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Decreto 11 ottobre 2002 - Modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale"

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" (Anpa);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento per l'organizzazione dell'Anpa in strutture operative ed in particolare l'articolo 8 che disciplina il sistema informativo nazionale ambientale (SINA) e l'articolo 9 che stabilisce le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa) e delle Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (Appa);
Visto il programma di sviluppo predisposto dall'Anpa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'articolo 38, il quale istituisce l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 2, il quale stabilisce l'entità del finanziamento da assegnare all'Apat e sino alla sua effettiva operatività, all'Anpa e alle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. per l'anno 2001 e per l'anno 2002, per le finalità indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 406, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;
Considerato che le risorse finanziarie di cui all'articolo 2 della citata legge n. 93 pari a L. 22.100 milioni per l'anno 2001, sono state già trasferite all'Anpa e pari ad Euro 8.831.412,97 per l'esercizio finanziario 2002, verranno trasferite all'Apat e, sino alla sua effettiva operatività all'Anpa, per l'attuazione del presente decreto;
Considerato che le finalità di tale finanziamento, individuate all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 2001 sono:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio di attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle agenzie regionali e provinciali secondo i progetti proposti dall'Apat e sino alla sua effettiva operatività, dall'Anpa, volti a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità delle agenzie regionali, provinciali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento informativo ambientale ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico;
Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 93/2001 demanda all'Apat e, sino alla sua effettiva operatività, all'Anpa il trasferimento alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, delle quote di risorse loro destinate;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Articolo 1
Finalità
1. Il presente provvedimento fissa le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzati ad assicurare sull'intero territorio nazionale il più efficace espletamento delle funzioni dell'Anpa, sino alla effettiva operatività dell'Apat e, in particolare, di quelle di indirizzo e coordinamento tecnico delle Agenzie regionali e provinciali, secondo i seguenti criteri:
assicurare uno standard minimo omogeneo di controlli sull'ambiente e sul territorio delle attività informative e tecniche di supporto all'attuazione delle normative nazionali e regionali;
finanziare lo sviluppo delle Agenzie regionali, in attuazione dei progetti che dovranno essere proposti dall'Apat, ovvero sino alla sua effettiva operatività, dall'Anpa, finalizzati a organizzare come sistema integrato a rete la struttura della funzionalità e delle agenzie regionali e nazionali;
adeguare e qualificare la rete e la strumentazione dei laboratori per i controlli ambientali;
realizzare il coordinamento del sistema informativo ambientale, ivi compresa la cartografia geologica e geotematica, con i sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente decreto, l'Apat, e sino alla sua effettiva operatività, l'Anpa, attiverà un programma coerente con le indicazioni del programma di sviluppo del SINA, contenente una serie di progetti caratterizzati da idonei requisiti e specifiche tecnici, funzionali e operativi, secondo i criteri indicati negli articoli successivi, riferiti ai seguenti aspetti: linee progettuali;
modalità di definizione del programma;
finanziamenti e modalità di erogazione.
3. Il programma di cui al comma 2 sarà comunicato al Tavolo di coordinamento Stato, Regioni per il Sistema nazionale di osservazione e informazione ambientale.

Articolo 2
Linee progettuali
1. L'Apat e sino alla sua effettiva operatività, l'Anpa, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente del 29 ottobre 1998, si avvale principalmente dal supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A., operanti nella struttura a rete costituita dai progetti Centri tematici nazionali (CTN), che coprono una parte degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il piano di programmazione dei CTN va definito per l'anno 2002 in relazione agli stanziamenti assegnati ed i relativi progetti andranno conclusi nel triennio 2002-2004.
2. Per il conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto l'Apat e sino alla sua effettiva operatività l'Anpa, si avvale principalmente del supporto delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A operanti preferibilmente a rete secondo le linee progettuali coerenti con i criteri di cui al programma SINA e con i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con particolare riguardo a:
sviluppo e sperimentazione degli strumenti organizzativi e di gestione delle attività di controllo relative alle principali matrici ambientali (acqua, aria, suolo, rifiuti, agenti fisici, conservazione della natura);
realizzazione del sistema a rete per il monitoraggio delle componenti ambientali, che comprende l'adeguamento delle metodiche e l'implementazione dei sistemi di qualità;
istituzione di una rete di laboratori di riferimento nell'ambito del sistema delle Agenzie.

