HOME PAGE

INFORMAZIONI I MATERIALI

I PERCORSI PROVATI

LINK MERCATINO

LE MOTO DA CONSIGLIARE

LE FOTO FORUM

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 2014


PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI NARDO, CIMADORO

Disciplina della circolazione motorizzata su strade

a fondo naturale e della circolazione fuoristrada

Presentata il 26 luglio 1996


 

PROGETTO DI LEGGE - N. 2014

 



        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone una più attenta definizione delle esistenti tipologie di strade a fondo naturale e del concetto di fuoristrada, nonché delle tipologie di circolazione che possono insistere su tali aree. Riprendendo gli studi della "Commissione per la sicurezza stradale e la tutela dei diritti dei motociclisti", esso intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e "fuoristrada" che, pur interessando un numero limitato di utenti, è settore caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni. Tra i motivi che impongono un intervento legislativo di riordino possiamo citare i seguenti:

                a) insufficienza della legislazione regionale vincolistica, che, oltre a prescindere da una esatta definizione di circolazione fuoristrada, spesso ha adottato a proprio presupposto concettualizzazioni in parte confliggenti con i princìpi in tema di strade accolti dal vigente codice della strada;

                b) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell'ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da eventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuoristrada.
        Necessità, inoltre, della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle risorse viarie territoriali tra i vari ambiti di utilizzazione proponibili (con particolare riferimento a quelli lavorativi e turistici nelle loro diverse forme);

                c) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione in questione effettuata per fini sportivi e ricreativi.
        Da un lato, infatti, appare degna di tutela l'attività sportiva fuoristradistica, che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell'ambito delle competenti federazioni sportive CONI e che ancora di recente ha portato all'Italia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale. Dall'altro occorre ovviare ad una illegalità di comportamenti diffusa creatasi in certe zone a cagione di legislazioni regionali eccessivamente vincolistiche;

                d) necessità di rispettare le prerogative delle Regioni e degli altri enti territoriali minori in tema di viabilità;

                e) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale a rischio di depauperamento per disuso, salvo che nelle aree a forte vocazione turistica;

                f) è infine viva l'esigenza di accrescere la riconoscibilità per gli utenti delle prescrizioni poste alla circolazione in questione, anche al fine di limitare le difficoltà di interpretazione e il conseguente aumento della contenziosità, nonché l'esigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre, sia ai privati che agli enti territoriali, eccessivi oneri burocratici per la identificazione e la certificazione dei percorsi.

        Entrando nel dettaglio, il capo primo riporta i princìpi generali e le definizioni.
        Il capo secondo disciplina la circolazione sulle strade a fondo naturale.
        Il capo terzo disciplina la circolazione fuoristrada.
        Il capo quarto regolamenta lo svolgimento di gare e manifestazioni.
        Il capo quinto definisce gli impianti fissi.
        Al capo sesto sono riportate le sanzioni.

 

Stampato tratto dal sito www.camera.it ( http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk2500/relazion/2014.htm )


Tessto e Articoli


 

PROPOSTA DI LEGGE

 

Capo I

 

PRINCI'PI GENERALI E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

 

(Finalità).


        1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada, intende contribuire a tutelare e conservare il territorio, a valorizzare il patrimonio ambientale, nonché, nel rispetto dei preminenti interessi ora indicati, a garantire la libertà di circolazione e a promuovere l'attività sportiva e ricreativa esercitata tramite la circolazione sulle aree in questione.

Art. 2.

 

(Definizione di strade a fondo

naturale e di fuoristrada).


