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Circolare n° 25 del 13/04/2001
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Recupero energetico da scarti di lavorazione del legno vergineAi Signori Presidenti delle Province della Regione Lombardia
Ai Signori Assessori all'Ecologia delle Province della Regione Lombardia
Al Signor Presidente dell'A.R.P.A.Il tema del recupero energetico dello scarto legnoso da lavorazione per piccoli insediamenti sia artigianali che industriali è in corso di ridefinizione sia da parte del Ministero dell'Ambiente, che da parte degli Uffici della Regione Lombardia. L'argomento merita notevole considerazione e attenzione, per la sua vasta diffusione e per l'intreccio di normative che concorrono a regolamentarlo.
Nell'esame delle normative vigenti e di quelle in corso di approvazione si ricava in particolare:
- il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", al capo V norma le attività connesse a particolari rifiuti attraverso procedure semplificate;
- il d.m. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che all'Allegato 1, comma 9 norma le modalità di recupero in procedura semplificata degli scarti di legno e sughero e imballaggi di legno in varie condizioni; prevedendone il recupero, e all'Allegato 2, comma 4, norma le modalità di recupero energetico dagli stessi rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati;
- le osservazioni contenute nella "circolare ministeriale recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione del rifiuto" n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999, in cui viene confermato il contenuto del d.m. 5 febbraio 1998 ma sottolineando che "non sono sottoposti al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati o siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria";
- la proposta di modifica dell'Allegato 2 al d.m. 5 febbraio 1998 trasmessa alla Regione Lombardia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza per i Rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome (in data 13 agosto 1999 prot. 4225/99/E.5.2.3), per conto del Ministero dell'Ambiente (prot. VI/99/14562 datata 5 agosto 1999), che all'Allegato II (Norme tecniche per l'utilizzo del legno trattato come combustibile o come altro mezzo per produrre energia), propone norme particolarmente semplificative per impianti di potenza termica nominale inferiori a 0,5 MW.
Inoltre, l'Ordinanza della Seconda Sezione bis del TAR Lazio dell'8 febbraio 2001 ha dato tempo fino al 14 marzo al Ministero dell'Ambiente per la revisione del d.m. 5 febbraio 1998, disponendo, inoltre, che in caso di inadempienza subentri il direttore generale dell'ARPA nella procedura di revisione, che deve essere completata entro i tre mesi successivi, con atto comunque emesso dal Ministero stesso.
Infine, la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ha ritenuto di sottoporre un quesito specifico sull'argomento al Comitato Tecnico Regionale Rifiuti, istituito ex lege 94/80 art. 17. Il Comitato si è espresso nella seduta del 3 aprite 2001, valutando, nei casi di impianti di piccola potenza termica, in particolare fino a 0,5 MW, esuberanti le cautele impiantistiche previste dall'Allegato 2 comma 4 del d.m. 5 febbraio 1998 per gli impianti alimentati a biomasse vegetali.
Pertanto, considerato che:
a) dall'esame delle normative risulta che lo scarto di lavorazione utilizzato per uso proprio aziendale di riscaldamento o nel ciclo produttivo non è considerabile come rifiuto, poiché (v. circolare del Ministero n. 3402/V/MIN del 28 giugno 1999) non è manifesta la volontà di disfarsene, anzi, è manifesta la volontà di riutilizzo all'interno dello stabilimento ove il materiale è prodotto;
b) il recupero, anche energetico, avviene nel luogo di produzione dello scarto;
c) comunque deve essere rispettato il disposto della legge 10/91 art. 31 sull'esercizio e la manutenzione degli impianti di produzione energetica.
Si ritiene di poter adottare, in via transitoria, e fino all'entrata in vigore delle modifiche proposte al d.m. 5 febbraio 1998, la proposta di semplificazione che modifica l'Allegato II del d.m. 5 febbraio 1998 comunicata dal Ministero dell'Ambiente per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza per i Rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome (comunicazione in data 13 agosto 1999 prot. 4225/99/E.5.2.3), per la sola parte relativa agli impianti di potenza termica inferiori a 0,5 MW, così come riferito in premessa.
In particolare:
a) agli impianti con potenza termica nominale inferiore a 0,5 MW si applica l'art. 2 comma 1 del d.P.R. 25 luglio 1991 relativo alle "emissioni poco significative";
b) agli impianti di potenza termica nominale inferiore a 0,5 MW non si applicano le prescrizioni relative all'obbligo di alimentazione automatica del combustibile, al controllo della combustione tramite misura in continuo, all'installazione del bruciatore pilota, alla regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nella fase di avviamento, al controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura dell'effluente gassoso;
c) per i nuovi impianti con potenza nominale inferiore a 0,5 MW il rispetto delle emissioni è certificato dal costruttore al momento dell'immissione in commercio, e la verifica dei limiti viene effettuata solo in occasione degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal costruttore stesso.
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