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Decreto legislativo 21 marzo 2005 n 66 Qualità della benzina e del combustibile diesel


Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
(Supplemento ordinario n.77 alla Gazzetta ufficiale 27 aprile 2005 n. 96)
Attuazione della direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/Ce della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge Comunitaria 2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;
b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/Cee del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/Ce della Commissione, del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione, dell'erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

Articolo 3
Benzina
1. È vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale benzina deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.
3. È consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l, purché il tenore massimo di benzene sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche.

Articolo 4
Combustibile diesel
1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di combustibile diesel di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale combustibile diesel deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.

Articolo 5
Previsione di specifiche più severe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli può essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda è accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonché da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresì a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.

Articolo 6
Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi
1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti più elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o più componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 7
Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: "Apat", elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.
2. Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2:
a) gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'Apat, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;
b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli impianti di produzione inviano all'Apat i dati concernenti le caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.
3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'Apat, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'Apat nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualità dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonché i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.
5. Al fine di consentire all'Apat la predisposizione della relazione di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Articolo 8
Accertamenti sulla conformità dei combustibili
1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresì all'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Articolo 9
Sanzioni e poteri sostitutivi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione amministrativa sono puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 sono puniti con le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. In caso di mancata presentazione del piano o del relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, e dall'Allegato III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero delle attività produttive, adotta direttamente il piano, con oneri a carico dei soggetti tenuti alla presentazione, e provvede alla relativa notifica agli stessi.
4. I soggetti tenuti alla presentazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4 che violano quanto stabilito dal piano o dal relativo aggiornamento, approvato con le modalità previste dall'Allegato III o adottato ai sensi del comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 100.000 euro.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 4 provvede il Prefetto, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, ordina al gestore di provvedere.

Articolo 10
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, 7 ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili di cui al presente decreto, tenuto conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione, denominato Cen, e sono disciplinati gli obblighi di trasmissione dei dati necessari a tale monitoraggio. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti.
3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.
5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005
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