        1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 e all'articolo 3 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono strade a fondo naturale quelle aree di uso pubblico che, pur non essendo ricoperte da superfici artificiali levigate predisposte al fine della miglior circolazione dei mezzi motorizzati, e indipendentemente da qualsiasi elencazione ufficiale di strade, sono destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
        2. Le strade a fondo naturale sono soggette alle norme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e sono ai fini della presente legge classificate in:

                a) carrarecce (o sterrate), che sono strade caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato, nonché dalla regolarizzazione del fondo e dalla ampiezza media di minimo due metri, atte a permettere il transito di veicoli aventi almeno la dimensione di carri a quattro ruote;

                b) tratturi, che sono strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, ma il cui tracciato è il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o animali;

                c) mulattiere, che sono strade caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato, nonché dalla regolarizzazione del fondo e dalla ampiezza media tra uno e due metri, atte a permettere il transito di animali da soma o di veicoli a due ruote;

                d) piste di esbosco o viali tagliafuoco, che sono a seconda delle dimensioni strade carrarecce o mulattiere destinate al transito di servizio nelle aree boschive;

                e) sentieri, che sono o strade caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del tracciato ma dalla ampiezza media inferiore al metro o strade di dimensione inferiore ai tratturi il cui tracciato è il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di animali o pedoni.

        3. Ai fini della presente legge la larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell'area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell'area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli od animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.
        4. Ai fini della presente legge ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita "fuoristrada".

Art. 3.

 

(Tipologia della circolazione

motorizzata su strade

a fondo naturale o fuoristrada).


        1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale può essere esercitata per ragioni di servizio, di lavoro o per attività sportiva, ricreativa e di comunicazione.
        2. Ai fini della presente legge i tipi di circolazione di cui al comma 1 sono così definiti:

                a) circolazione esercitata per ragioni di servizio, quella effettuata nell'esercizio delle loro funzioni dagli appartenenti alle Forze armate e alle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;

                b) circolazione esercitata per ragioni di lavoro, quella effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell'approntamento e manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;

                c) circolazione effettuata per comunicazione o per l'esercizio di attività sportive o ricreative, ogni altro tipo di circolazione.

        3. L'attività ricreativa esercitata mediante la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale è definita: "escursionismo motorizzato".
        4. L'attività sportiva esercitata mediante la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale è definita: "rally" o "enduro".
        5. L'attività sportiva o ricreativa esercitata mediante la circolazione fuoristrada è definita: "trial".
        6. L'attività sportiva o ricreativa esercitata mediante la circolazione motorizzata fuoristrada in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi destinati a tale scopo è definita: "cross".

Capo II

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

SULLE STRADE A FONDO NATURALE

 

Art. 4.

 

(Circolazione su strade

a fondo naturale).


        1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale, per la quale ove compatibili sono applicabili le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ammessa nel rispetto delle oggettive compatibilità di destinazione di uso generale dei singoli tipi di strade. Conseguentemente, salvo le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge:

                a) su carrarecce e tratturi è ammesso il transito di motoveicoli ed autoveicoli il cui asse non sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada e la cui massa limite calcolata ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 non sia superiore a tre tonnellate. Non è ammesso il transito di veicoli motorizzati aventi dimensioni maggiori;

                b) sulle mulattiere è ammesso il transito dei ciclomotori e dei motocicli, e non è ammesso il transito di altri tipi di veicoli motorizzati;

                c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati.

        2. Ai fini della disciplina delle deroghe ai divieti di circolazione previsti dalla presente legge i sentieri sono assimilati a percorsi fuoristrada.
        3. La circolazione per ragioni di servizio è sempre ammessa.
        4. L'autorizzazione alla circolazione per ragioni di lavoro è implicita nell'autorizzazione all'esecuzione del lavoro.

Art. 5.

 

(Ulteriori limiti alla circolazione

su strade a fondo naturale).


        1. Le regioni sono abilitate a stabilire ulteriori limitazioni anche di carattere generale alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale sulle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:

                a) parchi nazionali;

                b) parchi regionali;

                c) parchi urbani;

                d) zone soggette a vincolo archeologico ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089.

        2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale.
        3. E' fatta salva la possibilità per gli enti proprietari delle strade di introdurre ulteriori vincoli alla circolazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, purché con provvedimento specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.
        4. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.

Art. 6.

 

(Vincoli parziali).


