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DPCM 8 marzo 2002

Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonchè delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonchè le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonchè quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;

b) combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;

c) luogo di produzione di uno o più combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o più impianti destinati alla produzione di detti combustibili;

d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione:

prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unità termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilità dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare è la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:

a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;

b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;

c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;

d) lavaggio biancheria e simili;

e) forni da pane;

f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

Titolo I

Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale

Art. 3.

Combustibili consentiti

1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gas di raffineria e petrolchimici;

d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;

e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;

i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

l) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

m) carbone di legna;

n) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;

o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste;

s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma, che, fino all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purchè il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1, lettere o), p) e q);

e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 7.

3. Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, nonchè negli altri impianti delle stesse potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, è consentito altresì l'uso di:

a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.

4. È altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato IV.

5. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:

a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 8.

6. È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:

a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purchè vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;

b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW

1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili:

a) carbone da vapore;

b) coke metallurgico e da gas;

c) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

d) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria;

e) bitume da petrolio;

f) coke da petrolio;

g) limitatamente agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, combustibili liquidi, come individuati dal presente decreto, con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

2. Nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8 e all'art. 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni possono estendere il divieto di cui al comma 1, lettera g), anche agli impianti di cui al comma 1, autorizzati anteriormente al 24 marzo 1996, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

3. In deroga al comma 1, l'uso del carbone e del coke metallurgico rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I, punto 4, è consentito negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

Art. 5.

Requisiti degli impianti

1. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonchè di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I medesimi impianti devono essere dotati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

2. Nel caso di impianti di combustione per i quali è prescritto, ai sensi della vigente normativa, un valore limite di emissione in atmosfera per il monossido di carbonio, le prescrizioni relative alla misurazione di tale inquinante e al controllo della combustione, previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ovvero contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dello stesso decreto, tengono luogo di quelle previste al comma 1.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) devono rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e le relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, nonchè i provvedimenti di autorizzazione rilasciati sulla base delle predette norme.

Titolo II

Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile

Art. 6.

Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo

1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;

g) carbone di legna;

h) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;

i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;

n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;

o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10:

p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;

q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;

r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

3. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in Allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si applicano a partire dal 1 settembre 2003.

5. I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera

d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;

f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;

6. Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonchè di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'art. 8, comma 3 e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

3. Le condizioni di cui al comma 2, devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 9.

Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purchè ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 10.

Uso di combustibili solidi

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1 settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'art. 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

Art. 11.

Piani e programmi regionali

1. Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria:

a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 12.

Aggiornamenti

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonchè per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

2. La commissione di cui al comma 1 propone inoltre l'aggiornamento:

a) delle specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti e del residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi nonchè dei relativi metodi di analisi e valutazione;

b) delle caratteristiche merceologiche dei combustibili;

c) delle condizioni di utilizzo dei combustibili;

d) dei metodi di campionamento e analisi dei combustibili;

e) della lista di combustibili di cui all'art. 6, comma 5;

f) delle caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile anche ai fini dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

3. La commissione propone, in via prioritaria, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le specifiche relative al tenore massimo di metalli pesanti ed al residuo carbonioso massimo nei combustibili liquidi e i relativi metodi di analisi e valutazione, nonchè le caratteristiche tecniche degli impianti di combustione per uso civile.

4. Fatte salve diverse disposizioni delle regioni, adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite di emissione previsti negli allegati al presente decreto si applicano fino all'emanazione dei decreti che aggiornano la disciplina delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 13.

Metodi

1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla definizione di apposita metodica, i metodi riportati negli Allegati I, II, IV, riferiti alle versioni più aggiornate. La trattazione dei risultati delle misure è effettuata secondo la norma EN ISO 4259, salvo nei casi indicati nell'Allegato I, punti 2 e 3.

Art. 14.

Abrogazioni

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli articoli 12 ed 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati:

pagine: 18 19 20 21 22 23 23 bis 24 25 26 27