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Decreto-legge Marzano Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Articolo. 1.
(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. Al fine di evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica e ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infra-strutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4 , del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministra-zioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Regione interessata. Ai soli fini del rilascio della VIA, le opere di cui al presente decreto sono equiparate, dopo l'entrata in vigore dei relativi decreti delegati, a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali delle Amministra-zioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto propo-nente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il ter-mine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le mo-dificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente de-creto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero risulti in via di con-clusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
5. Fino al 31 dicembre 2003, è sospesa l'efficacia dell'Allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.