leggi e sentenze
 


AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Ordinanza n 57 del 8 giu 1998 - norme procedurali per lo scarico di rottami di ferro di provenienza extra comunitaria.

Il Presidente
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata con legge 23 dicembre 1996, n 647 e dalla Legge 27 febbraio 1998, n 30;
VISTO il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;
VISTO il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 230 concernente l'attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;
VISTA la nota del Ministero della Sanità prot. SAN 407/3.1.CEI/1769 concernente il controllo radiometrico di rottami metallici in importazione;
VISTE le Ordinanze n° 20, 21 e 22 del 24 ottobre 1996 che disciplinano l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/94;
SENTITA la Capitaneria di Porto di Venezia, la Polizia di Frontiera e la Direzione Circoscrizionale Doganale di Venezia;
TENUTO conto di quanto riportato nella nota dell'Ufficio di Sanità Marittima n 66/98/3° 10 R del 4 aprile 1998;
VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs 242/96 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
SENTITO il parere del gruppo di lavoro istituito dall'Autorità Portuale di Venezia relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro nelle attività portuali;
Tenuto conto di analoghi provvedimenti concernenti la sorveglianza radiometrica sui rottami metallici;
CONSIDERATO che tra i rottami di ferro sono stati trovati, con sempre maggior frequenza, materiali pericolosi come: "sorgenti radioattive, ordigni inesplosi e recipienti a pressione ancora parzialmente carichi di prodotto";
RITENUTO necessario determinare tempestivamente tutte le procedure di messa in sicurezza che consentano l'individuazione, la separazione, la caratterizzazione e l'allontanamento dei materiali pericolosi;
Preso atto che le indicazioni presenti negli allegati sono anche frutto dell'esperienza conseguita nell'effettuazione dell'attività finora svolta nell'area portuale di Venezia - Marghera circa il ritrovamento di materiali pericolosi;
IN VIRTU' dei poteri conferitiGli,
ORDINA
ART. 1 - I comandanti delle navi che trasportano rottami metallici di importazione extracomunitaria dirette al Porto di Venezia hanno l'obbligo di far pervenire alla Capitaneria di Porto di Venezia e all'Autorità Portuale di Venezia, con almeno 12 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nel porto, le seguenti informazioni:
a. tipo, nominativo internazionale, nome, stazza lorda, portata lorda;
b. lunghezza fuoritutto, immersione;
c. tipo, quantità e qualità carico;
d. porto di caricazione;
e. ora prevista di arrivo nel porto di Venezia;
f. produrre idonea documentazione redatta nel luogo di origine del carico recante le seguenti informazioni:
· che tra la merce caricata a bordo non vi siano sorgenti radioattive dismesse o comunque materiale contaminato. Tale informazione, escluso i casi di rottami trasportati alla rinfusa in stiva comunque oggetto di controlli al porto di arrivo, per essere accolta deve essere certificata e comprovata dalla effettuazione di controlli radiometrici eseguiti sulle stesse unità di carico presenti a bordo come: "container, camion o carro ferroviario. Le modalità di misura dovranno essere conformi con quanto stabilito dalla normativa vigente in Italia in materia di controlli radiometrici su rottami metallici in importazione";
· che tra la merce caricata a bordo non vi siano né recipienti a pressione né ordigni o che, comunque, essi si presentino come nettamente tagliati;
· che tra la merce caricata a bordo non vi sia materiale di tipo infiammabile o che presenti pericolo chimico e/o biologico.
In ogni caso le certificazioni indicate alla lettera f) dovranno essere vagliate ed approvate dal Settore Sicurezza dell'Autorità Portuale, in coordinamento con l'Ufficio di Sanità Marittima, che rilascerà apposito nulla osta allo sbarco.
ART. 2 - Al fine di garantire ai lavoratori la massima sicurezza contro l'esposizione indebita alle radiazioni ionizzanti, le imprese portuali responsabili dell'area in cui avviene la movimentazione dei rottami, devono effettuare costanti controlli ambientali con personale qualificato, all'apertura delle stive, a metà stiva e nei punti accessibili intorno ai vari cumuli di merce formatasi alla temine dell'operazione di sbarco.
L'impresa portuale deve tenere una registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.
ART. 3 - Prima dell'immissione in territorio nazionale devono essere eseguite misure radiometriche sulle singole unità di carico effettuate da personale qualificato ai sensi dell'art.77 del Dlgs. 230/95, che redigerà i relativi documenti attestanti il controllo radiometrico effettuato con tutte le indicazioni previste.
I documenti saranno inviati dai disponenti della merce o loro rappresentante, alla Sanità Marittima ed alla Dogana la quale provvederà all'espletamento delle formalità doganali, ove i valori di radioattività non superino la fluttuazione media del fondo ambientale locale.
Art. 4 - Al fine di garantire la copertura finanziaria legate all'attuazione delle procedure di messa in sicurezza, il disponente della merce deve trasmettere, con almeno 12 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo nel porto, all'Autorità Portuale ed all'impresa portuale che effettua l'operazione di scarico, un documento riportante l'impegno a sostenere ogni spesa nel caso fossero individuati tra i rottami materiali pericolosi.
L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo e di un punto qualsiasi del precedente articolo 1 lettera f) potrà comportare la non autorizzazione ad effettuare l'operazione di sbarco.
ART. 5 - Nel Caso di rilievo di valori superiori alla fluttuazione media del fondo su stive, cumuli ed unità di carico e/o individuazione dei seguenti materiali pericolosi: sorgenti radioattive, ordigni bellici, recipienti a pressione ancora integri, dovranno essere seguite le procedure riportate nell'allegato " protocollo per l'attività di controllo sui rottami ferrosi in area portuale" che fa parte integrante della presente Ordinanza.
ART. 6 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, a meno che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dagli Artt. 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, nonché a quanto previsto in materia di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione giuste Ordinanze A. P. n° 20, 21 e 22 del 1996.
ART. 7 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.


AUTORITA' PORTUALE VENEZIA

IL PRESIDENTE Claudio Boniciolli

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