CAMERA
DEI DEPUTATI
|
N.
2014
|
PROPOSTA
DI LEGGE
d'iniziativa
dei deputati
DI
NARDO, CIMADORO
Disciplina
della circolazione motorizzata su strade
a
fondo naturale e della circolazione fuoristrada
Presentata
il 26 luglio 1996
PROGETTO
DI LEGGE - N. 2014
Onorevoli Colleghi! - La
presente proposta di legge si propone una più attenta definizione delle
esistenti tipologie di strade a fondo naturale e del concetto di fuoristrada,
nonché delle tipologie di circolazione che possono insistere su tali aree.
Riprendendo gli studi della "Commissione per la sicurezza stradale e la
tutela dei diritti dei motociclisti", esso intende riordinare il settore
della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e
"fuoristrada" che, pur interessando un numero limitato di utenti, è
settore caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti
da decenni. Tra i motivi che impongono un intervento legislativo di riordino
possiamo citare i seguenti:
a)
insufficienza della legislazione regionale vincolistica, che, oltre a
prescindere da una esatta definizione di circolazione fuoristrada, spesso ha
adottato a proprio presupposto concettualizzazioni in parte confliggenti con i
princìpi in tema di strade accolti dal vigente codice della strada;
b)
necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la
difesa del territorio e dell'ambiente, nella più vasta accezione di tali
termini, da eventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade
a fondo naturale o fuoristrada.
Necessità, inoltre, della
contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta
allocazione delle risorse viarie territoriali tra i vari ambiti di utilizzazione
proponibili (con particolare riferimento a quelli lavorativi e turistici nelle
loro diverse forme);
c)
opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione in
questione effettuata per fini sportivi e ricreativi.
Da un lato, infatti, appare
degna di tutela l'attività sportiva fuoristradistica, che da sempre è
riconosciuta, promossa e tutelata nell'ambito delle competenti federazioni
sportive CONI e che ancora di recente ha portato all'Italia lusinghieri
riconoscimenti in campo internazionale. Dall'altro occorre ovviare ad una
illegalità di comportamenti diffusa creatasi in certe zone a cagione di
legislazioni regionali eccessivamente vincolistiche;
d)
necessità di rispettare le prerogative delle Regioni e degli altri enti
territoriali minori in tema di viabilità;
e)
necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo
naturale a rischio di depauperamento per disuso, salvo che nelle aree a forte
vocazione turistica;
f)
è infine viva l'esigenza di accrescere la riconoscibilità per gli utenti
delle prescrizioni poste alla circolazione in questione, anche al fine di
limitare le difficoltà di interpretazione e il conseguente aumento della
contenziosità, nonché l'esigenza di semplificare le procedure di rilascio di
permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo
realistico imporre, sia ai privati che agli enti territoriali, eccessivi oneri
burocratici per la identificazione e la certificazione dei percorsi.
Entrando nel dettaglio, il capo
primo riporta i princìpi generali e le definizioni.
Il capo secondo disciplina la
circolazione sulle strade a fondo naturale.
Il capo terzo disciplina la
circolazione fuoristrada.
Il capo quarto regolamenta lo
svolgimento di gare e manifestazioni.
Il capo quinto definisce gli
impianti fissi.
Al capo sesto sono riportate le
sanzioni.
Stampato tratto dal sito www.camera.it
( http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk2500/relazion/2014.htm
)
Tessto e Articoli
PROPOSTA
DI LEGGE
Capo
I
PRINCI'PI
GENERALI E DEFINIZIONI
Art.
1.
(Finalità).
1. Lo Stato, mediante la
disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e
fuoristrada, intende contribuire a tutelare e conservare il territorio, a
valorizzare il patrimonio ambientale, nonché, nel rispetto dei preminenti
interessi ora indicati, a garantire la libertà di circolazione e a promuovere
l'attività sportiva e ricreativa esercitata tramite la circolazione sulle aree
in questione.
Art.
2.
