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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 20 marzo 2001
Modifiche degli allegati 1B e 1C della legge n. 748/1984 in materia di fertilizzanti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI di concerto
con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO "E DELL'ARTIGIANATO IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28
novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo
all'attuazione delle direttive del Consiglio n. 89/284/CEE e n.
89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 27 maggio 1993;
Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n.
484, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1987,
26 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994,
15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
2 marzo 1996, 10 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 32 dell'8 febbraio 1997, 3 e 4 marzo 1997, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997, 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 1997,
27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25
giugno 1998, 6 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
204 del 2 settembre 1998, 5 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999 e 5 marzo 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000 e 27 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000,
relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla
sopracitata legge n. 748/1984;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 inerente alla
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 33, comma 1, con
il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le
politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro
delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali;
Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli
allegati 1B, 1C della legge n. 748/1984;
Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le
modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per
le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanita', di cui agli articoli 8 e 9;
Sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per i
fertilizzanti, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo
1999, di cui all'art. 10 della citata legge n. 748/1984, cosi' come
modificato dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 161/1993;
Vista la direttiva 98/34/CE relativa alle procedure d'informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Notificato il presente decreto alla Commissione UE a norma della
direttiva 98/34/CE;

Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati 1B e 1C della legge 19 ottobre 1984, n. 748,
concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti",
modificati da ultimo con i decreti ministeriali 5 marzo 1999 e 27
marzo 2000, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato
nell'allegato al presente decreto.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai
prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri
Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio
economico europeo.
Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
concesso un periodo di 12 mesi per lo smaltimento dei concimi e degli
ammendanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo
per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2001

L'ispettore generale capo
per la repressione delle frodi
Lo Piparo

p. Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Visconti

p. Il Ministro dell'ambiente
Pernice

p. Il Ministro della sanita'
Marabelli



ALLEGATI DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI
ALLEGATI 1B E 1C DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, n. 748

Allegato 1.C
AMMENDANTI E CORRETTIVI
Capitolo 1. - Premessa
A partire dal 1 gennaio 2002, il punto 1.5 viene integrato cosi'
come segue:
"1.5 Per gli ammendanti e corretivi di cui al capitolo 2 del
presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli espressi in
mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

=====================================================================
                            |          |          |Ammendanti nn. 3, 4, 5
                            |          |          |e 6 di cui al punto 2.1
             Metalli        |Ammendanti|Correttivi|   dell'allegato 1.C
     =====================================================================
     Piombo totale ....     |   140    |   100    |          140
     ---------------------------------------------------------------------
     Cadmio totale....      |   1,5    |   1,5    |          1,5
     ---------------------------------------------------------------------
     Nichel totale....      |   100    |   100    |          50
     ---------------------------------------------------------------------
     Zinco totale....       |   500    |   500    |          500
     ---------------------------------------------------------------------
     Rame totale....        |   230    |   230    |          150
     ---------------------------------------------------------------------
     Mercurio totale....    |   1,5    |   1,5    |          1,5
     ---------------------------------------------------------------------
     Cromo esavalente       |          |          |
     totale....             |   0,5    |   0,5    |          0,5
Allegato
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