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Decreto 6 luglio 2005

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 38 del predetto decreto legislativo, che prevede l'emanazione di un decreto per la definizione dei criteri e delle norme tecniche generali nel rispetto dei quali le regioni disciplinano le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;

Visto in particolare il comma 3, lettera a) dell'art. 38, che prevede la definizione di modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge n. 574 del 1996;

Considerato che quanto disciplinato nel presente decreto concerne l'intero ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto e spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide;

Ritenuto che la corretta utilizzazione delle acque di vegetazione concorre alla tutela dei corpi idrici ed in particolare al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualita' di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 marzo 2005, sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1. - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le modalita' di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n. 574 del 1996 e dal presente decreto e' esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

Art. 2. - Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, ai fini del presente decreto si intende per:
a) lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
b) sito di spandimento: una o piu' particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
c) primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su uno o piu' siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2;
d) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o piu' siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
e) anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
f) frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attivita' di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalita' indicate all'art. 28, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 152 del 1999, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
g) titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento.

Art. 3. - Comunicazione preventiva
1. La comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 e' disciplinata dalle regioni entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999 nel rispetto di quanto segue:
a) i contenuti sono conformi almeno a quanto riportato nell'allegato 1 al presente decreto e comprendono una relazione tecnica conforme all'allegato 2;
b) l'invio della comunicazione, che perviene al sindaco almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, deve avvenire ogni anno.
2. Il legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide e' tenuto a presentare la comunicazione di cui al comma 1.
3. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati di cui all'allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresi' essere comunicata l'eventuale variazione dei dati di cui all'allegato 2.
4. Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'art. 7, puo' impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.
5. Le regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione di cui all'art. 7 della legge n. 574 del 1996 possono prevedere semplificazioni per la comunicazione, che deve essere effettuata dai frantoi operativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto il cui quantitativo medio di olio prodotto nelle ultime quattro campagne olearie sia uguale o inferiore a 20 t;
nell'ipotesi in cui il frantoio sia operativo da meno di quattro campagne, la media va riferita a quelle svolte; ovvero per i nuovi frantoi, che entrano in esercizio successivamente all'emanazione del presente decreto, con riferimento per i primi quattro anni ad una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 4 t di olive nelle otto ore. L'esonero, di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999, puo' essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacita' di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle otto ore.

Art. 4. - Esclusione di talune categorie di terreni
1. Fatti salvi il divieto di spandimento su terreni non adibiti ad usi agricoli e le esclusioni di cui all'art. 5 della legge n. 574 del 1996, le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:
a) distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
b) distanza inferiore ai dieci metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;
c) terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria;
d) boschi;
e) giardini ed aree di uso pubblico;
f) aree di cava.
2. Le regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimita' di strade pubbliche, a meno di immediato interramento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonche' per riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.
3. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 574 del 1996, deve fare riferimento a condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo.

Art. 5. - Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione
1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e' vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I contenitori di stoccaggio devono avere capacita' sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo e' impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
3. Ai fini delle tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 e alla legge n. 574 del 1996, il criterio guida per la fissazione da parte delle regioni del periodo di stoccaggio delle acque di vegetazione e' quello di impedire gli spandimenti fino a quando perdurano le piogge e fino a quando i terreni si presentano saturi d'acqua.
4. Le regioni definiscono la capacita' dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione alla quale si deve fare riferimento nella comunicazione di cui all'art. 3 come sommatoria dei seguenti elementi:
a) volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialita' effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
5. Le regioni, ai fini del calcolo della capacita' minima dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione, possono stabilire valori diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico.
6. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilita' K>1*10-7cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
7. Nelle fasi di trasferimento e stoccaggio delle acque di vegetazione, le regioni individuano gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
8. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti commi entro due anni.
Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.
9. Le regioni definiscono con propri provvedimenti, entro i termini previsti dall'art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione, prevedendo almeno che vengano fornite le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;
b) la quantita' delle acque trasportate;
c) la identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.
10. Le regioni stabiliscono inoltre i tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 9, nonche' le forme di semplificazione della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento; stabiliscono altresi' le modalita' da seguire in caso di conferimento delle acque di vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.

Art. 6. - Stoccaggio e trasporto delle sanse umide
1. Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e con gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
2. I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.
3. Le regioni possono stabilire ulteriori specifiche caratteristiche dei contenitori destinati allo stoccaggio delle sanse umide.
4. Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le modalita' indicate dall'art. 5 commi 9 e 10.

Art. 7. - Controlli e relazioni periodiche
1. Le regioni stabiliscono un numero minimo di controlli in campo da parte dell'autorita' competente, che fornisce anche supporto tecnico finalizzato all'espletamento delle attivita' di cui all'art.
3. I controlli sulle attivita' di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
2. Ogni anno entro il 31 ottobre l'autorita' che riceve la comunicazione ai sensi dell'art. 3 trasmette alla regione un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione e una relazione contenente i dati dell'allegato 1, i dati dell'allegato 2, lettera A, punti 3.4 e 4 e le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 5, comma 9, relative all'anno precedente.
3. Le regioni con cadenza triennale, a partire dalla data di emanazione del presente decreto, entro il 31 marzo, trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, basata sui dati di cui all'allegato 3.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che si avvale dell'APAT, trasmette, ogni tre anni, al Parlamento entro il 31 dicembre la relazione prevista ai sensi dell'art. 9 della legge n.574 del 1996.

Art. 8. - Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica
1. Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del sindaco.
2. Le regioni prevedono l'adozione di sanzioni anche interdittive secondo la gravita' delle violazioni per le ipotesi di inosservanza delle norme tecniche stabilite dalle medesime o delle prescrizioni impartite ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 9. - Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato 1 - NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE

A. Parte generale.

La comunicazione ha la finalita' di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonche' di assolvere a piu' generali finalita' di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente decreto;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

b) la relazione tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente decreto relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che e' a conoscenza e si impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al presente decreto;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

B. Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio.

B.1 Nominativo del legale rappresentante.
B.2 Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax.
B.3 Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi).
B.4 t di olive molibili in otto ore (potenzialita' produttiva).
B.5 Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m3.
B.6 Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.
B.7 Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3.

C. Dati relativi ai siti di spandimento.

C.1 Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento.
C.2 Quantita' totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che si prevede di spandere nel sito.
C.3 Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.
C.4 Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso.
C.5 Numero di anni per i quali e' previsto l'utilizzo del sito richiamato in allegato 2.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio.

D.1 Titolare del contenitore di stoccaggio.
D.2 Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m3.
D.3 Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).
D.4 Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).


Allegato 2 - NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PARTE A, LETTERA B), CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA COMUNICAZIONE.

A. Sito oggetto dello spandimento.

Titolare del sito di spandimento.
Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).
Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

1. Pedologia.
1.1 pH.
1.2 Stima della capacita' di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualita" dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").
1.3 Stima della conducibilita' idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

2. Geomorfologia.
2.1 Specificare se il terreno e' in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

3. Idrologia.
3.1 Ove presente falda temporanea specificare la sua profondita'.
3.2 Profondita' della prima falda permanente.
3.3 Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione.
3.4 Bacino idrografico di riferimento.

4. Agroambiente.
4.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.
4.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. Trasporto e spandimento.

1.1 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' il trasporto.
1.2 Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguira' lo spandimento per l'utilizzo agronomico.
1.3 Capacita' e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.
1.4 Modalita' di spandimento.

C. Cartografia.

1. Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
a) l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
b) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
c) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.
2. Estratto di mappa catastale riportante:
a) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
b) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.


Allegato 3 - SCHEMA DEI CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 3 Dati generali.

Numero delle comunicazioni ricevute in totale; quantita' totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m3, per le quali e' stata effettuata comunicazione; superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonche' dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
Per ogni bacino idrografico di recepimento, quantita' delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m3, nonche' superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

Monitoraggio delle acque.
Per l'attivita' di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui quali si svolgono le attivita' di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152/99. La relazione, da redigere in forma sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti parametri: BOD5, COD, azoto totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli. Qualora i corpi idrici siano classificati come significativi, la relazione deve contenere i codici di identificazione di cui alle schede del decreto ministeriale 19 agosto 2003 relativo alle "Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque".

Monitoraggio del suolo.
La regione con piu' di cinquanta frantoi individua da uno a quattro differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide; su di essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo disponibili i valori della salinita', pH e Carbonio organico rilevati secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".

Monitoraggio di altre risorse ambientali.
Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, la regione descrive tipo, intensita', diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.

Sanzioni amministrative irrogate.
Le regioni acquisiscono i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonche' informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.