(Definizione
di strade a fondo
naturale
e di fuoristrada).
1. Nel rispetto di quanto
previsto all'articolo 2 e all'articolo 3 del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono strade a fondo naturale
quelle aree di uso pubblico che, pur non essendo ricoperte da superfici
artificiali levigate predisposte al fine della miglior circolazione dei mezzi
motorizzati, e indipendentemente da qualsiasi elencazione ufficiale di strade,
sono destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade a fondo naturale
sono soggette alle norme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992, e sono ai fini della presente legge classificate in:
a)
carrarecce (o sterrate), che sono strade caratterizzate dalla
predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato, nonché dalla
regolarizzazione del fondo e dalla ampiezza media di minimo due metri, atte a
permettere il transito di veicoli aventi almeno la dimensione di carri a quattro
ruote;
b)
tratturi, che sono strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle
carrarecce, ma il cui tracciato è il risultato non di una predisposizione
artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o animali;
c)
mulattiere, che sono strade caratterizzate dalla predisposizione
prevalentemente artificiale del loro tracciato, nonché dalla regolarizzazione
del fondo e dalla ampiezza media tra uno e due metri, atte a permettere il
transito di animali da soma o di veicoli a due ruote;
d)
piste di esbosco o viali tagliafuoco, che sono a seconda delle dimensioni
strade carrarecce o mulattiere destinate al transito di servizio nelle aree
boschive;
e)
sentieri, che sono o strade caratterizzate dalla predisposizione
prevalentemente artificiale del tracciato ma dalla ampiezza media inferiore al
metro o strade di dimensione inferiore ai tratturi il cui tracciato è il
risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul
fondo naturale di animali o pedoni.
3. Ai fini della presente legge
la larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area
artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei
pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media
dell'area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato
dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli od animali. La media della larghezza
va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.
4. Ai fini della presente legge
ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo
naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita "fuoristrada".
Art.
3.
(Tipologia
della circolazione
motorizzata
su strade
a
fondo naturale o fuoristrada).
1. La circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale può essere esercitata per ragioni di servizio, di
lavoro o per attività sportiva, ricreativa e di comunicazione.
2. Ai fini della presente legge
i tipi di circolazione di cui al comma 1 sono così definiti:
a)
circolazione esercitata per ragioni di servizio, quella effettuata
nell'esercizio delle loro funzioni dagli appartenenti alle Forze armate e alle
forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza
forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
b)
circolazione esercitata per ragioni di lavoro, quella effettuata con i mezzi
meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste
sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e
manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c)
circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività
sportive o ricreative, ogni altro tipo di circolazione.
3. L'attività ricreativa
esercitata mediante la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale è
definita: "escursionismo motorizzato".
4. L'attività sportiva
esercitata mediante la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale è
definita: "rally" o "enduro".
5. L'attività sportiva o
ricreativa esercitata mediante la circolazione fuoristrada è definita:
"trial".
6. L'attività sportiva o
ricreativa esercitata mediante la circolazione motorizzata fuoristrada in
circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi destinati a tale scopo è
definita: "cross".
Capo
II
DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE
SULLE
STRADE A FONDO NATURALE
Art.
4.
(Circolazione
su strade
a
fondo naturale).
1. La circolazione dei veicoli
motorizzati sulle strade a fondo naturale, per la quale ove compatibili sono
applicabili le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ammessa
nel rispetto delle oggettive compatibilità di destinazione di uso generale dei
singoli tipi di strade. Conseguentemente, salvo le eccezioni e le deroghe
previste nella presente legge:
a)
su carrarecce e tratturi è ammesso il transito di motoveicoli ed
autoveicoli il cui asse non sia di lunghezza superiore al 70 per cento della
larghezza media della strada e la cui massa limite calcolata ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 non sia superiore a tre
tonnellate. Non è ammesso il transito di veicoli motorizzati aventi dimensioni
maggiori;
b)
sulle mulattiere è ammesso il transito dei ciclomotori e dei motocicli, e
non è ammesso il transito di altri tipi di veicoli motorizzati;
c)
sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati.
