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Decreto 29 luglio 2004, n.248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4, della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare, l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n.67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Sono adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.
2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.
4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita' dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Allegato A - DISCIPLINARI TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257.

1. Premessa

1. Il presente disciplinare tecnico elaborato sulla base del mandato di cui all'art. 5, comma 1, lettera c della Legge 257 1992 in materia di smaltimento di rifiuti contenenti amianto (di seguito denominati RCA).
2. I RCA all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) definito dal D.lgs 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni e integrazioni, vengono classificati in base alla loro provenienza; i RCA delle categorie e attivita' generatrici di rifiuti indicate nella tabella del punto 4 sono identificati esclusivamente con i codici di cui alla tabella stessa
3. Le modalità di ricopertura RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.
4. Vengono, inoltre, stabiliti i metodi per il controllo delle attività di trattamento di RCA, suddivisi in due categorie di trattamento:
- A - trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto, o modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, è comunque lo smaltimento in discarica.
- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.

2. Definizioni

1. Amianto: vengono definiti amianti i seguenti silicati fibrosi:

a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4:
b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
c) amosite: CAS n. 12172-73-5;
d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;
e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;
f) tremolite: CAS n. 77536-68-6

e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 257/92.

2. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della Direttiva del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 9 aprile 2002 "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti" e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Trattamenti: i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

4. Trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica: il processo che annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima

5. Stabilizzazione: processi che modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti.
Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in sostanze non pericolose grazie al processo di stabilizzazione, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

6. Riutilizzo come materia prima: attività successiva al trattamento che modifica completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e pertanto esclusa dalla normativa sui rifiuti.

7. Impianto di discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

3 Gestione dei rifiuti contenenti amianto.

1. Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n 22 nonché alla disciplina specifica relativa all'amianto.
2. Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica.
3. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste tipologie devono essere mantenute separate.
4. L'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti e l'imballaggio deve avvenire adottando le disposizioni e precauzioni previste dai decreti del Ministero della sanità: 6 settembre 1994, 26 ottobre 1995 e 20 agosto 1999.
5. Le norme tecniche per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 -bonifica dei beni contenenti amianto- sono quelle previste dalla Deliberazione del Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 marzo 2004, n 01.
6. Al trasporto di rifiuti contenenti amianto si applicano integralmente le disposizioni vigenti in materia di trasporto di rifiuti.
7. Come stabilito dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3. e dal Decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove.
8. I RCA che dopo il trattamento presentano un indice di rilascio (i.r.) maggiore/uguale a 0.6, sono da ritenersi parzialmente stabilizzati; pertanto, qualora non sottoposti ad ulteriore trattamento, vanno avviati a discariche per rifiuti pericolosi.
9. I RCA che dopo il trattamento presentano un i.r. inferiore a 0.6 sono da ritenersi stabilizzati e pertanto potranno essere smaltiti in discarica secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e dal sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro della Salute, sentito il Ministro degli Affari Regionali, 13 marzo 2003 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".
10. I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all'Allegato 3, l'assenza di amianto, sono di norma utilizzati come materia prima.

4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto

1. I rifiuti contenenti amianto sono individuati nella serie di categorie e tipologie appresso elencate:

 

Categoria e/o attività
generatrice di rifiuti

R.C.A.
(Rifiuti contenenti amianto)

Discarica di
destinazione
per rifiuti:

Codice
CER

Materiali da
costruzione

Materiali edili contenenti amianto
legato in matrici cementizie o resinoidi

Non pericolosi

17 06 05

Attrezzature e mezzi di
protezione individuale

Dispositivi di protezione individuali
e attrezzature utilizzate per bonifica di
amianto contaminati da amianto

*

15 02 02

Freni

Materiali d'attrito

Pericolosi

16 01 11

Materiali isolanti Pannelli contenenti amianto Pericolosi 17 06 01
Coppelle contenenti amianto Pericolosi 17 06 01
Carte e cartoni

Pericolosi

17 06 01
Tessili in amianto

Pericolosi

17 06 01
Materiali spruzzati Pericolosi 17 06 01
Stucchi, smalti, bitumi, colle Pericolosi 17 06 01
Guarnizioni Pericolosi 17 06 01
Altri materiali isolanti contenenti amianto Pericolosi

17 06 01

Contenitori a pressione

Contenitori a pressione contenenti amianto

Pericolosi

15 01 11

Apparecchiature fuori uso
contenenti amianto

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto

Pericolosi

16 02 12

Rifiuti da fabbricazione di
amianto cemento

Materiali incoerenti contenenti amianto,
da bonifiche, anche di impianti produttivi
dismessi:
Polverini
Fanghi
Spazzatura
Sfridi
Spezzoni

