Nella Convenzione firmata tra Amedeo VII
, i nobili canavesani e i rappresentanti dei tuchini,
si stabiliscono le seguenti clausole :
ogni feudatario deve giurare fedeltà ai Savoia
per i feudi, terre, castelli giurisdizioni in possesso
le terre e i castelli devono tornare in proprietà e possesso dei legittimi proprietari
negli anni precedenti la guerra
i Conti non devono più fare guerra ai loro sudditi
le contese tra i Conti devono essere presentate ai tribunali comitali o al Conte di
Savoia
se la sentenza del Signore locale non soddisfa il suddito, la causa può essere
riportata al tribunale del Conte di Savoia
vengono ripristinati i privilegi e le franchigie antichi, purchè in uso da almeno 40
anni
viene concessa lamnistia a favore dei singoli e delle Comunità per i reati di
lega e tuchinaggio, salvo che per le persone già sotto processo
i nobili devono trattare con umanità i Tuchini pentiti
le campane possono essere suonate a stormo solo nel caso di incendio
il frodo deve essere pagato secondo le antiche regole
i problemi relativi alla successione di un Signore devono essere vagliati da due periti
il Signore locale non può imporre nuove tasse salvo nei casi di : grave incendio
con danno oltre 200 fiorini, matrimonio delle figlie del Signore, pagamento di un riscatto
per liberare il Signore caduto prigioniero in guerra, azioni di guerra con vincolo del
Signore ad armarsi cavaliere e formare milizie
vengono regolamentate le roide o corvèes : guardia al castello, opere di
fortificazione, scavo dei canali per i molini
per i delitti di tuchinaggio vengono fissate le seguenti ammende
14000 fiorini ai vassalli dei conti di San Martino
15000 fiorini ai vassalli dei conti di Valperga
5000 fiorini ai vassalli dei conti di Masino
per i delitti di tuchinaggio la competenza giuridica viene riservata al Conte di Savoia
per i danni subiti dalla rivolta, i conti di San Martino e di Castellamonte, fedeli ai
Savoia, ricevono 1200 fiorini doro.