2. Ai fini della disciplina
delle deroghe ai divieti di circolazione previsti dalla presente legge i
sentieri sono assimilati a percorsi fuoristrada.
3. La circolazione per ragioni
di servizio è sempre ammessa.
4. L'autorizzazione alla
circolazione per ragioni di lavoro è implicita nell'autorizzazione
all'esecuzione del lavoro.
Art.
5.
(Ulteriori
limiti alla circolazione
su
strade a fondo naturale).
1. Le regioni sono abilitate a
stabilire ulteriori limitazioni anche di carattere generale alla circolazione
dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale sulle seguenti aree
eventualmente insistenti sul loro territorio:
a)
parchi nazionali;
b)
parchi regionali;
c)
parchi urbani;
d)
zone soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n.
1089.
2. Nelle aree di cui al comma 1
sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore
di legge regionale.
3. E' fatta salva la possibilità
per gli enti proprietari delle strade di introdurre ulteriori vincoli alla
circolazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, purché con provvedimento specificatamente motivato con
riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in
concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
motorizzati.
4. Non è comunque ammessa la
circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica
condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti
alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il
conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali
alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari
della strada per il risarcimento del danno così procurato.
Art.
6.
(Vincoli
parziali).
1. Nell'esercizio dei poteri di
vincolo previsti o richiamati dall'articolo 5 i competenti enti territoriali
possono con provvedimento congruamente motivato:
a)
limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo
delle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;
b)
limitare la circolazione in determinati periodi dell'anno o in determinati
giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti
impieghi alternativi delle strade in questione;
c)
subordinare il permesso di circolazione al possesso da parte dei conducenti
di apposita licenza rilasciata dalle competenti federazioni sportive del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), avuto riguardo alle difficoltà di
percorrenza e alla capacità tecnica di sopportazione del traffico delle strade
interessate.
Art.
7.
(Caratteristiche
dei veicoli
ammessi
alla circolazione
su
strade a fondo naturale).
1. I veicoli ammessi alla
circolazione su strade a fondo naturale devono rispondere a tutti i requisiti
previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la circolazione su
ogni tipo di strada.
2. In ogni caso, per i veicoli
ammessi alla circolazione ai sensi del comma 1, la rumorosità dello scarico non
potrà superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici dovranno
essere omologati per la circolazione stradale.
Art.
8.
(Segnaletica).
1. Gli enti territoriali
impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati ad apporre la relativa
segnaletica stradale.
2. Le federazioni sportive del
CONI interessate o i loro affiliati sono autorizzati ad apporre apposita
segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare
lo
sviluppo delle strade su cui è ammessa la circolazione.
Capo
III
DISCIPLINA
DELLA CIRCOLAZIONE
FUORISTRADA
Art.
9.
(Circolazione
fuoristrada).
1. Salvo le deroghe previste
dalla presente legge e salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro
e di servizio, disciplinata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, non è
ammessa la circolazione ed il parcheggio fuoristrada di veicoli motorizzati.
Art.
10.
(Deroghe
al divieto di circolazione
fuoristrada).
1. La circolazione motorizzata
su aree private, se autorizzata dal detentore del fondo, è ammessa ove dette
aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve
naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico
ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo
paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1947.
2. Gli enti proprietari delle
aree e, nelle zone non classificate montane, le comunità montane laddove siano
interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono:
a)
individuare aree in cui sia autorizzata stabilmente anche la circolazione
sui sentieri;
b)
autorizzare la circolazione su determinati percorsi anche in fuoristrada
altrimenti preclusi;
c)
autorizzare la circolazione su delimitate aree fuoristrada.
3. Le autorizzazioni concesse
possono anche essere parziali o condizionate in applicazione dell'articolo 6, e
contenere ulteriori regolamentazioni della circolazione.
