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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 settembre 2001, n. 395
Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno
1988;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1989 recante
limitazioni delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati dai grandi impianti di combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25
novembre 1995 recante disciplina delle caratteristiche merceologiche
dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli
impianti di combustione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29
novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE,
relativa al tenore di zolfo nei combustibili liquidi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
novembre 2000, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31 gennaio 2001, recante recepimento della direttiva 98/70/CE del
Consiglio del 28 dicembre 1998 relativa alla qualita' della benzina e
del combustibile diesel;
Vista la direttiva 99/32/CE del Consiglio del 26 aprile 1999
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 161/01, espresso
nell'adunanza del 13 giugno 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro delle attivita' produttive;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina il tenore di zolfo dei
combustibili liquidi, di cui al successivo articolo 3, al fine di
ridurre le emissioni di anidride solforosa derivanti dalla loro
combustione e di diminuire gli effetti nocivi di tali emissioni per
le persone e l'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
L'art. 2, commi 2 e 3, recita:
"2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita' e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e
per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche,
aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti, nonche' le caratteristiche
tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio
1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in
vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al
precedente comma.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, reca norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali. L'art. 16 recita: "Art. 16. - 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
stabiliti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere
utilizzati negli impianti in relazione alle finalita' e ai contenuti
del presente decreto.".
- La direttiva 1999/32/CE e' pubblicata nella GUCE 11 maggio 1999
n. L 121.
- La direttiva 93/2/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 marzo 1993 n.
L 74.
Art. 2.
Esclusioni
1. Il presente decreto non si applica:
a) ai combustibili liquidi derivati dal petrolio usati nella
navigazione marittima, salvo quelli che rientrano nell'ambito della
definizione di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera c);
b) al gasolio marino utilizzato dalle navi che attraversano una
frontiera con un Paese terzo;
c) ai combustibili destinati alla trasformazione prima della
combustione finale;
d) ai combustibili usati ai fini di trasformazione nell'industria
della raffinazione.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio del codice NC 2710 00 71-2710 00 78 ovvero
qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il
gasolio di cui alle successive lettere b) e c), che, per i suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti
destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, si distilla a 250 oC secondo il metodo
ASTM D86, anche nel caso in cui la distillazione non puo' essere
determinata secondo il predetto metodo;
b) gasolio: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio
del codice NC 2710 00 67 o 2710 00 68, ovvero qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria dei distillati medi destinati
ad essere usati come combustibile o carburante e di cui almeno l'85%
in volume, comprese le perdite, si distilla a 350 oC secondo il
metodo ASTM D86. Sono esclusi dalla presente definizione i gasoli
specificati nel codice NC 2710 00 66, utilizzati per le automotrici
ferroviarie e per i veicoli a propulsione autonoma di cui ai decreti
del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio
1992, che recepisce la direttiva 91/441/CEE, e del 5 giugno 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 229,
del 30 settembre 1989, che recepisce la direttiva 88/77/CEE, e di cui
ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20
dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, che recepisce la direttiva
97/68/CE, e del 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, n. 99, del 30 aprile 1994, che recepisce la
direttiva 92/61/CEE, e loro successive modificazioni, nonche' al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 133,
del 16 maggio 1981, recante norme di attuazione della direttiva
77/537/CEE.
c) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo che
corrisponde alla definizione di cui alla lettera b) ovvero che ha una
viscosita' o densita' che rientri nei limiti della viscosita' o
densita' definiti per i distillati marini nella tabella dell'ISO
8217-1996, ad esclusione di quello utilizzato per le imbarcazioni
destinate alla navigazione interna per il quale valgono le
disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434;
d) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for
Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
e) impianto di combustione: qualsiasi apparato tecnico nel quale
i combustibili vengono ossidati al fine di usare il calore prodotto;
f) navigazione interna: navigazione su laghi, fiumi, canali e
altre acque interne.
Note all'art. 3:
- La direttiva 91/441/CEE e' pubblicata nella GUCE 30 agosto 1991
n. L 242.
