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DECRETO 31 ottobre 2001
Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti", a
norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.
32;
Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 496, di conversione, con
modifiche, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante
"Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e
di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo
settore";
Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", che
detta norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti;
Considerato che sono state acquisite nel corso degli incontri di
lavoro tenutisi presso l'Amministrazione le osservazioni di tutti i
soggetti interessati sul documento con il quale l'Amministrazione ha
dedicato le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo
dei carburanti nonche' quelle formulate dal coordinamento
interregionale e dall'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani,
pervenute rispettivamente in data 8 giugno 2001 e 13 giugno 2001;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata Stato-citta' ed
autonomie locali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, acquisita nel corso della riunione del 27 settembre
2001, nella quale l'Unione province italiane - UPI, ha raccomandato
che nelle attivita' di programmazione regionale della rete di
distribuzione dei carburanti siano adeguatamente coinvolte le
province;
Decreta:Articolo unico
E' approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti contenente le linee guida di cui al
documento allegato, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento verra' inviato alla Gazzetta Ufficiale
per la pubblicazione.Roma, 31 ottobre 2001
Il Ministro: Marzano
Allegato
LINEE GUIDA PER L'AMMODERNAMENTO
DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTIObiettivo.
Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare
l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire
il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei
servizi resi all'utenza.
Azioni.
Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo
attraverso la creazione di banche dati regionali che utilizzino
modalita' di rilevamento omogenee.
Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di
impianti e conseguente aumento dell'erogato medio. Priorita':
favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con
il loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.
Definizione delle incompatibilita'.
Sono state individuate le seguenti fattispecie di
incompatibilita':
Centri abitati:
a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in
modo permanente;
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale;
Fuori dal centri abitati:
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di
strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli
stessi con accessi su piu' strade pubbliche;
d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore
od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni
montani;
e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento
avviene sulla sede stradale;
f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile
l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti
(sempreche' in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali
(corsi d'acqua ecc.).
Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo
conto delle esigenze del servizio e della necessita' di certezza da
parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede
di programmazione regionale in considerazione delle diverse realta'
territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno
determinato l'incompatibilita'.
Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa
consultazione congiunta degli operatori e delle associazioni di
categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998,
attribuire diversa priorita' valutando per ciascuna di esse l'impatto
sulla rete esistente.
Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e
nella conseguente programmazione regionale, i comuni effettuano le
verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza
dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie
sopra descritte. Tali fattispecie esauriscono le verifiche di cui
all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n.
346/1999, fatte salve le ulteriori norme vigenti in materia. Sono in
ogni caso fatte salve le verifiche gia' effettuate.
I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri
impianti a modifiche soggette ad autorizzazione, come definite nella
programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia stata
effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione
comunale una dichiarazione, avente valore di autocertificazione, di
non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilita' come
sopra definite.
Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura
degli impianti, potranno avvalersi dello strumento dell'accordo di
programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione
stessa.
Programmare per bacini d'utenza.
La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali
ambiti territoriali omogenei che possono coincidere con le province.
In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le
caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad
alcuni parametri quali l'erogato totale regionale, i veicoli
circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita
esistenti, le tipologie prevalenti di viabilita', i flussi di
traffico, stagionalita' della domanda per motivazioni turistiche.
Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.
Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si
ritiene che il ricorso allo strumento dello "sportello unico" debba
essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove
autorizzazioni, la programmazione regionale specifichera' la
tipologia di nuovi impianti individuata dall'art. 2, comma 2-bis del
decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n.
496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In
effetti la previsione normativa, pur indicando chiaramente una
tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e
attivita' accessorie, dotato di self service post payment,
volutamente lascia alla programmazione regionale le necessarie
articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi
piu' tipologie o meglio piu' standards qualitativi in grado di
caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti
l'assenza delle condizioni di incompatibilita' sopra indicate deve
essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente
attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.
Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi
impianti in relazione all'utenza servita, prevedendo quindi una
differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto
stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze
fra impianti sulle quali si ritiene di non dover fissare a livello
nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare,
coerentemente, con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la
previsione nella programmazione regionale di distanze, sia pure
minime, sia comunque obbligatoria.
In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei
nuovi impianti risultano appartenere alle seguenti categorie:
Tipologie o standards qualitativi.
Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio
"minima" che tenga conto della esigenza di garantire il servizio
all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia
deve essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi
di traffico. In ogni caso, sia pure con le necessarie articolazioni,
la tipologia di riferimento potra' promuovere la vendita di tutti i
tipi di carburante, la presenza di attivita' commerciali integrative,
la presenza del servizio self-service post-pagamento. In relazione ai
carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna
imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni
carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per quanto riguarda
l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai
comuni, si ritiene debba esserne prevista l'assegnazione attraverso
procedure ad evidenza pubblica (gare).
Superfici minime.
Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima
di riferimento.
Superfici edificabili.
Al fine di consentire un reale sviluppo delle attivita'
integrative alla vendita di carburante, la programmazione regionale
dovra' prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di
edificabilita' in relazione all'area di pertinenza.
Distanze.
La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra
impianti, misurate dall'accesso degli impianti sulla viabilita'
pubblica.
Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze
differenziate per tipo di prodotto.
Impianti uso privato.
Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o
mobili senza limiti di capacita' destinate al rifornimento esclusivo
di automezzi di proprieta' di imprese produttive o di servizio.
Pertanto ad essi si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10,
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Per tali impianti le
regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la
conoscenza della struttura di tale segmento distributivo anche al
fine di una eventuale indicazione nelle programmazioni regionali di
criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I
risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle societa'
che commercializzano prodotti petroliferi al fine di verificare che i
propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.
Ammodernamento.
L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli
obiettivi qualificanti del Piano nazionale.
L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile
mezzo al fine di pervenire gradualmente al miglioramento sull'intera
rete distributiva degli standards qualitativi.
A tal fine la programmazione regionale puo' scegliere gli
strumenti che riterra' opportuni in relazione alle specificita' del
territorio ed a come nelle singole regioni si e' sviluppata la rete
distributiva.
Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della
programmazione regionale in materia:
la programmazione regionale potra' attuare l'ammodernamento
della rete anche attraverso l'utilizzo del servizio self-service
pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purche' sia comunque
garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle
aree territorialmente svantaggiate dalla stessa individuate;
per gli impianti situati nei centri storici deve essere
valutata, per le indubbie ricadute positive dal punto di vista
ambientale, la possibilita' di trasformazione/integrazione degli
impianti da ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli
elettrici;
l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e
l'aggiunta di nuovi prodotti costituiscono modifica dell'impianto
soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad
autorizzazione o a semplice comunicazione;
per il g.p.l. ed il metano per i quali non e' consentito
l'utilizzo del servizio self-service per motivi di sicurezza,
l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovra'
garantire uno sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale,
della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine potranno essere
indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento
del suddetto obiettivo;
anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale
prevedera' appositi ed adeguati indici di edificabilita' al fine di
consentire lo sviluppo delle attivita' commerciali integrative;
la programmazione regionale potra' favorire il processo di
ammodernamento con incentivi di carattere amministrativo, economico e
finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore, nell'ambito
delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo
degli investimenti.
Principi di flessibilizzazione degli orari.
La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che
dall'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
1996 nonche' dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001,
n. 57.
Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le
opportune iniziative per ottimizzare, attraverso lo strumento della
flessibilita' degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso
all'utenza.
Sviluppo delle attivita' integrative sugli impianti.
Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione
regionale emanata in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998
nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali da
installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti,
mentre per quanto riguarda l'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione
del regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno
gli strumenti opportuni per adempiere alle prescrizioni dettate dalla
lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001.
In relazione inoltre alle attivita' artigianali connesse
all'attivita' di distribuzione dei carburanti (quali officine,
gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative,
occorre che la programmazione regionale preveda possibili linee di
sviluppo di tali attivita'.
Norme finali e transitorie.
Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione
regionale entro sei mesi dall'emanazione del Piano nazionale di
ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle
presenti linee-guida.
Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle
presenti linee-guida.
Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o
dell'adeguamento delle stesse in coerenza al Piano nazionale, si
applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali
vigenti in quanto compatibili con la normativa statale in materia.
I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti
dall'emanazione o dall'adeguamento delle programmazioni regionali per
effettuare le verifiche di compatibilita' degli impianti esistenti
rispetto alle fattispecie di incompatibilita' individuate nel
presente documento.
Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi
capacita' destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di
proprieta' di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato)
devono chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne
siano gia' in possesso, nel termine che verra' indicato nelle
programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione
delle programmazioni regionali medesime.