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DECRETO 19 novembre 2002 Istituzione della commissione di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999. (GU n. 302 del 27-12-2002)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con il quale e'
stata recepita la direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione ed
alla riduzione integrate dell'inquinamento, limitatamente agli
impianti esistenti;
Visti in particolare l'art. 3, comma 2, e l'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
178;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione della commissione
1. E' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la
commissione prevista dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con la funzione di fornire
il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa
all'individuazione, all'utilizzazione e all'aggiornamento delle
migliori tecniche disponibili di cui al medesimo articolo.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la
commissione fornisce gli elementi necessari alla definizione delle
linee guida di cui al comma 1 ai Ministeri competenti per
l'emanazione del decreto di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo,
del decreto legislativo n. 372 del 1999.
Art. 2.
Composizione della commissione
1. La commissione e' nominata dal Ministro dell'ambiente, ed e'
composta da:
a) tre membri designati dal Ministro dell'ambiente tra cui viene
scelto il presidente;
b) tre membri designati dal Ministro delle attivita' produttive,
tra cui viene scelto il vice presidente con funzioni vicarie;
c) tre membri designati dal Ministro della salute.Art. 3.
Compito della commissione
1. La commissione ha il compito di:
a) fornire relazioni tecniche contenenti gli elementi necessari
alla predisposizione delle linee guida previste all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo n. 372 del 1999;
b) fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell'Italia
allo scambio di informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
2. La commissione, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo'
istituire ed avvalersi di gruppi tecnici ristretti, nominandone i
componenti tra soggetti appartenenti agli enti di ricerca pubblici e
privati, alle universita' ed alle associazioni di categoria e tra
esperti di settore, anche appartenenti alle pubbliche
amministrazioni.
Art. 4.
Modalita' operative della commissione
1. La commissione e' convocata dal presidente con un preavviso di
almeno cinque giorni lavorativi. Le riunioni della commissione sono
efficaci nel caso in cui siano presenti la meta' piu' uno dei membri
di cui all'art. 2. La commissione si esprime a maggioranza dei
presenti aventi diritto di voto. In caso di parita', prevale il voto
del presidente.
2. La commissione adotta, nella prima riunione, il proprio
regolamento interno.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2002Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MatteoliIl Ministro delle attivita' produttive
MarzanoIl Ministro della salute
Sirchia