leggi
e sentenze
|
home page |
l'autore |
mappa del sito |
tutti i links |
ultime norme emanate |
DECRETO 31 ottobre 2001
Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita' complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVEVisto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994,
concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio
dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita' complessiva
superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva
superiore a 5.000 Kg", e in particolare il titolo XV, paragrafo
15.2.1;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001,
concernente "Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacita'
complessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di
incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del
rapporto di sicurezza";
Considerate le accertate difficolta', da parte dei gestori dei
depositi di G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di
sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n.
334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre
1994;
Decreta:Le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 sono estese
anche ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacita'
complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacita'
complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334.
I gestori dei suddetti depositi devono presentare il programma
delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro dell'interno
Scajola
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano