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DPCM 5 luglio 2002 - Coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato.

Art. 1.
1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.
2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite del funzionario del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso. Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo predisposto dall'ente parco in collaborazione con il funzionario responsabile del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.
3. Ad ogni coordinamento territoriale è assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla materia di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovraintendenti e degli ispettori è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, in ciascuna delle circoscrizioni coincidenti con il territorio dei parchi nazionali, secondo quanto indicato nella tabella B allegata.
4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sarà esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.
Art. 2.
1. Ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, nella propria circoscrizione, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, provvede alle dipendenze funzionali dell'ente parco:
a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;
b) ad assicurare il rispetto del regolamento del parco, del piano del parco, nonchè delle ordinanze dell'ente parco;
c) agli adempimenti connessi all'inosservanza delle misure di salvaguardia;
d) ad assistere l'ente parco nell'espletamento delle attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge n. 394 del 1991;
e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.
Art. 3.
1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, nonché all'armamento ed all'equipaggiamento.
2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo forestale dello Stato;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;
d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del coordinamento territoriale posti all'interno del perimetro del parco.
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del coordinamento territoriale.
3. Gli enti parco doteranno il personale del Corpo forestale dello Stato che opera presso il coordinamento territoriale per l'ambiente di attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del presente decreto, conformi alle tipologie adottate dal Corpo forestale dello Stato.
Art. 4.
1. Il presente decreto non si applica nei confronti dei coordinamenti territoriali relativi agli enti parco dello Stelvio, del Gran Paradiso e degli altri enti parco i cui territori ricadono, sia pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome. Per tali enti si provvederà tramite appositi provvedimenti sulla base dell'intesa da perfezionarsi in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.
Art. 5.
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto viene abrogato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 1997.