4. Sono fatte salve le
preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuoristrada.
5. Ove ammessa, salvo che negli
impianti fissi autorizzati ai sensi della presente legge, la circolazione
fuoristrada e sui sentieri è sottoposta alle norme del decreto legislativo n.
285 del 1992.
Art.
11.
(Condizioni).
1. Gli enti di cui all'articolo
10, comma 2, lettera b), potranno rilasciare le autorizzazioni previste
ai sensi della medesima norma solo nel caso che la circolazione motorizzata così
ammessa non comprometta la tutela dell'equilibrio ambientale e la salvaguardia
del territorio nelle aree interessate.
2. Gli stessi enti dovranno, per
il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, preliminarmente
chiedere parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e dell'ambiente
della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimentale delle
foreste.
3. Le autorizzazioni di cui al
presente articolo non potranno, comunque, riguardare le aree indicate dal
precedente articolo 10 comma 1.
Art.
12.
(Procedure).
1. Gli enti di cui all'articolo
10, comma 2, potranno agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti
federazioni sportive del CONI o loro affiliati.
2. L'istanza di cui al comma 1
potrà essere presentata in carta libera, con copia da inviarsi, a cura
dell'ente territoriale ricevente, al servizio difesa del suolo della regione
territorialmente competente. L'istanza dovrà contenere l'individuazione dei
percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1 :10.000 nonché
relazione descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, non venga emesso
provvedimento di reiezione congruamente motivato, in relazione alle finalità
della presente legge, l'istanza stessa dovrà intendersi automaticamente
accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od
ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall'ente che
le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni,
nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse
sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di quindici giorni
dalla loro deliberazione durante il quale estratto del provvedimento o
dell'istanza, nel caso di cui al comma 2, contenente la descrizione delle
strade, dei percorsi e delle aree interessate, dovrà essere affisso all'albo
dei comuni interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui
al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle
autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie
in cui siano riportate le strade, i percorsi e le aree interessate dai
provvedimenti.
7. Ove richiesti e salvo il caso
di indisponibilità di aree non ricomprese in quelle protette, come richiamate
dall'articolo 10, comma 1, le comunità montane o i comuni devono comunque
provvedere entro centottanta giorni all'indicazione di percorsi od aree idonee
alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o
fuoristrada.
Art.
13.
(Caratteristiche
dei veicoli ammessi
alla
circolazione fuoristrada).
1. Ai veicoli ammessi alla
circolazione fuoristrada, salvo che in impianti fissi autorizzati, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7.
Art.
14.
(Segnaletica).
1. Le federazioni sportive del
CONI interessate o i loro affiliati sono autorizzati ad apporre apposita
segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo
sviluppo degli itinerari e la consistenza delle aree in cui è ammessa la
circolazione.
Capo
IV
GARE
E MANIFESTAZIONI
Art.
15.
(Gare
e manifestazioni interessanti strade a fondo
naturale
su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore,
o
aree private escluse quelle indicate dall'articolo 10, comma
1).
1. Le gare e manifestazioni
comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strada a fondo naturale su
cui la circolazione è ammessa, o sulle aree private escluse quelle indicate
dall'articolo 10, comma 1, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica
sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti
alla circolazione previsti dalla presente legge od emanati in forza di essa.
2. Sono fatte salve le ulteriori
prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
16.
(Gare
e manifestazioni interessanti strade a fondo
naturale
soggette a divieti
di
circolazione).
1. Gli enti proprietari delle
strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi di difesa del suolo e
dei competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono autorizzare,
non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore ai sei giorni per
volta, la circolazione di veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni
sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli
articoli 5 e 6.
2. Sono fatte salve le ulteriori
prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
17.
(Gare
e manifestazioni interessanti sentieri, percorsi
fuoristrada
ed aree fuoristrada su cui la circolazione e
ammessa
ai sensi
dell'articolo
10, comma 2).
