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Circolare n° 86 del 15/11/1978
Prevenzione infortuni: apparecchi a pressione - Attività di vigilanza dell'ANCC e degli Ispettorati del lavoro.

NOTE

Si noti che l'ANCC è stato soppresso con D.P.R. 14 febbraio 1979; le funzioni da esso svolte sono state trasferite dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 alle unità sanitarie locali e all'ISPELS.

TESTO

L'ANCC , con circolare n. 33 del 9 dicembre 1977, inviata per conoscenza al Ministero del lavoro, ha impartito una serie di disposizioni ai propri organi periferici relative alle modalità di intervento sugli apparecchi a pressione rientranti, a proprio giudizio, in competenze più generali di prevenzione infortuni.
In particolare, l'Associazione ha disposto che:

a) in sede di esame da parte dei propri uffici periferici di apparecchi a pressione destinati alla elaborazione o allo stoccaggio di fluidi tossici, infiammabili o comunque dannosi, venga segnalato alle aziende l'obbligo di presentare agli Ispettorati del lavoro un progetto con l'indicazione delle procedure e dei mezzi atti a prevenire in esercizio il prodursi di eventi di rischio, subordinando, in sede di esercizio, la esecuzione della relativa verifica all'esito della valutazione congiunta del progetto con l'Ispettorato territorialmente competente;

b) nel caso dovessero essere riscontrate, in occasione delle verifiche e prove degli apparecchi a pressione, eventuali infrazioni di altre norme antinfortunistiche, il verbale di verifica dovrebbe chiaramente indicare che l'idoneità al funzionamento è rilasciata esclusivamente agli effetti dell'applicazione delle norme derivanti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, fatti salvi gli adempimenti derivanti da altre leggi e regolamenti non riguardanti l'attività di controllo e di sorveglianza dell'ANCC.

Il predetto verbale - secondo le direttive in parola - deve essere trasmesso all'Ispettorato del lavoro con una apposita specifica procedura; peraltro, nel caso in cui lo stato di pericolo derivante dal funzionamento dell'apparecchio risulti incombente, il tecnico dell'Associazione disporrà la sospensione d'uso, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro con le modalità sopra indicate;
c) analoghe procedure sono previste, infine, nel caso di riscontrata interazione, con l'ambiente, di scarichi provenienti da dispositivi di sicurezza di apparecchi contenenti fluidi pericolosi.

In relazione alle predette disposizioni, nonché a quelle impartite all'Ente stesso da questo Ministero con lettera circolare n. 19923 del 16 novembre 1977, intese a disciplinare i rapporti di vigilanza fra gli uffici interessati per la prevenzione connessa ai recipienti per tintura, si ritiene opportuno in via generale e pregiudiziale osservare che:
Con la nota ministeriale predetta lo scrivente ebbe già a disporre, in via di principio, che "i tecnici dell'ANCC qualora, in occasione delle verifiche e prove di apparecchi a pressione, avessero riscontrato eventuali infrazioni di altre norme antinfortunistiche avrebbero dovuto segnalare tempestivamente al competente Ispettorato del lavoro le infrazioni rilevate, assicurando la necessaria collaborazione".

Tale principio scaturisce dalla "ratio" dell'ordinamento perfezionistico che, nell'attribuire al Ministero del lavoro o agli enti delegati (ANCC - ENPI), peculiare competenza in materia di tutela psico-fisica dei lavoratori contro i rischi incombenti sul posto di lavoro, ha inteso stabilire una indivisibile e globale azione amministrativa, la quale, seppure si estrinseca concretamente in attività limitata per materia, tuttavia deve essere sorretta da criteri di fondo assolutamente unitari.

Nell'esercizio dell'attività di competenza, pertanto, la Associazione, in considerazione del fine preminente cui l'attività stessa è diretta, non può informare la propria vigilanza sull'applicazione delle specifiche norme tecniche di costruzione e di esercizio degli apparecchi a pressione limitandola alla sola materia di stretta competenza, ma deve inquadrare la stessa nelle precipue finalità di sicurezza generale del posto di lavoro.
Certamente non può disconoscersi che la continua evoluzione dei processi tecnologici ha comportato, e comporta, l'insorgere di problematiche sempre più complesse, spesso non rientranti in specifiche previsioni normative per le quali, però, proprio per le difficoltà di chiaro riferimento legislativo occorre avere presente il sopraenunciato principio basilare dell'ordinamento prevenzionistico - cui l'ANCC e gli Uffici ispettivi del lavoro debbono adempiere - che scaturisce dalla legge (legge 16 giugno 1926, n. 1131; R.D. 12 maggio 1927, n. 824; D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302; D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).

Ciò premesso, avuto riguardo alle istruzioni impartite da questo Ministero e dall'ANCC con le summenzionate circolari e considerato, altresì, che la pratica attuazione delle stesse ha dato luogo ad inconvenienti applicativi, si ritiene necessario puntualizzare e disporre quanto segue, in vista di un intervento tecnico il più possibile integrato tra le diverse autorità interessate.
Tale intendimento - che del resto ha costituito la struttura portante della logica e della previsione operativa delle circolari di questo Ministero n. 48 e n. 58/1976, per la vigilanza sulle aziende chimiche - deve peraltro conciliarsi con gli specifici ruoli ed incombenti dell'Associazione e dell'Ispettorato del lavoro, la cui valutazione di globalità incombe allo scrivente.