Pericolosi

10 13 09

Rifiuti da processi chimici di alogeni

Rifiuti da processi elettrolitici contenenti
amianto

Pericolosi

06 07 01

Rifiuti di processi chimici inorganici

Rifiuti della lavorazione dell'amianto

Pericolosi

06 13 04

Materiali ottenuti da trattamenti **
(Capitolo 6, Tab. A)

Materiali ottenuti da trattamenti di RCA
stabilizzati con indice di rilascio inferiore
a 0,6

Non pericolosi

19 03 06

Materiali ottenuti da trattamenti di RCA
stabilizzati con indice di rilascio
maggiore/uguale a 0.6

Pericolosi

19 03 04


* Sono avviati alla categoria di discarica corrispondente al materiale trattato.
** La determinazione dell'indice di rilascio deve essere effettuato su un campione rappresentativo della tipologia di materiale oggetto dell'intervento con riferimento a quanto previsto dal punto 1 b dell'allegato al DM 6/9/94.

I laboratori deputati alle analisi dall'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996. supplemento ordinario n. 178 e successive modificazioni.

I certificati delle analisi, ove previste, eseguite a carico del gestore, dovranno accompagnare il materiale fino al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ed indicare esplicitamente la destinazione.
Copia dei certificati e dei campioni sottoposti ad analisi dovrà essere trattenuta presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno.

5. Ricopertura dei rifiuti contenenti amianto

1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle scariche di rifiuti.
Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o trincee.
Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati.
Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione di fibre.
Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire dello strato giornaliero.
2. Dovranno essere poste particolari durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.
3. Per la copertura finale dovrà essere a verde dell'area di discarica che in seguito non potrà mai più essere interessata cavazione ancorché superficiale.

6. Trattamento dei rifiuti contenenti amianto

1. I metodi per il trattamento in due categorie:
- A - trattamenti che fiore dei RCA senza modificare la struttura cristallochimica e modificandola in modo parziale (tabella A). Tra questi sono compresi i trattamenti che di ottenere materiali stabilizzati o parzialmente stabilizzati secondo quando riportato all'allegato 2. Non sono considerati trattamenti di stabilizzazione-solidificazione di cui alla tabella A, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al Decreto del ministero della sanità 6 settembre 1994 capitolo 5, comma 6 e comma 7 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 257/92, nonchè i trattamenti usualmente impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e la salvaguardia dell'ambiente. L'incapsulamento non modifica il codice originario del rifiuto.
- B - trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosita' connessa ai minerali di amianto (tabella B).
I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima qualora rispettino i requisiti di cui all'allegato 3.

Tabella A - Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre
 

Tipologia di trattamento

Effetto

Destinazione materiale
ottenuto

Stabilizzazione /solidificazione in
matrice organica o inorganica
stabile non reattiva.
Incapsulamento
Modificazione parziale della
struttura cristallochimica

Riduzione del
rilascio
di fibre

Discarica


Tabella B - Processi di trattamento per Rifiuti Contenenti Amianto finalizzati alla totale trasformazione cristallochimica dell'amianto
 

Tipologia di
trattamento

Effetto

Destinazione materiale
ottenuto

Modificazione chimica

Trasformazione totale
delle fibre di amianto

Riutilizzo come materia
prima

Modificazione meccanochimica

Litificazione

Vetrificazione

Vetroceramizzazione

Litizzazione Pirolitica

Produzione di clinker

Ceramizzazione



2. Qualora nuove tecniche di trattamento producano gli effetti indicati al capitolo 6, tabelle A o B, verificati secondo gli allegati 2 o 3, le destinazioni finali dei materiali prodotti saranno analoghe a quelle dei materiali ottenuti con i trattamenti già noti.
3. Gli impianti relativi ai processi di trattamento, precedentemente elencati, dovranno essere approvati ed autorizzati dall'autorità territorialmente competente ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n 22/97; tale autorizzazione non riguarda i trattamenti di bonifica previsti dai decreti ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999.
4. I materiali, sottoposti ad operazioni di trattamento, esenti da amianto secondo i criteri riportati nell'allegato 3, sono da considerare equivalenti ai materiali ottenuti da materie prime, qualora possiedano analoghe caratteristiche merceologiche per la loro commercializzazione ed impiego e come tali dovranno essere riutilizzati.

