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COSTITUZIONE - NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA


Art. 1 - E' costituita in San Benedetto dei Marsi l'Associazione dal titolo "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI San Benedetto dei Marsi' con sede in San Benedetto dei Marsi alla via Vittorio Veneto, Diocesi dei Marsi.
Art. 2 - La Misericordia di san Benedetto dei Marsi é sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere, in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa cattolica Apostolica Romana,l`Associazione ha durata illimitata , non ha fini di lucro,ha strutture ed organizzazione democratiche.
Art. S - La Misericordia di San Benedetto dei Marsi é costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente codice Civile.La Misericordia é, secondo L'ordinamento canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritte canonico.
Art, 4 - scopo della Confraternita é l'esercizio volontario, per amore di dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità , sia in sede locale che nazionale ed internazionale anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circoste e rendersene partecípe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita,alla salute,alla dignità umana nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della socie a misura d'uomo
Art, 5 -La Confraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituali e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli,con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Art. 6 Per l'espletamento delle proprie attività la confraternita potrà costituire apposite sezioni. previa autorizzazione.La creazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa Nazionale e Regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche norme attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita .
Art. 7— In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il
Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche e che attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore” .
Art. 8 — Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dal Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato due tralci di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati lettere in gotico “E” ed “M’di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”) .
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.
Art. 9 — La divisa dei confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica. Stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l’irrrnagine della Madonna dall‘altro.
E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose a carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso di assistenza può essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca e pantaloni, secondo modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misercordie d ‘Italia.
Art. 10 — La Confraternita per costituirsi ed assumere denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l’affiliazione alla Confraternita stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e anninistrativa della Confraternità, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa nonchè l’impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessi tà .
Art. 11— Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, la confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare ne aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.
Art. 12— La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio irrrnobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonche dall’esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.
Art. 13— Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite .
La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi una oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l’opera prestata da i Con fratelli.
Art. 14— Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.
E’ fatto espresso divieto per i Confratelli 1'accettare qualsiasi forma di compenso. .~
Il Confratello di Misericordia riceve dallt assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con la espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito” . Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale
Art. 15— La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato

 

sopra capo3 capo4

CapoII



REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Art. 16— Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di ‘Confratello o “Consorelle” ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base iStituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
—a) Confratelli aspiranti ;
—b) Confratelli effettivi;
—c) Confratelli sostenitori.
L ‘iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento deffinitivo senza essere tenuto a darne motivazione.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli, riuniti in un’unica grande famiglia.possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta mensione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della onf raternita .
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle comptenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.
Art. 17— I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 16 e 18, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.
L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della naggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi .
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato
Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo ti aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di elezione attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbliqo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria .
I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non nanno diritto di elezione attiva e passiva. Art. 18— Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza —
Art. 19— Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.
Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

sopra capo2 capo4

Capo III



DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Art. 20— Gli iscritti alla Confraternita devono
—a) osservare lo statuto, i reciolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita,
—b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno dell’Associazione che nella vita privata;
—o) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
—d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione ;
—e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni; partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Art. 21— I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari previa contestazione scritta dell’addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni
a) ammionizione ;
b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c) decadenza;
d) esclusione.
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) ed) èdemandata ali’ Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato puà presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.
Art. 22— La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti ai Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all’art.18.
Inoltre l’iscritto perde la sua quaità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dal’art.20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi . —
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita .
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita . —
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio P robivi rale .
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note alla Assemblea. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'artt. 16 terzo comma, e sulla quale l’Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.
L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza o esclusione preso dall’Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea l’Interessato può ricorre all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione


CAPO IV


ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Art. 23— Sono organi della Contraternita:
—a) I'Assemblea;
—b) Il Magistrato;
—c) Il Governatore;
—d) Il Collegio Probivirale;
—e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
Art. 24— L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al. Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Art. 25- L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luoqo delll'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli arqomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell ‘Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito registro —
Art. 26— L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:
—a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli effettivi,
—b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
—c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie dltalia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale ;
—d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a). b) e o) il Governatore deve convocare l’Assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 25. —
Art. 27— L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Maqistrato
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di due deleghe .
Art. 28— L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espress i dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Reviso ri nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’ art. 46.
Art. 29— L’assemblea ha il compito di:
—a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corre­dato della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita, svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci Revisori sull’andamento economico—finanziario ;
—b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative delibera zion i ;
—e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42 — —


