Appendice 5

Progetto di D. L. della R. S. I. sulla razza

 

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 1944-XXII, n. 171, riguardante l'istituzione dell'Ispettorato Generale per la razza;

SULLA PROPOSTA dell'Ispettore Generale per la razza;

DECRETA:

Art. 1. Sangue italiano. Sono di sangue italiano i cittadini italiani i cui ascendenti, residenti in Italia almeno dal 1° gennaio 1800, siano di razza ariana e immuni da incroci con ebrei o con altre razze eterogenee. Sono considerati di sangue italiano i cittadini italiani i cui ascendenti fino al secondo grado siano di razza ariana e immuni da incroci con ebrei o con altre razze eterogenee

Art. 2. Sangue affine all'italiano. Sono di sangue affine all'italiano coloro che a qualunque nazionalità appartengano, sono di razza ariana e immuni da incroci con ebrei o con altre razze eterogenee.

Art. 3. Sangue straniero. Sono di sangue straniero gli ebrei e, in genere, coloro che non appartengono alla razza ariana.

Art. 4. Meticci. Sono meticci di primo grado coloro che hanno un genitore di sangue straniero. Meticci di secondo grado sono coloro che hanno un ascendente di secondo grado di sangue straniero.

Art. 5. Meticci assimilati alle persone di sangue straniero. Sono considerati di sangue straniero coloro che hanno:

a) tre ascendenti di secondo grado di sangue straniero;

b) due ascendenti di secondo grado di sangue straniero e due ascendenti dello stesso grado meticci;

c) due ascendenti di secondo grado di sangue straniero e un ascendente dello stesso grado meticcio.

Art. 6. Meticci assimilati alle persone di sangue italiano. Coloro che hanno un solo ascendente di terzo grado di sangue straniero sono considerati di sangue italiano. Tuttavia, i meticci di ebrei che professano la religione ebraica o sono iscritti a una comunità israelitica ovvero hanno comunque fatto manifestazioni di ebraismo, a qualunque grado appartengano, sono considerati di sangue straniero.

Art. 7. Figli di genitori ignoti. I figli di genitori ignoti si presumono appartenenti, salvo prova contraria, alla stessa categoria razziale del genitore conosciuto. I figli di genitori entrambi ignoti si presumono, salvo prova contraria, di sangue italiano se nati nel territorio metropolitano.

Art. 8. Matrimonio. Il matrimonio del cittadino di sangue italiano con persona di sangue straniero o meticcio di primo grado è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

Art. 9. Delitto contro la razza. Costituisce delitto contro la razza la procreazione di uno o più figli nati da rapporti extramatrimoniali fra persone di sangue italiano e persone di sangue straniero o meticci di primo grado. Con successivo decreto saranno stabilite le pene contro i colpevoli.

Art. 10. Cambiamento di cognome. I cittadini di sangue italiano che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli ebrei ne possono ottenere il cambiamento. Sono annullati i cambiamenti di cognome accordati a ebrei e a meticci di ebrei a termini della legge 13 luglio 1939 n. 1055. Conseguentemente gli ebrei e i meticci di ebrei che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, devono riassumere l'originario cognome. Con successivo decreto saranno stabilite le norme per tali cambiamenti.

Art. 11. Scheda genealogica. L'appartenenza a una categoria razziale è provata dalla "scheda genealogica" che, a richiesta dell'interessato e previi i necessari accertamenti, è rilasciata dall'ufficio anagrafico comunale. Le caratteristiche della scheda genealogica, le modalità della sua compilazione nonché le forme e i termini per l'impugnazione delle certificazioni eseguite dagli uffici di anagrafe comunale saranno determinati con successivo decreto.

Art. 12. Delle dichiarazioni di non appartenenza alla razza ebraica. E’ abrogata la disposizione di cui all'art. 1 della legge I3 luglio 1939 n. 1024 concernente la facoltà di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica in difformità dalle risultanze degli atti dello stato civile.

Art. 13. Disposizioni transitorie. Le dichiarazioni di non appartenenza alla razza ebraica, emesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, saranno singolarmente riesaminate dalla Commissione della razza e, su parere di questa, potranno essere revocate dall'Ispettore generale per la razza.

Art. 14. E’ abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.

Art. 15. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo di Stato, verrà inserito nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì...

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