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DM 31 ottobre 2002
Recepimento del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118 - Obblighi smaltimento materiali di origine animale classificati a rischio e copertura dei relativi costi.

Art. 1.
1. È approvato il protocollo di intesa, stipulato tra le parti del tavolo della filiera zootecnica di cui all'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, in data 31 ottobre 2002, allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.
2. A partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che recepisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, l'accordo interprofessionale che regoli la materia indicata nelle premesse, o del decreto interministeriale in mancanza di detto accordo, è costituito un comitato di garanzia per:
a) la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi;
b) la verifica che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in vigenza dei contributi previsti dalla stessa legge n. 118/2002, e che i relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della medesima legge n. 118/2002. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo pubblico previsto dalla più volte citata legge n. 118/2002. È fatta salva la facoltà delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti.
3. Il comitato di cui al comma 1 è costituito da sette componenti di cui uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, che lo presiede, e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, grande distribuzione organizzata, smaltitori. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti.
4. L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 gennaio 2003. Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo interprofessionale in premessa citato l'amministrazione, entro il 30 novembre 2002, provvederà ad attivare il procedimento finalizzato alla emanazione del decreto interministeriale previsto all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002 in premessa citata.
Allegato
PROTOCOLLO DI INTESA
1. L'anno 2002 il giorno 31 del mese di ottobre in Roma presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato concluso tra i rappresentanti delle associazioni sotto indicate, alla presenza del dott. Giuseppe Ambrosio, capo del Dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il seguente protocollo d'intesa.
2. A partire dal 1 novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del provvedimento che regola la materia di cui appresso (decreto ministeriale di recepimento dell'accordo di filiera ovvero decreto interministeriale in sostituzione dell'accordo di filiera) è costituito un "comitato di garanzia" per la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi (decreto legislativo n. 508/1992; decreto legislativo n. 537/1992 e legge n. 118 del 18 giuno 2002).
3. Il comitato ha altresì il compito di verificare che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in vigenza della legge n. 118/2002 e che relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della citata legge n. 118. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo pubblico previsto dalla citata legge n. 118. È fatta salva la facoltà delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti.
4. Le parti si impegnano a trovare, nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2, secondo parametri e criteri da definire, apposite misure per situazioni particolari, quali lo smaltimento degli animali morti in stalla, e realtà c.d. marginali, quali le piccole macellerie; il decreto interministeriale di cui al punto 2 si ispirerà ai medesimi principi. Dall'attuazione delle misure previste dal provvedimento non dovranno derivare ingiustificati aggravi di costi a carico delle componenti della filiera non interessate alle misure.
5. Il comitato di cui al punto 2 è costituito da sette componenti di cui uno del MiPAF che lo presiede e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, G.D.O., smaltitori. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti.
6. L'efficacia del presente protocollo è limitata al 31 gennaio 2003. L'amministrazione si impegna a diramare il decreto interministeriale di cui al punto 2, in assenza di accordo, entro il 30 novembre 2002, che sarà ispirato, tra l'altro, alla ripartizione dei costi tra le varie componenti della filiera in ragione di volume e fatturato relativamente alle carni fresche ed ai preparati di carni fresche.
7. Il presente protocollo si compone complessivamente di 3 pagine, compresa questa.