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Circolare della Provincia di Treviso sull'applicazione del D. M. 16.01.2004 n. 44 e Direttiva Europea 2004/42/CE. in materia di emissioni in atmosfera di composti organici volatili provenienti da attività di rivestimento di veicoli stradali

OGGETTO: D. M. 16.01.2004 n. 44 e Direttiva Europea 2004/42/CE. Attività di rivestimento di veicoli stradali.
Sulla G.U. n 47 del 26.02.2004 è stato pubblicato il D. M. 16.01.2004 "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988" che disciplina l'emissione di solventi da impianti che nell'esercizio delle attività elencate all'allegato I al D.M. stesso superano le soglie di consumo di solvente ivi indicate.
Al punto 12, lettera a) dell'allegato I di tale D.M. viene individuata l'attività di "rivestimento autoveicoli, come definiti nel D.M. 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione" e tale attività viene assoggettata alla disciplina del D.M. 44 per soglia di consumo superiore alle 0,5 tonnellate/anno di solvente.
Sulla G .U. dell'Unione Europea L 143/87 del 30.04.2004 è stata pubblicata la "Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della Direttiva 1999/13/CE".
Tale direttiva europea, alla quale gli Stati Membri devono conformarsi entro il 30.10.2005, modifica in parte la direttiva europea recepita con il sopra citato D.M. 44, sopprimendo dall'allegato I l'attività relativa al rivestimento di veicoli autostradali, così come sopra descritta.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la Direttiva Europea 2004/42/CE è entrata in vigore il 30.04.2004, e che quindi risulta modificata di fatto la Direttiva 1999/13/CE, si ritiene tale modifica direttamente applicabile al D. M. 16.01.2004 (recepimento della stessa) già dal 30.04.2004, pur in assenza dell'esplicita adozione della direttiva di modifica.
Peraltro il secondo comma dell'articolo 13 della direttiva 2004/42/CE lascia aperta la possibilità per gli Stati membri di mantenere o stabilire misure nazionali per il controllo delle emissioni dalle attività di finitura veicoli.
Alla luce di quanto sopra esposto risulta alquanto difficoltoso stabilire quali siano le norme da applicare nell'esaminare domande di autorizzazione alle emissioni ex D.P.R. 203/88 per le attività di finitura veicoli per i nuovi stabilimenti che superino la soglia di consumo attualmente prevista dal D.M. 16.01.2004.
A parere di questa Amministrazione, l'applicazione del D.M. 16.01.2004 alle attività di rivestimento autoveicoli risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dalla normativa europea attualmente in vigore.
Si ritiene, pertanto, di non estendere l'applicazione del D. M. 16.01.2004 alle attività di cui sopra, e di prescrivere, nel caso di nuovi impianti (per i quali la normativa italiana non ha stabilito limiti specifici alle emissioni), l'adozione delle migliori tecnologie disponibili.
La scrivente Amministrazione, in assenza di diverse interpretazioni fornite dal Ministero, si atterrà alle considerazioni sopra enunciate nell'applicazione della normativa in esame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. Carlo Rapicavoli