Appendice 6

Progetto di D. L. della R. S. I. riguardante gli ebrei

 

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

VISTO il decreto in data odierna sulla definizione e differenziazione razziale; SULLA PROPOSTA dell'Ispettore Generale per la razza,

DECRETA:

Art. 1. I cittadini italiani di sangue straniero o meticci non possono prestare servizio militare in pace o in guerra.

Art. 2. I cittadini italiani di sangue straniero o meticci sono esclusi da qualsiasi attività politica.

Art. 3. Non possono avere alle proprie dipendenze persone di sangue straniero o meticci:

a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) le Amministrazioni delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti e aziende amministrati e mantenuti col concorso delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro consorzi;

c) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;

d) le Amministrazioni degli enti parastatali, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, degli enti e istituti di diritto pubblico anche se autonomi;

e) le Amministrazioni di aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla lettera precedente o che ottengano da essi, in misura prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società il cui capitale sia costituito, almeno per metà, con la partecipazione dello Stato;

f) le Amministrazioni delle banche e delle imprese di assicurazione di qualsiasi specie.

Art. 4. I cittadini italiani di sangue straniero o meticci non possono:

a) esercitare l'ufficio di tutore o custode di minori o di incapaci di sangue italiano;

b) essere proprietari di terreni e fabbricati urbani;

c) essere proprietari in tutto o in parte o gestori a qualsiasi titolo, di aziende di qualsiasi natura e consistenza, né avere di tali aziende la direzione, né assumervi l'ufficio di amministratore o di sindaco;

d) ricevere eredità o legati da persone di sangue italiano.

Con successivo decreto saranno stabiliti i limiti entro i quali è consentito ai cittadini di sangue straniero o meticci di essere proprietari di beni mobili. Con lo stesso decreto saranno pure stabiliti i vincoli e le condizioni cui dovrà soggiacere l'esercizio del diritto di proprietà sui beni mobili, a seconda della loro natura.

Art. 5. Ai cittadini di sangue straniero o meticci è vietato l'esercizio delle seguenti professioni: notaro, giornalista, insegnante nelle scuole pubbliche e in quelle private frequentare da studenti di sangue italiano, medico-chirurgo, dentista, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in commercio e economia, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, geometra, agronomo, perito agrario e perito industriale.

Art. 6. Gli ebrei e i meticci di ebrei sono esclusi dalla vita culturale della Nazione ed è loro vietata ogni attività che comunque si riconnetta alla stampa, al cinematografo, al teatro e alle trasmissioni radiofoniche.

Art. 7. Gli ebrei e i meticci di ebrei non possono avere alle proprie dipendenze, in nessuna qualità, cittadini di sangue italiano.

Art. 8. I beni immobili e le aziende industriali e commerciali esistenti nel territorio dello Stato di proprietà di cittadini italiani di sangue straniero o meticci, sono confiscati a favore dello Stato e dati in amministrazione all'Ente di Gestione e Liquidazione. Verrà a tal fine costituita un'apposita Sezione di detto Ente il cui dirigente sarà nominato d'intesa con l'Ispettore Generale per la razza. Il reddito dei beni confiscati e il ricavo delle vendite di cose di difficile o dispendiosa conservazione sarà interamente devoluto al Fondo per le pensioni di guerra.

Art. 9. L'Ispettore Generale per la razza, sulla documentata istanza degli interessati e sentita la Commissione della razza, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 8 del presente decreto a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) componenti le famiglie dei Caduti in guerra o per la Causa Fascista;

b) mutilati, invalidi e feriti di guerra o per la Causa Fascista;

c) volontari di guerra e decorati al valor militare;

d) legionari fiumani;

e) abbiano acquisito eccezionali benemerenze di carattere nazionale.

Nei casi previsti alle lettere b) c) ed e) il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Le decisioni emesse nei procedimenti discriminatori in base al decreto legge 17-11-1938-XVll n. 1728, convertito nella legge 5-1-1939 n. 274 saranno singolarmente riesaminate dalla Commissione della razza e verranno revocate se non conformi alle norme contenute nel presente articolo.

Art. 10. E’ vietato agli ebrei stranieri e ai meticci di ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel territorio dello Stato.

Art. 11. E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 12. L'Ispettore Generale per la razza è incaricato di emanare le norme per l'attuazione del presente decreto, d'intesa coi Ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze.

Art. 13. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, e, munito del sigillo di Stato, verrà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì...

 

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