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Deliberazione Giunta regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2003, n. 1530
(BuR 20 agosto 2003 n. 122)
Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina sulle discariche di rifiuti di cui al Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 e al Dm 13 marzo 2003
La Giunta della Regione Emilia-Romagna
Premesso:
- che l'entrata in vigore della nuova disciplina nazionale in materia di discariche di rifiuti di cui al Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, e al Decreto Ministeriale 13 marzo 2003 ha fatto emergere numerosi problemi interpretativi e applicativi, conseguenti, tra l'altro, ad una mancanza di indicazioni a livello nazionale, i quali potrebbero comportare difformità di applicazione delle disposizioni dei predetti decreti;
- che, per i motivi sopra esposti, le Regioni hanno proceduto, in sede di coordinamento tecnico interregionale sulla materia dei rifiuti, ad affrontare le problematiche emergenti dall'applicazione della nuova normativa nazionale in materia di discariche, individuando alcune linee di indirizzo per l'applicazione delle disposizioni del Dlgs n. 36/03 e del Dm 13 marzo 2003, al fine di garantire uniformità dell'azione amministrativa all'interno dei rispettivi territori da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti nell'applicazione delle disposizioni dei decreti sopra citato;
Considerato:
- che il Servizio regionale competente ha attivato una fase di consultazione con le Province relativamente a tali linee di indirizzo, mediante appositi incontri tecnici tenutisi presso la sede dell'Assessorato regionale Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;
- che in tali incontri sono state ampiamente analizzate e discusse le predette linee di indirizzo individuando indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa nazionale in materia di discariche di rifiuti, tenendo conto della particolare e specifica realtà del territorio regionale;
Ritenuto opportuno adottare un atto di indirizzo regionale al fine di favorire il coordinamento e l'omogeneità dei comportamenti nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite o delegate agli enti locali nella materia;
Valutata l'opportunità di procedere all'approvazione di primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova normativa nazionale in materia di discariche di cui all'allegato alla presente deliberazione, con l'obiettivo di chiarire le problematiche applicative poste dai decreti citati in premessa, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento statale al riguardo;
Visti:
- il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- il Dlgs 13 gennaio 2003 n. 36;
- il Decreto Ministeriale 13 marzo 2003;
- la Lr 12 luglio 1994, n.27 , così come modificata e integrata dalla Lr 21 aprile 1999, n.3 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 18 maggio 1999, n. 9, così come modificata dalla Lr 16 novembre 2000, n. 35;
- il Dpr 8 settembre 1997, n. 357;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 37, quarto comma della Lr 43/01 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/03;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo Sostenibile;A voti unanimi e palesi
Delibera
2) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il documento "Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina sulle discariche di rifiuti di cui al Dlgs 13 gennaio 2003, n.36 e al Dm 13 marzo 2003", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
Primi indirizzi operativi per l'applicazione della nuova disciplina sulle discariche di rifiuti di cui al Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 e al Dm 13 marzo 2003Articolo 3, comma 2, lettera b - Ambito di applicazione
L'impiego di rifiuti inerti idonei per il recupero ambientale di cave esaurite deve essere approvato dal Comune nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle attività estrattive ed è escluso dal campo di applicazione del Dlgs 36/03 solo nel caso di utilizzo di rifiuti inerti conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e) del medesimo Decreto. Tale utilizzo deve comunque essere ricondotto nell'ambito delle procedure previste dal Dlgs 22/97, articoli 27 e 28, 31 e 33.Articolo 5, comma 1 - Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
Le Province elaborano ed approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Dlgs 36/03, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Tale programma dovrà essere redatto in conformità a specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale e di norma essere compreso nel Ppgr.Articolo 9 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche
L'articolo 9 definisce puntualmente le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica. Gli ampliamenti di discariche esistenti mediante la realizzazione di nuovi lotti adiacenti vanno intesi come nuove discariche in senso stretto e, soggette quindi, al Dlgs 36/03. Gli ampliamenti di discariche esistenti da realizzarsi mediante lotti in sopraelevazione possono essere realizzati qualora il Piano di Adeguamento (di seguito PA) relativo al lotto sottostante sia stato approvato in quanto conforme ai requisiti tecnici degli Allegati 1 e 2 del Dlgs 36/03.
Nel caso di lotto già esaurito, per il quale non è stato presentato alcun PA, la sopraelevazione è possibile solo se le caratteristiche strutturali del lotto sottostante sono conformi a quanto previsto dal Dlgs 36/03.
Nel caso in cui il PA preveda trasformazioni e/o ampliamenti della discarica deve essere espletata, preliminarmente all'approvazione del predetto PA, la procedura di verifica (screening) o la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via), secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Lr 9/99. Qualora le trasformazioni non siano tali da produrre notevoli ripercussioni negative sull'ambiente o riguardino aspetti formali dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 36/03, non si applicano le procedure di verifica (screening).
