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Art. 1 - E' costituita in San Benedetto dei Marsi l'Associazione dal titolo
"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI San Benedetto dei Marsi' con sede
in San Benedetto dei Marsi alla via Vittorio Veneto, Diocesi dei Marsi.
Art. 2 - La Misericordia di san Benedetto dei Marsi é sodalizio
di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle
opere, in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo
alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della
Chiesa cattolica Apostolica Romana,l`Associazione ha durata illimitata
, non ha fini di lucro,ha strutture ed organizzazione democratiche.
Art. S - La Misericordia di San Benedetto dei Marsi é costituita
agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art.
18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e
seguenti del vigente codice Civile.La Misericordia é, secondo L'ordinamento
canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni
298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritte canonico.
Art, 4 - scopo della Confraternita é l'esercizio volontario, per
amore di dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e
spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità
, sia in sede locale che nazionale ed internazionale anche in collaborazione
con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, La Confraternita
potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana
carità suggerite dalle circoste e rendersene partecípe impegnandosi
così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e
delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei
propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla
vita,alla salute,alla dignità umana nell'ambito di un nuovo progetto
di crescita civile della socie a misura d'uomo
Art, 5 -La Confraternita provvede alla attivazione della coscienza civica
e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituali
e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento
tecnico-sanitario dei confratelli,con corsi di istruzione teorico-pratici,
e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Art. 6 Per l'espletamento delle proprie attività la confraternita
potrà costituire apposite sezioni. previa autorizzazione.La
creazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti
locali secondo la normativa Nazionale e Regionale localmente vigente.
Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento, regolamentato
da specifiche norme attuazione e funzionamento all’uopo emanate
dal Magistrato della Confraternita .
Art. 7— In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa,
la Confraternita mantiene i rapporti con il
Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche e che
attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore”
.
Art. 8 — Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed
è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul
territorio italiano nel modello approvato dal Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato due tralci
di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con
ai lati lettere in gotico “E” ed “M’di colore
giallo (“Fraternita Misericordiae”) .
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale
emblema, senza altre modifiche.
Art. 9 — La divisa dei confratelli è costituita da una veste
nera semplice e breve, con buffa simbolica. Stretta ai fianchi da un cordiglio
con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un
lato e l’irrrnagine della Madonna dall‘altro.
E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose a carattere
funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso di assistenza può
essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con
casacca e pantaloni, secondo modello indicato dalla Confederazione Nazionale
delle Misercordie d ‘Italia.
Art. 10 — La Confraternita per costituirsi ed assumere denominazione
di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede
in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l’affiliazione
alla Confraternita stessa accettandone gli statuti e costituendone, una
volta affiliata, la rappresentanza locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e anninistrativa della
Confraternità, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti
della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei
Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione
stessa nonchè l’impegno di mobilitazione caritativa in caso
di necessi tà .
Art. 11— Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia, la confraternita potrà
aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni solo se siano
conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione
della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non
potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore
di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione
Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo
comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare
ne aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere
di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.
Art. 12— La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per
il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio
irrrnobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte,
contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici
o privati, nonche dall’esercizio di iniziative o altre forme di
entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.
Art. 13— Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti
sono gratuite .
La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi una
oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma
di compenso per il Sodalizio e per l’opera prestata da i Con fratelli.
Art. 14— Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli
in ogni loro prestazione di attività.
E’ fatto espresso divieto per i Confratelli 1'accettare qualsiasi
forma di compenso. .~
Il Confratello di Misericordia riceve dallt assistito la propria ideale
retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con
la espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio
gliene renda merito” . Al solo fine di promuovere una sana emulazione
nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai
confratelli distinzioni aventi puro carattere morale
Art. 15— La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli
organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES
delle Misericordie d’Italia
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo
con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali
coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile
un componente del Magistrato
CapoII
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Art. 16— Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome
tradizionale di ‘Confratello o “Consorelle” ed alimentano
tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e
delle iniziative caritative che sono alla base iStituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
—a) Confratelli aspiranti ;
—b) Confratelli effettivi;
—c) Confratelli sostenitori.
