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ACCORDO 12 dicembre 2002 Linee guida per la tutela della qualita' delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 2 del 3-1-2003)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4, da' facolta' a Governo, regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, di
concludere accordi in questa Conferenza, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di
interesse comune;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti in particolare l'art. 3, comma 7 e l'art. 21 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che disciplina le aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano;
Considerato che la delimitazione definitiva delle aree di
salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei
corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla
prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento e al perseguimento
degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita'
per quelle potabili, secondo le finalita' del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152;
Ritenuto necessario emanare linee guida cui potersi uniformare
per conseguire gli obiettivi di tutela dello stato di qualita' delle
risorse idriche, in particolare delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto di pubblico interesse, per mezzo di criteri e
modalita' di riferimento a supporto dell'attivita' necessaria alla
delimitazione delle aree di salvaguardia;
Sancisce accordo
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sulle linee guida
per la tutela della qualita' dell acque destinate al consumo umano e
sui criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia
delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, nei seguenti termini:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
l. Il presente accordo reca, ai fini della tutela delle risorse
idriche, le linee guida necessarie per la delimitazione definitiva
delle aree di salvaguardia di cui all'art. 21 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, sulla
base dei criteri contenuti negli allegati I, II, III, IV e V, i quali
costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In assenza della delimitazione definitiva della zona di
rispetto da parte delle Regioni resta comunque ferma l'estensione
stabilita ai sensi dell'art. 21, comma 7, del decreto legislativo n.
152 del 1999, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione,
3. Il presente accordo non si applica alle captazioni gia'
esistenti all'entrata in vigore dello stesso destinate, su
disposizione della competente Autorita' d'ambito, ad essere
abbandonate nei cinque anni successivi.
4. Il presente accordo viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2002
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Allegati omessi