1. Gli enti proprietari delle
relative aree, raccolto il parere consultivo del competente ispettorato
ripartimentale delle foreste, possono autorizzare lo svolgimento di gare o
manifestazioni sui sentieri, sui percorsi fuoristrada e sulle aree fuoristrada
individuate ai sensi del precedente articolo 10, comma 2.
2. Sono fatte salve le ulteriori
prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
18.
(Gare
e manifestazioni interessanti sentieri ed aree
fuoristrada
su cui la circolazione non è ammessa).
1. Gli enti proprietari delle
relative aree, rispettate le condizioni di cui all'articolo 11, possono
autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore a sei
giorni per volta, lo svolgimento di gare o manifestazioni sui sentieri, sui
percorsi fuoristrada e sulle aree fuoristrada non già individuate ai sensi
dell'articolo 10, comma 2.
2. Sono fatte salve le ulteriori
prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art.
19.
(Garanzie).
1. L'autorizzazione di cui agli
articoli 15, 16, 17 e 18 è subordinata alla stipula da parte dei promotori
della gara o della manifestazione di un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il contratto di assicurazione
di cui al comma 1 dovrà altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore
e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla
circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I
limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.
Capo
V
IMPIANTI
FISSI
Art.
20.
(Definizione).
1. E' definito impianto fisso
quell'area fuoristrada che è permanentemente adibita alla circolazione in
circuito per motivi sportivi e ricreativi di veicoli motorizzati.
2. La circolazione motorizzata
negli impianti fissi è libera.
Art.
21.
(Condizioni).
1. Gli impianti fissi di nuova
realizzazione non potranno essere localizzati all'interno dei centri abitati e
nelle aree protette come individuate nell'articolo 10, comma 1, della presente
legge.
2. Gli impianti fissi non
possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio su cui sono
localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto
riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi
stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti
sugli stessi.
Art.
22.
(Autorizzazioni).
1. Gli impianti fissi di nuova
realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune
territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione
nonché ad autorizzazione per l'esercizio dell'impianto stesso.
2. Gli impianti fissi non dotati
di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio
da parte del comune territorialmente competente.
3. I comuni, valutati i
requisiti di cui all'articolo 21, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio
dell'impianto fisso previa acquisizione per gli impianti di nuova realizzazione
di parere consultivo del servizio difesa del suolo della regione
territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con
l'impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti
federazioni sportive del CONI.
4. I comuni devono annualmente
verificare la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 21 e, in caso del
loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa
autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso.
Capo
VI
SANZIONI
Art.
23.
(Vigilanza).
1. Sono incaricati di vigilare
sull'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di
polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei
comuni.
2. Le funzioni relative
all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 24 sono
attribuite alle province.
Art.
24.
(Sanzioni).
1. La circolazione in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione da lire
100.000 a lire 600.000.
2. La circolazione in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, lettera a), è soggetta alla
sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo diversa previsione del
provvedimento regionale istituente il vincolo.
3. La circolazione in violazione
della disposizioni di cui al precedente articolo 5, lettera b), è
sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 7 è sanzionata ai sensi del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il
limite o uso di gomme non omologate per la circolazione stradale è previsto il
fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992.
5. La circolazione in violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione da lire
100.000 a lire 600.000. Se la circolazione è avvenuta nelle aree indicate
all'articolo 10, comma 1, la sanzione è raddoppiata.
6. L'organizzazione e
l'effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le
prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La sanzione è raddoppiata se la gara ha
comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree
comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
7. Le stesse sanzioni di cui al
presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni
aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dieci
veicoli motorizzati.
8. L'esercizio di impianti fissi
senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da
parte di terzi, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire
6.000.000, fatto salvo quanto previsto dalla legge penale.
9. Se l'esercizio abusivo di cui
al comma 8 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è
triplicata.
10. L'area su cui insiste
l'impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.
Stampato tratto dal sito www.camera.it
( http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk2500/articola/2014.htm
)
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