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Sentenza Corte di Cassazione 3 ottobre 2003, n. 37562 (Definizione di "rifiuto" - residui di frantoi oleari - non rientrano)


Corte di Cassazione Penale - Sentenza 3 ottobre 2003, n. 37562
Svolgimento e motivi della decisione
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 4 giugno 2002 (Sezione Distaccata di Mesogne) condannava (...) [e non (...)], (...) e (...) alla pena di 2.000 Euro ciascuno per violazione dell'articolo 51 del Dlgs n. 22 del 1997, oltre al risarcimento a favore della Provincia di Brindisi, costituitasi parte civile.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione (...), deducendo la violazione dell'articolo 14 del Dl n. 138 del 2002 che, dando una interpretazione autentica della nozione di rifiuto, avrebbe escluso da tale categoria i materiali di produzione residuale dei frantoi oleari, ove reimpiegati nella fertirrigazione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Pur citando la legge 11 novembre 1996, n. 574, il Tribunale di Brindisi non ne ha verificato in concreto la possibile applicazione, indagine ancor più doverosa dopo la emanazione dell'articolo 14 del Dl n. 138 del 2002, che esclude il concetto di rifiuto per beni, sostanze e materiali oggettivamente ed inequivocabilmente destinati in modo certo al riutilizzo e perciò non abbandonati.
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti non sono rifiuti ex articolo 1 della legge n. 574 del 1996 e possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, purché autorizzato dal Sindaco del Comune e ciò nei tempi, modi e quantitativi previsti.
L'interessato (lo stesso titolare del frantoio oleario o terzi proprietari dei terreni), ove sia stato autorizzato dal Sindaco, non è soggetto alla normativa sui rifiuti anche per la fase del trasporto, se risulta in modo certo ed obiettivo la destinazione al riutilizzo, anche alla luce dell'articolo 14 della Dl n. 138 del 2002.
A questi principi dovrà attenersi il giudice di rinvio.
PQM
La Corte
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2003