Per le trasformazioni e/o gli ampliamenti di discariche suscettibili di produrre effetti su uno o più siti della rete "Natura 2000" (Aree SIC "Siti di Importanza Comunitaria" e Zps "Zone di Protezione Speciale") di cui al Dpr 357/97, deve essere inoltre presentata all'autorità competente una relazione documentata per l'effettuazione della valutazione d'incidenza prevista all'articolo 5 del predetto Dpr 357/97.
In riferimento alle prescrizioni richiamate dall'articolo 9 e definite dall'Allegato 1 al Dlgs 36/03 si ritiene opportuno precisare che le eventuali deroghe all'ubicazione delle discariche ivi previste devono essere valutate dalle Province nell'ambito delle scelte di Piano (PTCP e PPGR), in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione Gr n. 1620 del 31 luglio 2001, e sulla base dei criteri stabiliti dal sopracitato All.1.Articolo 10 - Contenuto dell'autorizzazione
Il comma 1 prevede che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Dlgs 36/03 costituisca autorizzazione integrata all'impianto ai sensi del Dlgs 4 agosto 1999, n.372.Tuttavia dai contenuti del comma 2 del medesimo articolo per il provvedimento autorizzatorio si evince che l'autorizzazione ivi prevista deve considerarsi alla stregua di una mera autorizzazione ex articolo 28 del Dlgs 22/97. Ne deriva che, qualora le Province intendano attribuire alla medesima autorizzazione la valenza prevista al comma 1, tale atto autorizzatorio dovrà essere integrato con i contenuti propri del predetto Dlgs 372/99, al fine di non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria. Qualora le Province non intendano conferire all'autorizzazione la valenza di cui al comma 1, nel provvedimento autorizzatorio dovrà essere esplicitato che l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli fini di cui all'articolo 28 del Dlgs 22/97.Articolo 14 - Garanzie finanziarie
Il comma 1 prevede la prestazione di garanzie finanziarie per l'attivazione della discarica e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura. Si ritiene che la parola attivazione debba essere intesa come momento del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs 22/97.
L'efficacia dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 22/97 è subordinata all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia territorialmente competente.
Con riferimento al comma 3 si ritiene che le due garanzie, per le fasi di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura, debbano essere presentate contestualmente nel momento in cui viene rilasciata dalla Provincia l'autorizzazione all'esercizio ex articolo 28 del Dlgs 22/97. In fase di prima applicazione e in via provvisoria sino all'adozione di apposite linee guida, in via di predisposizione da parte del competente Ministero, che forniscano i necessari chiarimenti in ordine all'applicazione delle garanzie alla complessiva volumetria autorizzata della discarica, si ritiene che i volumi da computare per il calcolo di entrambe le garanzie finanziarie siano quelli che risultavano ancora da utilizzare alla data del 27 marzo 2003, mentre restano escluse le volumetrie effettivamente utilizzate fino a tale data.
Conseguentemente l'approvazione del PA e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della discarica dovrà contenere apposita clausola che preveda l'adeguamento delle garanzie finanziarie secondo le disposizioni del succitato emanando provvedimento ministeriale.Articolo 17 - Disposizioni transitorie
Nel caso in cui l'autorizzazione all'esercizio della discarica fosse scaduta prima del 27 marzo 2003 ovvero, entro tale data, il titolare della predetta autorizzazione avesse comunicato formalmente l'avvenuta cessazione dei conferimenti di rifiuti non deve essere presentato il Piano di Adeguamento entro il 27 settembre 2003. In tale fattispecie si applica pertanto la normativa previgente al Dlgs 36/03 in merito alla gestione post - operativa e al recupero ambientale della discarica.
Ai fini istruttori, per la valutazione del Piano di Adeguamento la Provincia si avvale della conferenza di cui all'articolo 27 del Dlgs 22/97.Contenuti del Piano di Adeguamento
Vengono di seguito illustrate le sezioni secondo cui strutturare e predisporre il Piano di Adeguamento e la relativa articolazione a seconda degli esiti delle verifiche di adeguatezza e delle scelte adottate dal richiedente.
Il Piano di Adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3 dovrà contenere i seguenti documenti:
Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili;
Piano di gestione operativa della discarica;
Piano di gestione post - operativa della discarica;
Piano di sorveglianza e controllo;
Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;
Piano finanziario;
Garanzie finanziarie per la gestione operativa e la gestione successiva alla chiusura.
In relazione ai 5 previsti strumenti di pianificazione (Piano di Gestione Operativa, di Gestione Post - operativa, di Controllo e Sorveglianza, Finanziario e di Ripristino Ambientale come debitamente illustrati in Allegato 2 del Dlgs 36/03, il gestore dovrà fornire gli elementi necessari per valutare la conformità o meno dei sistemi di gestione già adottati (eventualmente anche tramite risultanze di audit) e dovrà fornire un programma dettagliato in cui siano indicati gli elementi e l'articolazione (struttura e contenuti) dei suddetti piani.
In termini generali il Piano di Adeguamento dovrà contenere i seguenti dati identificativi dell'impianto:
l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
l'identificazione del sito (ubicazione) e provvedimenti autorizzativi vigenti e antecedenti (Valutazione Impatto Ambientale, provvedimenti ex articolo 27 Dlgs 22/97, provvedimenti ex articolo 28 Dlgs 22/97 );
la descrizione delle tipologie e dei quantitativi totali dei rifiuti smaltiti, indicando i relativi Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti;
l'indicazione della capacità totale e residua della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas e percolato al 27.03.2003;
la categoria attuale così come definita dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 (I, II A, II B, II C, III);
la proposta di riclassificazione della discarica per la quale si presenta il Piano di Adeguamento (inerti, non pericolosi, pericolosi).
Il Progetto di adeguamento delle eventuali opere infrastrutturali possibili dovrà avere i seguenti contenuti minimi:Sezione tecnico - costruttiva
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del Dlgs 36/03 (Criteri costruttivi e gestionali), nella Relazione tecnico - costruttiva dovranno almeno essere dettagliati i seguenti punti:
per le discariche per rifiuti inerti:
- Ubicazione;
- Controllo delle matrici ambientali;
- Protezione del terreno e delle acque, comprendente;
- Barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei criteri costruttivi);
- Copertura superficiale finale;
- Stabilità dei versanti;
per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi:
- Ubicazione;
- Controllo delle matrici ambientali;
- Controllo delle acque e gestione del percolato, relativamente a:
- dimensionamento delle canalizzazioni per acque meteoriche,
- progettazione sistema di raccolta percolato;
- Protezione del terreno e delle acque, comprendente:
- barriera geologica (eventuale valutazione di equivalenza dei criteri costruttivi),
- copertura superficiale finale;
- Controllo dei gas, relativamente a:
- efficienza impianto di estrazione,
- specifiche delle apparecchiature antideflagranti,
- presenza di dispositivi di eliminazione della condensa;
- Stabilità.
A supporto della dimostrazione di conformità ai nuovi criteri previsti nel Dlgs 36/03 ovvero per valutare la possibilità di prosecuzione dell'esercizio o meno rispetto a elementi di difformità, potrà essere utilizzata una metodologia di valutazione del rischio. Tale valutazione potrà essere condotta mediante approcci di tipo quali - quantitativo, (per esempio con il ricorso a modelli numerici) anche semplificato che possa, adeguatamente rappresentare il livello di rischio relativo tra la situazione esistente e la piena conformità alle caratteristiche tecnico costruttive previste dal Dlgs 36/03.
L'approccio quali - quantitativo può essere condotto mediante l'adozione di un modello concettuale basato su:
- caratterizzazione parametri idrogeologici;
- definizione degli inquinanti;
- identificazione dei percorsi di diffusione ed esposizione degli inquinanti;
- caratterizzazione delle matrici ambientali interessate;
- caratteristiche progettuali della discarica.Modalità gestionali, organizzative e risorse
Con riferimento ai punti elencati in Allegato 1 del Dlgs 36/03 relativi ai criteri gestionali e strutturali, in questa sezione dovrà almeno essere verificato quanto previsto nei seguenti punti, per quanto non trattato nella Relazione tecnico - costruttiva:per le discariche per rifiuti inerti:
- Controllo delle acque;
- Disturbi e rischi;
- Barriere;
- Dotazione di attrezzature e personale;
- Modalità e criteri di abbancamento dei rifiuti.per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi:
- Controllo delle acque e gestione del percolato;
- Controllo dei gas;
- Disturbi e rischi;
- Protezione fisica degli impianti;
- Dotazione di attrezzature e personale;
- Modalità e criteri di coltivazione.In questa sezione del Piano di Adeguamento dovranno comunque essere fornite le evidenze delle valutazioni effettuate in merito alla conformità ed alla effettiva applicazione dei sistemi di gestione eventualmente già adottati. A tale proposito potrebbe risultare opportuno allegare estratti della documentazione esistente di sistema quali sezioni di manuali, procedure gestionali e/o operative, piani e/o programmi di monitoraggio e controllo, programmi di verifiche ispettive, rapporti di audit, ecc.
In relazione alle procedure di ammissione dei rifiuti, il gestore evidenzierà, fra l'altro, le modifiche necessarie al proprio esistente sistema di omologazione/accettazione per conformarsi a quanto previsto dal decreto. Il gestore dovrà indicare se intende adottare già nel periodo transitorio fino al 16 luglio 2005 i criteri di ammissibilità previsti dal Dm 13/03/03 e come intende conformare i propri strumenti gestionali.