- La direttiva 88/77/CEE e' pubblicata nella GUCE 9 febbraio 1988
n. L 36.
- La direttiva 97/68/CEE e' pubblicata nella GUCE 27 febbraio
1998 n. L 59.
- La direttiva 92/61/CEE e' pubblicata nella GUCE 10 agosto 1992
n. L 225.
- La direttiva 77/537/CEE e' pubblicata nella GUCE 29 agosto 1977
n. L 220.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
novembre 2000, n. 434, reca: "Recepimento della direttiva 98/70/CE
del Consiglio del 28 dicembre 1998, relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel".
Art. 4.
Tenore massimo di zolfo nell'olio combustibile pesante
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il tenore massimo di zolfo negli
oli combustibili pesanti non puo' superare l'1.00 per cento in massa,
fatti salvi i casi per i quali, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, e' obbligatorio l'utilizzo
di oli combustibili pesanti con un tenore massimo di zolfo non
superiore allo 0.3 per cento in massa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, limitatamente alle
tipologie di impianti previste dal citato decreto 2 ottobre 1995 per
le quali e' ammesso l'uso di oli combustibili pesanti aventi un
tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in massa e nel
rispetto dei tenori massimi di zolfo stabiliti dal medesimo decreto,
e' consentito, fatto salvo l'adeguato controllo delle emissioni da
parte delle competenti autorita', l'uso di oli combustibili pesanti
aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1.00 per cento in
massa:
a) agli impianti di combustione che rientrano nel campo di
applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989, a
condizione che siano rispettati i valori limite di emissione per
l'anidride solforosa previsti dall'articolo 3 e dall'allegato 2 dello
stesso decreto;
b) agli impianti di combustione non ricompresi nella precedente
lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che
rispettino i valori limite di emissione per l'anidride solforosa
fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e purche', in ogni caso, la
media mensile delle emissioni di anidride solforosa di tutti gli
impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non
superi, indipendentemente dal tipo di combustibile e dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, un valore pari a 1700 mg/Nm3
riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per cento
per i combustibili gassosi e liquidi, al 6 per cento per il carbone,
all'11 per cento per gli altri combustibili solidi e al 15 per cento
per le turbine a gas, anche se accoppiate con una caldaia a recupero;
c) agli impianti di combustione non ricompresi alle precedenti
lettere a) e b), a condizione che rispettino i valori limite di
emissione per l'anidride solforosa fissati ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e purche' detto valore limite non sia superiore a 1700 mg/
Nm3 riferito ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 3 per
cento.
3. Gli oli combustibili pesanti destinati ad essere
commercializzati o utilizzati in emulsione con acqua non possono,
comunque, avere un tenore di zolfo superiore a quello previsto ai
commi 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' competente specifica
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, il valore limite di
emissione per l'anidride solforosa.
Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre
1995 reca: "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei
combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico,
nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione.".
- Il decreto ministeriale 8 maggio 1989 reca: "Limitazione
dell'emissione nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione.". - L'art. 3, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recita:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza dei presidenti delle giunte
regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche'
i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli
inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie
disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli
impianti esistenti alla normativa del presente decreto.".
Art. 5.
Tenore massimo di zolfo nel gasolio
1. Il tenore massimo di zolfo nei gasoli, inclusi quelli marini,
non puo' superare:
a) lo 0.20 per cento in massa a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) lo 0.10 per cento in massa a partire dal 1 gennaio 2008.
Art. 6.
Prescrizioni per zone particolari
1. Le regioni, qualora, nell'ambito dei piani e programmi di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, individuino come misura necessaria per il conseguimento degli
obbiettivi dei piani stessi la riduzione delle emissioni di biossido
di zolfo e di materiale particolato prodotte dagli impianti di
combustione dei natanti in sosta nei porti ubicati nelle zone o
agglomerati di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso decreto
legislativo, possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio la fissazione di particolari specifiche
tecniche per i combustibili di cui ai precedenti articoli 2, comma 1,
lettera a), e 3, comma 1, lettera c), utilizzati dai natanti nei
periodi di sosta in porto. In tal caso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio provvede a norma dell'articolo 2, comma
2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 reca: "Attuazione
della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
della qualita' dell'aria ambiente". L'art. 8, comma 3, recita:
"3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni
adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori
limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu'
inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.".
