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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2002, n.281
Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela. (GU n. 301 del 24-12-2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto delle necessita' manifestate dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale in ordine alla opportunita' di mantenere in
servizio le centrali termo-elettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e
San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute
interruzioni nella fornitura di energia elettrica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di
continuita' nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche
mediante misure di carattere transitorio, valide per superare
l'attuale situazione di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della
salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in
relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di
utilizzazione delle centrali termoelettriche di "Porto Tolle", in
provincia di Rovigo, di "Brindisi Nord", in provincia di Brindisi e
di "San Filippo del Mela", in provincia di Messina.
2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente
agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei
limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate
con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle
attivita' produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito
piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano
di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantita' di
inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto
di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovra' garantire comunque
una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale,
mediante una o piu' misure, quali l'uso di combustibile a ridotto
tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la
realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti
nel progetto di adeguamento della centrale.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive e
con il Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate,
entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di
cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e
sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni
alla normativa vigente, le relative modalita' di ispezione,
misurazione e controllo, nonche' gli eventuali interventi
sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle
centrali.
4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di
ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti
di cui al comma 1, che comunque non potra' essere previsto oltre il
31 dicembre 2004, fatti salvi i termini piu' restrittivi contenuti in
eventuali specifici accordi gia' definiti in sede di conferenza di
servizi.
5. Dal 1 gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi
del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento
della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche
esigenze di necessita' della rete elettrica o di natura ambientale.
6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2
nel termine previsto, la centrale potra' essere esercita al 50 per
cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta
giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale
ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro
delle attivita' produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e della salute, procede alla immediata
chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure
urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con
quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli