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DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n.35 Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (GU n. 62 del 16-3-2005)

Capo II
DELLA REGOLAMENTAZIONE
Art. 3.
Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attivita'. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico
e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste .
L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione
competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) puo' essere effettuata su istanza del venditore, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato decreto, sono abrogati.
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi e' necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa puo' essere effettuata gratuitamente anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalita' applicative dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e' demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita' di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica.

 

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