L ‘iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita
della firma di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento deffinitivo
senza essere tenuto a darne motivazione.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo
11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia.possono essere
iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere
fatta mensione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente
articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in
momenti successivi deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della
onf raternita .
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita,
non potrà in nessun caso godere delle comptenze e dei diritti acquisiti
in altra Confraternita.
Art. 17— I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo
le norme di cui agli articoli 16 e 18, intendono far parte della categoria
dei Confratelli effettivi.
L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio
al termine del quale, in presenza della naggiore età e su deliberazione
del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi .
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione
e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato
Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno
diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo ti aspirantato,
accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il
motivo ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di
tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto
di elezione attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente
la Confraternita senza obbliqo di servizio e si impegnano alle contribuzioni
che saranno stabilite per tale categoria .
I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non nanno
diritto di elezione attiva e passiva. Art. 18— Per essere iscritti
alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere
una condotta integra e non aver riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con
la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al
versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato,
secondo la categoria di appartenenza —
Art. 19— Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti
i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità
stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.
Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione
dei Confratelli in vita.
Capo III
DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Art. 20— Gli iscritti alla Confraternita devono
—a) osservare lo statuto, i reciolamenti e le disposizioni emanate
dagli organi della Confraternita,
—b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno
dell’Associazione che nella vita privata;
—o) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito
di umana e cristiana carità;
—d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali
un comportamento corretto e di massima collaborazione ;
—e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare
alle riunioni; partecipare alle iniziative di carattere generale promosse
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Art. 21— I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti
disciplinari previa contestazione scritta dell’addebito, con invito
a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni
a) ammionizione ;
b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c) decadenza;
d) esclusione.
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti
a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) ed) èdemandata
ali’ Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato puà
presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla
comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato
ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per
i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma
cinque e seguenti.
Art. 22— La qualità di iscritto alla Confraternita si perde
per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti ai Magistrato,
in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali
di appartenenza alla Confraternita di cui all’art.18.
Inoltre l’iscritto perde la sua quaità di Confratello qualora,
nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali
previsti dal’art.20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel
pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi . —
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque
grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita
.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la
perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita
. —
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente
dal Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio P
robivi rale .
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione
scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato,
con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni
che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno
rese note alla Assemblea. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato
qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa
nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Magistrato,
con le modalità di cui all'artt. 16 terzo comma, e sulla quale
l’Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale,
l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva
in precedenza.
L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso
ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento
di decadenza o esclusione preso dall’Assemblea. Contro il provvedimento
di esclusione preso dall’Assemblea l’Interessato può
ricorre all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno
in cui gli è stata notificata la deliberazione
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Art. 23— Sono organi della Contraternita:
—a) I'Assemblea;
—b) Il Magistrato;
—c) Il Governatore;
—d) Il Collegio Probivirale;
—e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
Art. 24— L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli
effettivi iscritti al. Sodalizio ed è presieduta dal Governatore
o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal
componente di Magistrato più anziano di età.
Art. 25- L’Assemblea si riunisce in via ordinaria
ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio
consuntivo, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale
da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data
fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luoqo delll'adunanza
in prima ed in seconda convocazione e gli arqomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso
giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali
dell ‘Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal
Segretario e sono inseriti nell’apposito registro —
Art. 26— L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque
periodo e specificatamente:
—a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo
dei Confratelli effettivi,
—b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per
gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità
la convocazione al Magistrato;
—c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie dltalia per problemi inerenti
la Confraternita o per iniziative di carattere generale ;
—d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a). b) e o) il Governatore deve convocare
l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo,
terzo e quarto comma dell’art. 25. —
Art. 27— L’Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli
effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia
almeno il doppio dei componenti il Maqistrato
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro
Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà
essere portatore di più di due deleghe .
Art. 28— L’Assemblea delibera validamente con la metà
più uno dei voti espress i dai presenti. Gli astenuti non si computano
fra i votanti.
I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Reviso ri nelle
delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario
non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono
previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’ art. 46.
Art. 29— L’assemblea ha il compito di:
—a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato
della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita,
svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci
Revisori sull’andamento economico—finanziario ;
—b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato,
adottando ove necessario, le relative delibera zion i ;
—e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il
Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità
di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42 — —
—d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione
Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistarto
di concerto con il Collegio Probivirale
—e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione
del Regolamento Generale di cui all’art.47;
—f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissone
Elettorale, la Conrnissione verifica poteri e stabilire il numero dei
componenti il Magistrato;
—g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli
ai sensi dell’art. 22;
Art. 30— Il Magistrato è l’organo di governo della
Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente
all ‘Assemblea. E’ eletto dall’ Assemblea secondo le
modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42 . —
In particolare:
—a) provvede all’amministrazione della Confraternita i’4,
compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni imobili e
mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
—b) provvede acchè\ non siano in alcun modo cedibili nè
alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè
carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi
alla vita della Confraternita;
—c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice
Governatore, del Segretario e dell’Ammininistratore, nonché
ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento
Generale di cui all’art. 47.L' eventuale nomina del Segretario può
venire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità
di cui
all’ art. 35.; —
—d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente
Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento
del Sodalizio;
—e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione,
al trattamento economjco e di quiescenza del personale dipendente ed adotta
i relativi provvedimenti;
—f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la
determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni
del personale dipendente.
—g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei confratelli
eftettivx, trascorso il periodo di aspirantato di cui all ‘a rt.
17, comma secondo;
—h) assume i provvedimenti disciplinani di sua competenza;
—i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell Assemblea,
—1) delibera sull’accettazone di eredità, con beneficio
di inventano, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone
la prescritta autorizzazione ai competenti organi ; —
—rn) prende in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli artt.
21. comma due e tre, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari
nell’interesse del Sodalizio;
—n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;
—o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione
nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui
la direzione ed il coordinamento sono affidati al correttore ;. —
—
—p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole
della confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria
iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratel li effettivi;
— —q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con
esperti al di fuori degli isctitti alla confraternita, per l’analisi
di determinati problemi o con compiti di consulenza trper i vari settori
di attività nominando un coordinatore fra i. componenti il Magistrato
—r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli
organi giurisdizionali ed armiinistrativi che dinanzi ai Collegi Arbitrali
per tutte le eventuli controversie di interesse della confraternita;
—e) determina l’ammontare della quota associativa annuale
che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della
Confraternita a seconda della categoria di appartene za ;
—t) nomina , nel caso di cui al quinto comma dell.art 35, il Segretario;
—
—u) propone alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento
di distinzioni al merito della carità e del servizio ;
—v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in
atto secondo le disponibilità e possibilità della confraternita
; —
—z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere
che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi
della Confraternita
Art. 31— Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli
effettivi stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non
interiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio
. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.
Per esser eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alj.a data stabilita
per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio
alla categoria dei Confratelli effettivi
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione.
Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché
Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i]. personale dipendente della
Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi
titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono
cariche politiche a qua;
Art. 32— Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché
ogni guai volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia présentata
domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta
e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
o del Presidente del Collegio dei Probivini. L’invito all’adunanza
è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo,
il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno
e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata.
Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può
essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momentose ne ravvisi
la necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza
di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione,
da indire almeno un ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo
dei componenti l’organo.Le deliberazioni concernenti persone sono
adottate a scrutinio segreto. —
Art. 33 --Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima
riunione convocata dopo le elezioni.E’ il capo della Confraternita,
ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza
legale ed i poteri di firma - Rappresenta la Confraternita all’interno
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle
relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore:
a);vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogàtìve
della confraternita e veglia sull’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca 1’assemblea assumendone
in entrambi i casi la Presidenza; c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione. col. Segretario, le carte ed
i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Seqretario e 1’Amministratore, la
tenuta dell’inventano dei beni mobili ed imobii
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia agli effetti di ogni evento che conci
gli l’interessamento della Confederazione ;.