In particolare relativamente al punto a) della richiamata circolare dell'ANCC va detto che l'iniziativa del tecnico dell'ANCC, in sede di visita interna di primo impianto, di ordinare "l'invio all'Ispettorato del lavoro del progetto, delle procedure e dei mezzi predisposti dall'utilizzatore per prevenire il prodursi degli eventi di rischio" non è suffragato da alcuna disposizione legislativa, mentre non c'è dubbio che l'esame dei progetti di apparecchi a pressione di qualunque tipo rientra in quella fase della "costruzione" affidata allo specifico controllo dell'ANCC.

Appare indubbio, peraltro, che l'iniziativa testè citata non può nemmeno riferirsi all'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956, la cui materia concerne l'igiene del lavoro. Conseguentemente è opportuno evidenziare che la notifica ivi prevista incombe su "chi intende costruire, ampliare o adottare un edificio o un locale per adibirlo a lavorazioni industriali".
Per quanto attiene alle disposizioni di cui al punto b) occorre ribadire che la prevenzione degli infortuni nell'ambito degli apparecchi a pressione, pur nella specifica delimitazione dei rispettivi compiti, investe la competenza, sia degli Ispettorati del lavoro che degli agenti dell'Associazione.

Pertanto, l'azione dei tecnici dell'ANCC dovrà informarsi ai principi ripetutamente affermati di coordinamento e di collaborazione con l'Ispettorato del lavoro, nel senso che, a fronte di infrazioni alle norme sugli apparecchi a pressione rilevate dai tecnici suddetti, questi adempiranno agli incombenti di competenza fino alla definizione delle relative questioni, mentre nel caso di infrazione di altre norme che afferiscano alla più generale competenza dell'Ispettorato del lavoro, verranno fatte specifiche segnalazioni a tale organo di vigilanza.

Relativamente, infine, al punto c) appare opportuno rappresentare che il rischio di scarico nell'ambiente di fluidi pericolosi, provenienti da dispositivi di sicurezza dei relativi apparecchi, non può essere escluso da una competente, precipua analisi del rischio stesso da parte dell'ANCC. Infatti, la protezione dei lavoratori, che possono essere esposti ai pericoli connessi con la liberazione nell'ambiente dei fluidi stessi, deve essere prevista e controllata dai tecnici dell'ANCC, anche in sede di collaudo e verifica, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 2, lettera b) del R.D. n. 824/1927.

Appare, infatti, di tutta evidenza che, nella normale ipotesi di corretta taratura dei dispositivi di sicurezza, ove si verifichino sovrappressioni all'interno degli apparecchi, l'entrata in funzione dei dispositivi stessi inevitabilmente determina lo scarico di fluidi pericolosi in essi contenuti, con la conseguente esposizione ai rischi connessi non solo degli operatori addetti agli stessi apparecchi ma anche di tutti quelli che operano nell'ambiente di lavoro.
In proposito il D.M. 21 maggio 1974 - nel dettare norme integrative del R.D. 12 maggio 1927, n. 824, con riferimento particolare anche all'art. 43, - dispone testualmente per gli apparecchi fissi contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori diversi da vapore di acqua che "lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo tale da evitare danni alle persone" (art. 22 secondo comma).

Nè può ragionevolmente sostenersi al riguardo che l'espressione "danni alle persone" possa essere limitata esclusivamente al personale addetto agli apparecchi e non a tutti i lavoratori operanti nell'ambiente di lavoro.
Gli agenti tecnici dell'Associazione, pertanto, in via propria e principale, debbono provvedere a prevenire il rischio di scarichi nell'ambiente interno con opportuni provvedimenti, ordinando nei casi di pericolo incombente previsti dalla legge, anche la sospensione dell'uso degli apparecchi non idonei (art. 57 del R.D. n. 824/1927).

Nel caso di rischio per rilascio in ambiente esterno di fluidi pericolosi il personale dell'ANCC non può non coordinarsi con le Autorità locali (Regionali, provinciali e comunali) la cui competenza è primaria ai sensi della più recente legislazione.
Si è ritenuto necessario di rappresentare quanto sopra per meglio chiarire i ruoli e gli incombenti di carattere specifico e tecnico dell'ANCC concernente per l'appunto gli interventi globali per l'applicazione delle norme per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione, rispetto a quelli dell'Ispettorato del lavoro, di carattere generale.

Restano più che validi, ad ogni modo, quei già richiamati principi di coordinamento e di collaborazione, espressi con le citate circolari n. 48 e n. 58/1976, nel cui ambito - pur nei limiti consentiti dalle attuali, vistose carenze di personale ispettivo - è auspicabile un'azione congiunta, la più ampia possibile.
A tale scopo gli Ispettorati del lavoro e le locali sezioni dell'ANCC promuoveranno opportuni incontri con consultazioni possibilmente periodiche per la soluzione di tutti quei problemi particolarmente complessi che dovessero insorgere in sede operativa.