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Sentenza Corte di Cassazione 5 aprile 2001, n. 13808 (deposito temporaneo - autorizzazione - smaltimento - articolo 521 C.p.p. - artt. 6, 28 e 51, comma 3, Dlgs 22/1997)

Corte di Cassazione, Sezione III, 5 aprile 2001, n. 13808

Pres.: Toriello
Est.: Grillo
P.M.: De nunzio (conf.)
Ricorrente: Duclos

Omissis



Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto 14 luglio 2000, il P.M. presso il tribunale di brindisi disponeva &emdash; in un'area della Mondial Car s.r.l., di cui il Capoccia Giovanni era amministratore unico &emdash; il sequestro probatorio di rifiuti speciali (pezzi e parti di autoveicoli, un cassone di automezzo e sedici batterie esauste per veicoli a motore), in quanto corpo del reato di cui all'articolo 51, comma 3, Dlgs n. 22/1997, ovvero beni strumentali alla consumazione dello stesso.
Di tale provvedimento l'indagato chiedeva il riesame ed il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza indicata in premessa, accoglieva l'istanza, annullando il decreto di sequestro e disponendo l'immediata restituzione al Capoccia dei beni sopra indicati.
Nella relativa motivazione, il Tribunale, premesso che l'oggetto sociale della ditta menzionata faceva ritenere detti rifiuti speciali come prodotto dell'attività della stessa, e considerato che la Mondial Car aveva stipulato una convenzione con la Serveco s.r.l. per il conferimento dei rifiuti, con cadenza mensile, reputava configurabile nel caso concreto il "deposito temporaneo", previsto dall'articolo 6, lettera m) Dlgs n. 22/1997, non soggetto ad autorizzazione amministrativa, con la ulteriore conseguenza della non ipotizzabilità del reato ascritto all'indagato.
Contro detta decisione ricorre per cassazione il P.M., lamentando in sostanza un travalicamento dei poteri riconosciuti al Tribunale del riesame in materia di sequestri, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto il controllo del predetto organo andava limitato alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto de quo in una determinata ipotesi di reato. In secondo luogo, ad avviso del ricorrente P.M., non era configurabile l'ipotesi del "deposito temporaneo", non ricorrendone le condizioni poste dalla norma.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato.
Il ricorso merita accoglimento.
Il tribunale ha annullato il decreto di sequestro probatorio in questione, ritenendo insussistente il fumus del reato ipotizzato (articolo 51 Dlgs n. 22/1997), pur con i limiti imposti dalla presente fase, in quanto nel caso di specie ricorrevano le condizioni del "deposito temporaneo" e non della raccolta di rifiuti speciali o della discarica non autorizzata.
Ribadito, con il conforto della Corte europea di Giustizia citata anche nella gravata ordinanza, il carattere eccezionale di questa importante e singolare figura nel nuovo panorama della gestione dei rifiuti, non soggetta ad autorizzazione (articolo 28, comma 5), e perciò non di rado utilizzata per mascherare attività illecite e vere discariche abusive, osserva il Collegio che, proprio in quanto figura eccezionale, il giudice deve verificare col massimo scrupolo la sussistenza delle condizioni di legge, dettate dall'articolo 6 lettera m), acquisendo tutte le necessarie informazioni quantitativo-temporali sull'attività dell'azienda. Dette informazioni dovrebbero essere desumibili dai registri di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria; ex articolo 28, comma 5; anche per i depositi temporanei, ma nella fattispecie in esame nulla risulta di essi (il Tribunale ignora del tutto il problema), quindi non si sa neppure se fossero regolari o addirittura esistenti; evidentemente, in caso di carenza dei menzionati registri, per ovviare alla stessa, sarebbe necessaria un'indagine ancora più penetrante sull'intera documentazione contabile della Mondial Car, i suoi cicli produttivi, e quant'altro.
Risulta chiaro, quindi, che la sede per verificare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per individuare un "deposito temporaneo" non può certo essere quella del riesame di un sequestro probatorio, ove è invece sufficiente constatare il fumus del reato ipotizzato. Tanto più che, nel caso di specie, già ictu oculi, risulterebbe violata anche la condizione sub 4 del menzionato articolo 6 lettera m), che prescrive, per i rifiuti pericolosi, il "rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute", in quanto le sedici batterie esauste "non erano riposte negli appositi contenitori".
Il Tribunale dovrà, dunque, riesaminare il decreto di sequestro impugnato, adeguandosi ai principi sopra indicati, nonché alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, che delinea i poteri del giudice del riesame in materia di sequestri.