g) prende ogni prov~’edirnento d’urgenza anche se non contemplato
nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche
di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato
nella prima riunione suecessiva al provvedimento; — -—
Art. 34— Il Vice—Governatore è eletto dal Magistrato
nellasua prima riunione convocata dopo le elezioni. --Coadiuva, indipendentemente
da sue specifiche funzioni, il Governatore e le sostituisce, anche legalmente,
in caso di una sua assenza o impedito.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compitiche il
Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Art.35— Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima
riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell’assemblea e di tutte le commissioni
o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’art. 30 .E’
consegnatario dei documenti e dell’archivio della confraternita;
cura la corrispondenza insieme al Governatore con il. quale collabora
alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’ art. 33
--
Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità
e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità
del servizio di segreteria.
Il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti
della confraternita nel qualcaso ne dovrà essere tenuto conto ai
fini della composizione del Magistrato;
In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente
con voto consultivo. Art. 36— L’Ammininistratore è
eletto dal Magistrato nella sua prima riunone convocata dopo le elezioni.
Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario. la parte
aministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando
i relativi documenti.Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla
regolavo tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci
da sottopor re al Magistrato.
Art. 37— Tutti gli incarichi degli organi sociali
durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali
sono rieleggihili . —————— —-
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componenti succede il
primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è
avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima
riunione successiva dell’organo demandata alla sua nomina. —
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano li carica per
la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente
in incarichi specifici a lui affidati ..
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive
risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico
e quindi sostituiti.
Art. 38— Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri
eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt.
28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del
corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all a Confraternita .
Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme
di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo
interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual
volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta
all’anno per la verifica dell’andamento della Con fraterni
ta.
In particolare:
a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti
da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti,
sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti
disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi ;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta
e motivata, il Magistrato della Confraternita; e) sostituisce l’opera
del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito
eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse
non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità
di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di
cui all ‘art. 48 comma 1 e 2.— I membri del Collegio possono
essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e
non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, nè
nel Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti,
fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo
che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente
con pronunce motivate.
art. 39 — Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da
tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea -fra
i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41
e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali
per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono
le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento
dei membri effettivi.
Il collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo
interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dovrà essere iscritto nell’albo dei dottori
comercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori
ufficiali dei conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente
eletti nel Magistrato, nè nel Collegio Probivirale.
I1’Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verif ica
dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i:
presenti.
I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato,
ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra
cui il Presidente.
art. 40 — L’Assistente Ecclesiastico o “Correttore”
è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio
su proposta del Magistrato
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della
Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e
la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche ttraverso corsi
di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore”
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
L e deliberazioni che investono l’indirizzo morale o religioso della
Confraternita, per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole
del “Correttore”.
Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all’Assemblea con voto
deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dai Collegio Nazionale
dei “Correttori” organo della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità
e del servizio per i Confratelli.
Art. 41 La Conmnissione Elettorale è eletta dall’ Assemblea
nella riunione che precede ogni quadriennio.
E composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria
degli effettivi ed ha il compito di:
—a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente
ed il Segretario;
—b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del
Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi
da eleggere;
—c) verificare l’adozione da parte dell Assemblea della deliberazione
per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai
requisiti previsti all’art. 31, primo comma;
—d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l’elezione
del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
—e) redigere la lista di sette Confratelli per l’elezione
del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti
sindaci effettivi, mentre il quarto ed il. quinto saranno eletti sindaci
supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo,
il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio; Ogni Confratello,
o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale
proposte di candidature nei termini che la stessa Conmissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Corrnissione Elettorale sono presentate al
Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione
dell’Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata
almeno venti giorni prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Coirmissione dovrà tener conto -delle
norme di cui al precedente art. 31.