        1. Nell'esercizio dei poteri di vincolo previsti o richiamati dall'articolo 5 i competenti enti territoriali possono con provvedimento congruamente motivato:

                a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo delle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

                b) limitare la circolazione in determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione;

                c) subordinare il permesso di circolazione al possesso da parte dei conducenti di apposita licenza rilasciata dalle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), avuto riguardo alle difficoltà di percorrenza e alla capacità tecnica di sopportazione del traffico delle strade interessate.

Art. 7.

 

(Caratteristiche dei veicoli

ammessi alla circolazione

su strade a fondo naturale).


        1. I veicoli ammessi alla circolazione su strade a fondo naturale devono rispondere a tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la circolazione su ogni tipo di strada.
        2. In ogni caso, per i veicoli ammessi alla circolazione ai sensi del comma 1, la rumorosità dello scarico non potrà superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici dovranno essere omologati per la circolazione stradale.

Art. 8.

 

(Segnaletica).


        1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale.
        2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati sono autorizzati ad apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare

lo sviluppo delle strade su cui è ammessa la circolazione.

 

Capo III

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

FUORISTRADA

 

Art. 9.

 

(Circolazione fuoristrada).


        1. Salvo le deroghe previste dalla presente legge e salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro e di servizio, disciplinata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 4, non è ammessa la circolazione ed il parcheggio fuoristrada di veicoli motorizzati.

Art. 10.

 

(Deroghe al divieto di circolazione

fuoristrada).


        1. La circolazione motorizzata su aree private, se autorizzata dal detentore del fondo, è ammessa ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1947.
        2. Gli enti proprietari delle aree e, nelle zone non classificate montane, le comunità montane laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono:

                a) individuare aree in cui sia autorizzata stabilmente anche la circolazione sui sentieri;

                b) autorizzare la circolazione su determinati percorsi anche in fuoristrada altrimenti preclusi;

                c) autorizzare la circolazione su delimitate aree fuoristrada.

        3. Le autorizzazioni concesse possono anche essere parziali o condizionate in applicazione dell'articolo 6, e contenere ulteriori regolamentazioni della circolazione.
        4. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuoristrada.
        5. Ove ammessa, salvo che negli impianti fissi autorizzati ai sensi della presente legge, la circolazione fuoristrada e sui sentieri è sottoposta alle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 11.

 

(Condizioni).


        1. Gli enti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), potranno rilasciare le autorizzazioni previste ai sensi della medesima norma solo nel caso che la circolazione motorizzata così ammessa non comprometta la tutela dell'equilibrio ambientale e la salvaguardia del territorio nelle aree interessate.
        2. Gli stessi enti dovranno, per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, preliminarmente chiedere parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e dell'ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimentale delle foreste.
        3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno, comunque, riguardare le aree indicate dal precedente articolo 10 comma 1.

Art. 12.

 

(Procedure).


        1. Gli enti di cui all'articolo 10, comma 2, potranno agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del CONI o loro affiliati.
        2. L'istanza di cui al comma 1 potrà essere presentata in carta libera, con copia da inviarsi, a cura dell'ente territoriale ricevente, al servizio difesa del suolo della regione territorialmente competente. L'istanza dovrà contenere l'individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1 :10.000 nonché relazione descrittiva degli stessi.

        3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, non venga emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato, in relazione alle finalità della presente legge, l'istanza stessa dovrà intendersi automaticamente accolta.
        4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall'ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
        5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di quindici giorni dalla loro deliberazione durante il quale estratto del provvedimento o dell'istanza, nel caso di cui al comma 2, contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessate, dovrà essere affisso all'albo dei comuni interessati al provvedimento.
        6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportate le strade, i percorsi e le aree interessate dai provvedimenti.
        7. Ove richiesti e salvo il caso di indisponibilità di aree non ricomprese in quelle protette, come richiamate dall'articolo 10, comma 1, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro centottanta giorni all'indicazione di percorsi od aree idonee alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada.

Art. 13.

 

(Caratteristiche dei veicoli ammessi

alla circolazione fuoristrada).


        1. Ai veicoli ammessi alla circolazione fuoristrada, salvo che in impianti fissi autorizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

Art. 14.

 

(Segnaletica).


