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Decreto 31 gennaio 2005
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135)
Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con
il Ministro delle attività produttive
e
il Ministro della salute

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare l'articolo 3, comma 2, che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, e l'articolo 5, comma 4, che prevede che l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 372/1999;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole all'emanazione del presente decreto nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Articolo 1
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, sono emanate linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, relativamente ad impianti esistenti. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.
2. Ulteriori aggiornamenti delle linee guida allegate formeranno oggetto di successivi decreti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

Articolo 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2005

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