Art. 42 — Le liste predisposte dalla Conmissione Elettorale non
sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà
esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi
nella citata lista.
Ogni elettore puà esprimere la sua preferenza per un massimo di
tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori
dei Conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili
per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che
avranno riportato il maggior numero dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore
anzianità di iscrizione alla Confraternità.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello
più anziano di età; successivamente si procederà
al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto
nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla
categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle .
Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella
sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli. eletti entro
sette giorni e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o
per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati
nel termine perentorio di tre giorni;
La CorrrflissiOne Elettorale si esprimera sui ricorsi prima dell' insediamento
dei nuovi organi. — -
Art. 43 — La commissione verifica poteri è eletta dall’Assemblea
nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre membri
scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi
e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per lAssemblea per
il rinnovo delle cariche.
Svolge i seguenti compiti:
—a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
—b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto
ed il tI-tolo di partecipazione all’Assemblea;
—c) accerta la regolarità delle deleghe;
—d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà
trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per
il rinnovo delle carithe.
Art. 44 I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica
Poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun
modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli
organi della Confraternita, nè essere votati fuori-lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni. di cui al
precedente comma saranno annullate.
Art. 45 — Tutte le cariche elettive sono gratuite perché
assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio
del volontariato che è alla base dello spiritodella Confraternita;
I Confratelli, eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da
loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e
civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti
degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità
tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la
carica.
Art. 46 — La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato
secondo la norma di cui all’art. 30 punto p). è presentata
al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli
effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti;
La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri
in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia per il proprio assenso. Dopo aver esaminato
la proposta ed aver acquisito lassenso scritto della Confederazione, il
Governatore convoca l’Assernblea straordinaria con specifica indicazione
all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta
proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti
formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art.
25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà
pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo
di convocazione, del che sarà data certificazìone dell’avvenuto
adempimento da parte del Governatore e del Segretario.L’avviso dovrà
essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà
partecipare all’Assemblea.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo
assenso della Confederazione Nazionale delleMisericordie d’ Italia.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti,
gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia
della Confraternita e le garanzie delle essenzialità delta sua
vita associativa.
Art. 47 — L’Assemblea approva, a completamento delle norme
del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito
il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre
con le modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento
Generale’ riformabili con provvedimento stesso Magistrato.
Art. 48 In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che
non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle
sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado
di provvedere in merito, o sia andata deserta e non possano operare gli
organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art.
37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale
situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della
normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio
dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
La Confederazione, accertate le condizioni di anomalità ed esperito
inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa,
nomina un Corrmissario Straordinario che provvede al solo compimento degli
atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria armìinistrazione,
nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per
la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere incarica
per più di sei mesi..
ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea
stessa rimanga priva di esiti, il Corrrnissario Straordinario provvede
alla denuncia della situazione all Autorità Regionale ai sensi
dell’art. 27, ultimo comma C.C, nonché al Presidente del
Tribunale competente ai sensi dell‘art. 11 delle disposizioni di
attuazione dei C.C,
Art. 49 — La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera
assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità
del suo funzionamento e fino a quanto non rimanga un numero di Confratelli
tali da svolgere, anche in parte , opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’ Assemblea straordinaria
da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario
Straordinario di cui all ‘articolo 48.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le
speciali modalità di convocazione, di presenza di confratelli effettivi
e della speciale maggioranza di cui all’Art:. 21, terzo comma C.C,
(tre quarti degli associati dovrà anche essere rivolto tempestivo
invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’ Italia,
che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere
il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto
per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori
preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla
Confraternita.
Art. 50 — A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita
sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione
cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della
Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia, a cui la Confraternita è associata. Art. 51 —
Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte
dell’autorità arrninistrativa, il Governatore della Confraternita
di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto,
sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le
modifiche che si rendessero indispensabili, salvaquardando i principi
ispiratori della Confraternita di Misericordia.
Art. 52 — Per le materie non contemplate nel presente Statuto si
osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti,
dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Firmato:
(....Omissis)
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