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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE "NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO"
(C 559-B)La proposta di legge approvata dal Senato "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato", attualmente all'esame dell'Aula della Camera (559-B), a parere delle Regioni ha modificato in maniera negativa il testo già approvato dalla Camera dei Deputati, peggiorando i contenuti del provvedimento. Si ricorda, infatti, che le Regioni e le Province autonome avevano rappresentato l'8 novembre 2001, in sede di audizione presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, le proprie perplessità e le proprie osservazioni sull'impostazione della proposta di legge (si veda documento allegato).
L'attuale testo configura un'ulteriore restrizione al trasferimento di beni e risorse dallo Stato alle Regioni a completamento del trasferimento delle funzioni e delle competenze in materia forestale già operato con il DPR 616/77 e con il D.Lgs. 143/97.
Si evidenziano in particolare le disposizioni recate dall'articolo 4 concernente i "Rapporti con le Regioni e gli Enti locali".
Con riferimento al comma 3 il testo approvato dalla Camera dei Deputati prevedeva il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle riserve naturali e di tutti gli altri beni che non risultassero indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato. Le modifiche apportate dal Senato stabiliscono in modo restrittivo che tale trasferimento avvenga sulla base di un piano predisposto dai competenti Ministeri che "… accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali…", determinando una procedura nella quale è assente il confronto con le Regioni.
Il principio introdotto è inaccettabile in quanto dovrebbero essere trasferite unicamente le riserve che hanno perso la qualità, l'importanza e l'interesse nazionale, presupponendo così, di fatto, l'incapacità delle Regioni stesse a garantire la tutela e la conservazione dei beni naturali di tale livello.Per quanto riguarda invece il comma 7 dell'articolo 4, il testo modificato dal Senato limita la possibilità di trasferimento del Corpo Forestale dello Stato alle Regioni ad "… un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo sia non superiore a cinque milioni di euro …", riducendo la disponibilità già estremamente limitata prevista dal testo approvato dalla Camera dei Deputati.
Anche in questo caso si darebbe luogo ad un trasferimento minimale di personale dallo Stato alle Regioni, corrispondente a circa 100-120 unità, poco più dell'1% del personale complessivo del Corpo Forestale dello Stato. Si tratta di una quota estremamente esigua se confrontata con quella del 70% individuata dalla normativa vigente.
Il trasferimento di una quota del Corpo Forestale dello Stato alle Regioni è fondamentale per assicurare lo svolgimento di importanti funzioni e competenze tecniche nel settore forestale assegnate alle Regioni quali le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.Infine con riferimento al comma 10 dell'articolo 4 relativo alla clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome le modifiche apportate dal Senato appaiono maggiormente restrittive rispetto al testo licenziato dalla Camera dei Deputati e non risultano garantire in maniera adeguata le specificità e le attribuzioni delle medesime Regioni a Statuto speciale e province autonome.
Per le considerazioni sopra svolte si chiede l'accoglimento delle seguenti proposte di modifica:
- articolo 4, comma 3: ripristinare il testo licenziato dalla Camera dei Deputati;
- articolo 4, comma 7: ripristinare almeno il testo licenziato dalla Camera dei Deputati aumentando la quota di oneri complessivi annui per il trasferimento del Corpo Forestale dello Stato alle Regioni a trenta milioni di euro;
- articolo 4: sostituire il comma 10 con un comma del seguente tenore: "Le funzioni attribuite al Corpo Forestale dello Stato nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome sono svolte dai rispettivi Corpi Forestali."
Roma, 10 dicembre 2003