipo di sostanza, ancorché non contemplate nel presente provvedimento;
2) di ordinare la pubblicazione del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
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