Allegato n. 1: Determinazione dell'indice di rilascio per i rifiuti contenenti amianto

1. La determinazione dell'indice di rilascio al fine della definizione delle caratteristiche della discarica per lo smaltimento finale si applica solo ai RCA definiti dai codici CER 19 03 06 e 19 03 04.
Per determinare l'indice di rilascio ai fini di individuare la destinazione dei rifiuti contenenti amianto occorre conoscere la percentuale di amianto in peso presente nel campione e il valore della sua densita' assoluta.

L'indice di rilascio sara' quindi dato da:
        % Peso Amianto x Densita' assoluta
l.r. = ------------------------------------
             Densita' apparente x 100 
2. La misura della densita' apparente puo' essere eseguita con normali strumenti da laboratorio (bilancia idrostatica, picnomeri ecc.) oppure seguendo il seguente schema di determinazione da cantiere:

- si pesa il campione (Ps)
- si lascia imbibire il campione in acqua per 24 ore
- si riempie il volumenometro con acqua fino al riferimento
- si inserisce il campione imbibito e si raccoglie l'acqua in eccesso mediante un recipiente di cui si conosce il peso a vuoto
- si pesa l'acqua raccolta; il peso sara' equivalente al volume esterno del campione Vt
- si esegue il calcolo: densita' Dapp = Ps / Vt

Sequenza operativa per eseguire la misura della densita' apparente del rifiuto

1 - PESO DEL CAMPIONE
2 - IMBIBIZIONE PER 24 H DEL CAMPIONE
3 - IMMERSIONE DEL CAMPIONE IMBIBITO NEL CONTENITORE TARATO E RACCOLTA DEL VOLUME D'ACQUA IN USCITA CHE CORRISPONDE AL VOL. ESTERNO DEL ...

DENSITA' APPARENTE = PESO SECCO/VOLUME D'ACQUA SPOST.
_

immagine
_

Questa sequenza di operazioni dara' un risultato tanto piu' preciso se vengono pesati e misurati piu' frammenti dello stesso materiale, tutti condizionati nello stesso modo.


Allegato n. 2 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto

1. Per il controllo dei materiali ottenuti dal trattamento dei RCA pericolosi che non modificano la struttura cristallochimica dell'amianto, si adotta la determinazione dell'indice di rilascio come indicato all'Allegato 1.
2. La densità assoluta del rifiuto trattato verrà calcolata come media pesata delle densità assolute delle diverse frazioni che concorrono alla formazione del prodotto finito.
3. La prova va eseguita su campioni privi di qualsiasi contenitore o involucro del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
4. La determinazione dell'indice di rilascio va eseguita dopo che il prodotto risultante ha acquisito le necessarie caratteristiche di compattezza e solidità, tenuto conto, per quanto riguarda la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto prima del trattamento (misurato con le metodologie analitiche quantitative, FTIR-IR, XRD, previste dal Decreto ministeriale 6 settembre 1994), dell'effetto diluizione della matrice inglobante.
5. La valutazione dell'indice di rilascio deve essere rappresentativa di ogni singola tipologia di RCA e di ogni lotto di produzione conferita all'impianto e andrà effettuata:
a) in caso di intervento di rimozione, su campioni rappresentativi dei materiali da rimuovere;
b) in caso di impianti di trattamento, con una frequenza indicata nel provvedimento di autorizzazione.
6. Tali certificati e campioni restano a disposizione dell'autorità deputata al controllo, che potrà in qualsiasi momento disporre verifiche anche sui materiali trasportati e depositati.

Allegato n. 3 : Metodologie per il controllo dei materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano la struttura cristallochimica dell'amianto

1. Il materiale che viene trattato secondo i processi di trattamento di cui alla Tabella B del capitolo 6 deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 2 del Decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 12 febbraio 1997, recante criteri per l'omologazione dei prodotti sostitutivi dell'amianto.
2. La frequenza dei test di valutazione dell'assenza d'amianto deve essere scelta in modo da rappresentare la produzione dell'impianto, secondo un programma di verifica definito nel provvedimento di autorizzazione.
3. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore dell'impianto di trattamento dovranno accompagnare il materiale ed indicare esplicitamente la composizione chimica e mineralogica.
4. I certificati delle analisi eseguite a carico del gestore, saranno relativi al campionamento ed alla composizione dei materiali finali ottenuti dopo trattamento, anche ai fini del loro riutilizzo.
I laboratori deputati alle analisi dell'amianto seguono le regole previste dall'allegato 5 al decreto Ministero della sanità, 14 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25.10.1996, supplemento ordinario n. 178 e successive modificazioni.
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