Articolo 3
Specifiche tecniche ed economiche e criteri di valutazione
1. L'Apat e sino alla sua effettiva operatività, 1'Anpa predispone le specifiche tecniche ed economiche nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle proposte progettuali elaborate alla luce delle linee stabilite al precedente articolo 2, da parte delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A. e stabilisce i criteri di valutazione, che devono, comunque, perseguire i seguenti obiettivi: favorire l'allineamento di tutti i componenti del Sistema delle agenzie a uno standard operativo minimo per quanto concerne le attività di monitoraggio, controllo e gestione delle informazioni, anche al fine di colmare il significativo svantaggio del sud rispetto al nord del Paese;
favorire lo sviluppo di modalità operative secondo una logica di rete integrata ed in tal senso promuovere la presentazione di proposte progettuali da parte del sistema delle agenzie.
2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le specifiche tecniche ed economiche e i criteri di valutazione sono trasmessi a AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A. e al Tavolo di coordinamento Stato, Regioni per il Sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale.
3. Nei successivi trenta giorni, l'Apat e sino alla sua effettiva operatività, l'Anpa, presenta in seno al Consiglio nazionale delle Agenzie, le specifiche, le modalità e i termini di presentazione delle proposte e i criteri di valutazione di cui al precedente comma 1, ricevendo indicazioni circa i soggetti AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., singoli o associati, proponenti progetti., che comunque garantiscono la coerenza di valutazione di cui al precedente comma 1. Tali indicazioni sono comunicate alla Commissione così come meglio individuata al seguente articolo 4.

Articolo 4
Commissione di valutazione e monitoraggio
1. Per la selezione delle proposte progettuali presentate dalle AA.RR.P.A. e AA.PP.P.A., secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, è istituita presso l'Apat e sino alla sua effettiva operatività presso l'Anpa, la Commissione di valutazione e monitoraggio.
2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre scelti tra il personale dell'Apat e sino alla sua operatività dell'Anpa e due (di cui uno con funzioni di presidente), designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il presidente, nell'espletamento dell'attività della Commissione, può nominare un segretario senza diritto di voto.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
5. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
6. La Commissione di cui al presente articolo presta la propria attività a titolo gratuito.

Articolo 5
Ripartizione delle risorse finanziarie
1. I progetti valutati favorevolmente e finanziati nell'ambito delle risorse del presente decreto, devono realizzarsi entro il biennio successivo dalla loro approvazione, ad eccezione del progetto CTN che ha durata triennale.
2. I progetti di cui al comma 1, devono prevedere altresì costi relativi alle diverse fasi di realizzazione del progetto, così come meglio indicati nelle relative specifiche tecniche ed economiche.
3. Delle summenzionate risorse finanziarie, una quota pari ad Euro 10.050.000,00 viene destinata alla realizzazione del progetto CTN, così come individuato all'articolo 2, comma 1 ed una quota pari a Euro l0.195.110,44 alle altre linee progettuali di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3, ad esclusione dei progetti CTN, sono riservate, per l'80% al finanziamento di progetti presentati dalle AA.RR.P.A. e dalle AA.PP.P.A., secondo le modalità individuate nell'articolo 3, mentre il residuo 20% è destinato al finanziamento di progetti gestiti direttamente dall'Apat e sino alla sua effettiva operatività, dall'Anpa secondo specifiche e criteri stabiliti dal direttore generale dell'Apat e sino alla sua effettiva operatività dal direttore dell'Anpa.

Articolo 6
Modalità di erogazione e trasferimento dei finanziamenti
1. L'Apat e sino alla sua effettiva operatività, l'Anpa, per l'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 5, stipula convenzioni con l'Agenzia titolare della proposta progettuale.
2. Nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente da più Agenzie, una di esse assume il ruolo di coordinatore del progetto medesimo ed è con essa che viene stipulata la convenzione che, tra l'altro, fissa la composizione delle compagini delle AA.RR.P.A. e delle AA.PP.P.A titolari del progetto e la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate.
3. Il trasferimento dei finanziamenti avviene secondo le procedure tecnico amministrative stabilite dal vigente regolamento dell'Apat e sino alla sua effettiva operatività dell'Anpa.
4. I finanziamenti di cui sopra, erogati a fondo perduto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera "A" del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2002