        1. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati sono autorizzati ad apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo degli itinerari e la consistenza delle aree in cui è ammessa la circolazione.

Capo IV

 

GARE E MANIFESTAZIONI

 

Art. 15.

 

(Gare e manifestazioni interessanti strade a fondo

naturale su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore,

o aree private escluse quelle indicate dall'articolo 10, comma

1).


        1. Le gare e manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strada a fondo naturale su cui la circolazione è ammessa, o sulle aree private escluse quelle indicate dall'articolo 10, comma 1, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge od emanati in forza di essa.
        2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 16.

 

(Gare e manifestazioni interessanti strade a fondo

naturale soggette a divieti

di circolazione).


        1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi di difesa del suolo e dei competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste, possono autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore ai sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell'ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 5 e 6.
        2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 17.

 

(Gare e manifestazioni interessanti sentieri, percorsi

fuoristrada ed aree fuoristrada su cui la circolazione e

ammessa ai sensi

dell'articolo 10, comma 2).


        1. Gli enti proprietari delle relative aree, raccolto il parere consultivo del competente ispettorato ripartimentale delle foreste, possono autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni sui sentieri, sui percorsi fuoristrada e sulle aree fuoristrada individuate ai sensi del precedente articolo 10, comma 2.
        2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 18.

 

(Gare e manifestazioni interessanti sentieri ed aree

fuoristrada su cui la circolazione non è ammessa).


        1. Gli enti proprietari delle relative aree, rispettate le condizioni di cui all'articolo 11, possono autorizzare, non più di due volte all'anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, lo svolgimento di gare o manifestazioni sui sentieri, sui percorsi fuoristrada e sulle aree fuoristrada non già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
        2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 19.

 

(Garanzie).


        1. L'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 è subordinata alla stipula da parte dei promotori della gara o della manifestazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni.
        2. Il contratto di assicurazione di cui al comma 1 dovrà altresì coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.

Capo V

 

IMPIANTI FISSI

 

Art. 20.

 

(Definizione).


        1. E' definito impianto fisso quell'area fuoristrada che è permanentemente adibita alla circolazione in circuito per motivi sportivi e ricreativi di veicoli motorizzati.
        2. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.

Art. 21.

 

(Condizioni).


        1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non potranno essere localizzati all'interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate nell'articolo 10, comma 1, della presente legge.
        2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l'assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti sugli stessi.

Art. 22.

 

(Autorizzazioni).


        1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione nonché ad autorizzazione per l'esercizio dell'impianto stesso.
        2. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all'esercizio da parte del comune territorialmente competente.
        3. I comuni, valutati i requisiti di cui all'articolo 21, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso previa acquisizione per gli impianti di nuova realizzazione di parere consultivo del servizio difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l'impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
        4. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui all'articolo 21 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all'esercizio dell'impianto fisso.

Capo VI

 

SANZIONI

 

Art. 23.

 

(Vigilanza).


        1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni.
        2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 24 sono attribuite alle province.

Art. 24.

 

(Sanzioni).


        1. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetta alla sanzione da lire 100.000 a lire 600.000.
        2. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, lettera a), è soggetta alla sanzione da lire 200.000 a lire 1.200.000, salvo diversa previsione del provvedimento regionale istituente il vincolo.
        3. La circolazione in violazione della disposizioni di cui al precedente articolo 5, lettera b), è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 è sanzionata ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite o uso di gomme non omologate per la circolazione stradale è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
        5. La circolazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 è soggetta alla sanzione da lire 100.000 a lire 600.000. Se la circolazione è avvenuta nelle aree indicate all'articolo 10, comma 1, la sanzione è raddoppiata.
        6. L'organizzazione e l'effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
        7. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dieci veicoli motorizzati.
        8. L'esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l'acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000, fatto salvo quanto previsto dalla legge penale.
        9. Se l'esercizio abusivo di cui al comma 8 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
        10. L'area su cui insiste l'impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.

 

Stampato tratto dal sito www.camera.it ( http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk2500/articola/2014.htm )

 

indietro