—d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistarto di concerto con il Collegio Probivirale
—e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione del Regolamento Generale di cui all’art.47;
—f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissone Elettorale, la Conrnissione verifica poteri e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
—g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell’art. 22;
Art. 30— Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all ‘Assemblea. E’ eletto dall’ Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42 . —
In particolare:
—a) provvede all’amministrazione della Confraternita i’4, compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni imobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
—b) provvede acchè\ non siano in alcun modo cedibili nè alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
—c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell’Ammininistratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all’art. 47.L' eventuale nomina del Segretario può venire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità di cui
all’ art. 35.; —
—d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
—e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione, al trattamento economjco e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
—f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente.
—g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei confratelli eftettivx, trascorso il periodo di aspirantato di cui all ‘a rt. 17, comma secondo;
—h) assume i provvedimenti disciplinani di sua competenza;
—i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell Assemblea,
—1) delibera sull’accettazone di eredità, con beneficio di inventano, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi ; —
—rn) prende in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21. comma due e tre, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio;
—n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;
—o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al correttore ;. — —
—p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei confratel li effettivi; — —q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli isctitti alla confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza trper i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i. componenti il Magistrato
—r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed armiinistrativi che dinanzi ai Collegi Arbitrali per tutte le eventuli controversie di interesse della confraternita;
—e) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartene za ;
—t) nomina , nel caso di cui al quinto comma dell.art 35, il Segretario; —
—u) propone alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio ;
—v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della confraternita ; —
—z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita
Art. 31— Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non interiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio . Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.
Per esser eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alj.a data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione. Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i]. personale dipendente della Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qua;
Art. 32— Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni guai volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia présentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente del Collegio dei Probivini. L’invito all’adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può
essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momentose ne ravvisi la necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l’organo.Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. —
Art. 33 --Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.E’ il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma - Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore:
a);vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogàtìve della confraternita e veglia sull’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca 1’assemblea assumendone in entrambi i casi la Presidenza; c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione. col. Segretario, le carte ed i registri sociali;
e) cura, congiuntamente con il Seqretario e 1’Amministratore, la tenuta dell’inventano dei beni mobili ed imobii
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che conci
gli l’interessamento della Confederazione ;.
g) prende ogni prov~’edirnento d’urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione suecessiva al provvedimento; — -—
Art. 34— Il Vice—Governatore è eletto dal Magistrato nellasua prima riunione convocata dopo le elezioni. --Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Governatore e le sostituisce, anche legalmente, in caso di una sua assenza o impedito.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compitiche il Magistrato riterrà opportuno affidargli.
Art.35— Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell’assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’art. 30 .E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il. quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell’ art. 33 --
Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria.
Il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della confraternita nel qualcaso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della composizione del Magistrato;
In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente con voto consultivo. Art. 36— L’Ammininistratore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunone convocata dopo le elezioni. Cura, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario. la parte aministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolavo tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottopor re al Magistrato.

Art. 37— Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggihili . —————— —-
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componenti succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandata alla sua nomina. —
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano li carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati ..
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.
Art. 38— Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all a Confraternita . Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Con fraterni ta.
In particolare:
a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi ;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita; e) sostituisce l’opera del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all ‘art. 48 comma 1 e 2.— I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, nè nel Collegio dei Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.
art. 39 — Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea -fra i Confratelli effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali
per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
Il collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dovrà essere iscritto nell’albo dei dottori comercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, nè nel Collegio Probivirale.
I1’Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verif ica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i:
presenti.
I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.
art. 40 — L’Assistente Ecclesiastico o “Correttore” è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche ttraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
L e deliberazioni che investono l’indirizzo morale o religioso della Confraternita, per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del “Correttore”.
Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo e alle riunioni eventualmente indette dai Collegio Nazionale dei “Correttori” organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.
Art. 41 La Conmnissione Elettorale è eletta dall’ Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
E composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:
—a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;
—b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
—c) verificare l’adozione da parte dell Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all’art. 31, primo comma;
—d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
—e) redigere la lista di sette Confratelli per l’elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il. quinto saranno eletti sindaci supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio; Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Conmissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Corrnissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno venti giorni prima della data fissata.
Per la stesura delle liste la Coirmissione dovrà tener conto -delle norme di cui al precedente art. 31.
Art. 42 — Le liste predisposte dalla Conmissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista.
Ogni elettore puà esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternità.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno dichiarate nulle .
Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli. eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni;
La CorrrflissiOne Elettorale si esprimera sui ricorsi prima dell' insediamento dei nuovi organi. — -
Art. 43 — La commissione verifica poteri è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per lAssemblea per il rinnovo delle cariche.
Svolge i seguenti compiti:
—a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
—b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed il tI-­tolo di partecipazione all’Assemblea;
—c) accerta la regolarità delle deleghe;
—d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle carithe.
Art. 44 I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita, nè essere votati fuori-lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni. di cui al precedente comma saranno annullate.
Art. 45 — Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spiritodella Confraternita;
I Confratelli, eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
Art. 46 — La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all’art. 30 punto p). è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti;
La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per il proprio assenso. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito lassenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l’Assernblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art. 25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazìone dell’avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all’Assemblea.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delleMisericordie d’ Italia.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità delta sua vita associativa.
Art. 47 — L’Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale’ riformabili con provvedimento stesso Magistrato.
Art. 48 In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 37 comma e), il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
La Confederazione, accertate le condizioni di anomalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Corrmissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria armìinistrazione, nonché alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.
Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere incarica per più di sei mesi..
ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Corrrnissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all Autorità Regionale ai sensi dell’art. 27, ultimo comma C.C, nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell‘art. 11 delle disposizioni di attuazione dei C.C,
Art. 49 — La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quanto non rimanga un numero di Confratelli tali da svolgere, anche in parte , opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’ Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all ‘articolo 48.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all’Art:. 21, terzo comma C.C, (tre quarti degli associati dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’ Italia, che interverrà all’Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Art. 50 — A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, a cui la Confraternita è associata. Art. 51 — Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’autorità arrninistrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaquardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.
Art. 52 — Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Firmato:
(....Omissis)

 

 

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