- Per l'art. 2, comma 2, della legge n. 349 del 1986 vedi note
alle premesse.
Art. 7.
Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili
1. Con decreto emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive e con il Ministero della sanita', previa autorizzazione
resa dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5 della
direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, possono essere stabiliti
valori limite massimi per il contenuto di zolfo negli oli
combustibili pesanti o nel gasolio, incluso quello marino, piu'
elevati rispetto a quelli fissati nei precedenti articoli 4 e 5
qualora, a causa di un mutamento improvviso nell'approvvigionamento
del petrolio greggio, di prodotti petroliferi o di altri idrocarburi,
non sia possibile rispettare l'applicazione dei predetti valori
limite massimi del tenore di zolfo.
Note all'art. 7:
- Per la direttiva 1999/32/CE vedi note alle premesse. L'articolo
5 recita:
"Art. 5 (Mutamenti nell'approvvigionamento di combustibili).
- Qualora un mutamento improvviso nell'approvvigionamento di greggio,
di prodotti petroliferi, o di altri idrocarburi renda difficile per
uno Stato membro l'applicazione dei limiti massimi del tenore di
zolfo di cui agli articoli 3 e 4, detto Stato membro ne informa la
Commissione. La Commissione puo' autorizzare l'applicazione di un
limite piu' elevato sul territorio di detto Stato membro, per un
periodo non superiore a sei mesi e notifica la sua decisione al
Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro puo' deferire al
Consiglio, entro un mese, la decisione della Commissione. Il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' adottare una
decisione differente entro due mesi.
Art. 8.
Campionamento e analisi
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5, i controlli sul tenore di zolfo nell'olio
combustibile pesante, nel gasolio e nel gasolio marino immessi sul
mercato sono effettuati dai laboratori chimici delle dogane e delle
imposte dirette, a partire dal 1 gennaio 2001, sulle partite prodotte
in Italia e su quelle importate. Il campionamento e' effettuato con
una frequenza sufficiente e secondo modalita' che assicurino la
rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile esaminato.
2. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di
zolfo nell'olio combustibile pesante e nel gasolio marino e' quello
definito dai metodi ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 -
edizione 1998.
3. Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di
zolfo nel gasolio e' quello definito dai metodi EN 24260 - edizione
1987, ISO 8754 - edizione 1992 - e EN ISO 14596 - edizione 1998.
4. Per l'arbitrato e' utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione
1998. L'interpretazione statistica dei risultati della verifica del
tenore di zolfo dei gasoli e' effettuata secondo la norma ISO 4259 -
edizione 1992.
Art. 9.
Relazione alla Commissione europea
1. Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano annualmente, entro
il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici informazioni sui quantitativi di oli combustibili
pesanti e di gasolio, incluso il gasolio marino, prodotti o
importati, nonche' sul relativo tenore di zolfo. Le prime
informazioni relative al 2001 sono inviate entro il 31 marzo 2002. I
gestori degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, inviano
annualmente, entro il 31 marzo, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici le informazioni inerenti i
quantitativi ed il tenore di zolfo degli oli combustibili pesanti
utilizzati. Le prime informazioni relative al 2001 sono inviate entro
il 31 marzo 2002.
2. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, sulla base dei risultati dei controlli di cui all'articolo
8, comma 1, e delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2,
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sul tenore di zolfo
dei combustibili liquidi disciplinati dal presente decreto e
utilizzati nell'anno civile precedente, nonche' sulle deroghe di cui
all'articolo 4, comma 2. La prima relazione relativa al 2001 e'
trasmessa entro il 31 maggio 2002.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio inoltra
alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ciascun anno, a
partire dal 2002, la relazione di cui al comma 3.
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 1995, recante recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa
al tenore di zolfo in taluni combustibili liquidi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 settembre 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 245