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Circolare Ministero della salute 19 febbraio 2003, n.1823 - sanzioni amministrative
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
(GU n. 104 del 7-5-2003)
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Con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 recante:
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", è stata disposta, in attuazione della legge delega n. 205 del 1999, la depenalizzazione di una serie di reati minori, individuando contemporaneamente gli uffici compententi da applicare le sanzioni amministrative introdotte in luogo di quelle penali precedentemente vigenti per le medesime fattispecie.
Tra le violazioni prese in considerazione nel decreto suddetto rientrano quelle previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo, in tema di depenalizzazione della sanzione di cui al quinto comma dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie.
Relativamente agli organi compententi ad accertare le suddette violazioni, il comma 2 dell'art. 103 del decreto legislativo n. 507 del 1999 disponeva che l'individuazione degli uffici, competenti a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avvenisse, per i Ministeri, attraverso un decreto del Ministro da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
Tale previsione è stata adempiuta, con l'emanazione del decreto del Ministro della salute (decreto ministeriale 28 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001 "Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l'individuazione degli uffici centrali e periferici della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507") che all'art. 1, individua il Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della salute ovvero la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie quale struttura competente in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
Con la presente circolare, avuto riguardo alla circostanza che pervengono numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati sulla regolamentazione dell'attività di cui trattasi, si forniscono indicazioni ritenute utili del procedimento relativo alla contestazione delle violazioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Accertamento della violazione.
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, in particolar modo il Comando Carabinieri per la sanità - N.A.S., una volta accertata la violazione, procedono alla immediata contestazione della stessa, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni e per i residenti all'estero entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (articoli 13 e 14, legge n. 689/1981).
Il verbale di contestazione deve indicare:
a) la sanzione applicabile secondo il dettato dell'art. 70 del decreto legislativo n. 507 del 1999 va da Euro 2582,28 a Euro 15493,71;
b) la possibilità di estinguere il contesto, attraverso il pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo della sanzione massima prevista per la violazione commessa (corrispondente al doppio della sanzione minima), oltre alle spese del procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata, o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione della violazione (art. 16, legge n. 689/1981), dando notizia dell'avvenuto pagamento all'ufficio accertatore;
c) le modalità di versamento dell'importo dovuto per il caso in cui si voglia addivenire alla definizione agevolata ex art. 16 della legge n. 689 del 1981 di cui al punto precedente. Tali somme dovranno essere versate presso gli uffici postali, sul conto corrente n. 37230075 intestato a "Tesoreria provinciale di Viterbo - Vers. sanz. depenaliz. reati materia sanit.", con la data, il numero del verbale e l'indicazione del capo XX, capitolo 3629 del bilancio dello Stato.
In caso di inadempimento avverrà la trasmissione del ruolo all'Intendenza di Finanza.
Rapporto dell'organo di controllo alla direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.
Trascorso inutilmente il periodo di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, entro il quale il trasgressore può esercitare la facoltà di definire il contesto in maniera agevolata, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981, l'organo che ha provveduto a contestare la violazione deve inviare il rapporto previsto dall'art. 17 della stessa legge alla Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciò anche nel caso in cui l'interessato abbia presentato gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della medesima legge, dal momento che, fino allo scadere del termine, si può sempre addivenire alla definizione del pagamento in misura ridotta.
Irrogazione della sanzione
Le fasi successive del procedimento, relative all'applicazione o meno della sanzione, sono di esclusiva competenza della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie.
Quest'ultima, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente prodotti, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed agli eventuali coobbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola sia all'interessato, sia all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18, legge n. 689 del 1981).
Nel caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, consistente nella irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione e di spese, dovrà essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, con le medesime modalità riportate nel punto a) e c)
Il provvedimento di irrogazione della sanzione dovrà comunque contenere l'indicazione della possibilità di esperire opposizione avverso lo stesso, entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione, presentando ricorso alla competente autorità giudiziaria, individuata nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 22-bis della citata legge n. 689 del 1981.