79) Decreto del Duce 18.1.1945 n, 3 “Ordinamento sindacale” (G.U. 21 del 26.1.1945)

                                                                                Titolo 1° 

                                                                 Dell’Ordinamento Sindacale   

                                                                     Capo 1° Dei Sindacati                                                                                                        .                                                                 

                                                                      Art 1 : Stato Sindacale

Il lavoro, in ogni sua manifestazione, costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana. L’Ordinamento Sindacale realizza la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale dello Stato.  Attraverso l’Ordinamento Sindacale  i lavoratori designano i loro rappresentanti negli Organi dello Stato e negli Istituti in cui tali rappresentanze siano previste.         .                                                                            

                                                                               Art. 2 : Costituzione dei Sindacati                                                       

 L’Ordinamento Sindacale inquadra in sindacati tutti i lavoratori della Repubblica. Ai sindacati appartengono di diritto tutti coloro che esplicano comunque la loro attività organizzativa, tecnica  od esecutiva nella categoria per cui i sindacati stessi sono costituiti. 

                                                  Art. 3 : Inquadramento sindacale dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti privati.  

I dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici di natura istituzionale sono inquadrati di diritto in associazioni le cui caratteristiche ed i cui compiti saranno disciplinati da norme speciali, da adottarsi su proposta dei Ministri competenti in relazione al carattere particolare o professionale del rapporto di dipendenza dallo Stato e dagli Enti suddetti. Tali associazioni si riuniscono in una associazione generale di dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. I dipendenti delle aziende autonome municipalizzate e degli Enti similari appartengono di diritto ai competenti sindacati della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.                                                                                           

                                                                                Art. 4 : Scopi dei Sindacati   

I sindacati provvedono alla tutela degli interessi della categoria per cui sono stati costituiti in armonia con quelli delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione; assicurano l’uguaglianza giuridica tra i produttori e la loro intima collaborazione nell’impresa; collaborano con gli organi dello Stato per l’aumento e il perfezionamento della produzione e per la riduzione dei prezzi; disciplinano i rapporti collettivi di lavoro; curano l’elevazione morale e materiale, l’assistenza e l’istruzione dei lavoratori; svolgono, in genere, tutte le altre funzioni utili al perseguimento dei fini sociali della Repubblica.                                                                           

                                                                                 Art. 5 : Gradi dei sindacati  

I lavoratori sono organizzati in sindacati comunali costituiti per ogni categoria di imprese e per le professioni autonome. I sindacati comunali sono riuniti in sindacati provinciali di categoria. I sindacati provinciali sono riuniti in sindacati nazionali di categoria. I sindacati nazionali costituiscono la Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.  Per gli esercenti particolari attività professionali, ed in ogni caso quando il numero dei lavoratori di una stessa categoria residenti in un comune non consente la costituzione di un sindacato comunale, possono costituirsi sindacati a circoscrizione diversa da quella comunale o, eventualmente, provinciale. Tali categorie si riuniscono in sindacati provinciali, o se a circoscrizione diversa a quella provinciale, in sindacati regionali, interregionali o nazionali.

                                                               Art. 6 : Costituzione dei Sindacati Nazionali                                                       

.I sindacati Nazionali hanno personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle categorie per le quali sono stati costituiti. La costituzione dei Sindacati Nazionali è approvata con provvedimento del presente Decreto della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

         Art. 7 : Unioni del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

 I sindacati comunali di categoria costituiscono l’Unione Comunale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti,  per la tutela unitaria degli interessi generali del lavoro nell’ambito del Comune e per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita di questo. Analogamente i sindacati provinciali di categoria costituiscono l’Unione Provinciale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. La Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti anche a mezzo delle Unioni Provinciali e Comunali  coordina e controlla l’attività dei sindacati di categoria, dà ad essi le direttive generali nel quadro unitario dell’economia nazionale, concilia gli interessi delle diverse categorie, rappresenta gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più categorie produttive. Il Presidente della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti  è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano di concerto col Ministro dell’Economia Corporativa.

                                                                       Art. 8 : Istituti parasindacali

Possono essere costituiti, nell’ambito dell’ordinamento sindacale Istituti d’assistenza, di previdenza, di cultura e di studio. Tali Istituti, ai quali è attribuita con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell’Economia Corporativa, la personalità giuridica, fanno parte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti  che ne controlla e ne coordina l’attività. La Confederazione stessa può altresì promuovere la costituzione o costituirli direttamente quando essi debbano assolvere compiti d’interesse generale per tutti i lavoratori.          

                                    Art. 9 : Controllo della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.   

Nel suo funzionamento la Confederazione è autonoma. Il controllo politico sull’organizzazione è devoluto al Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano; il controllo di legittimità e quello amministrativo sono di competenza del Ministro dell’Economia Corporativa.

                                                                                                 Capo 2°        

                                                                          Dell’organizzazione dei Sindacati                   

                                                                            Art. 10 : Statuti                 .                                                                                                                                                                                                            

Gli statuti dei Sindacati Nazionali sono deliberati dall’assemblea dei sindacati ed approvati dalla Confederazione Generale.  Lo statuto della  Confederazione è deliberato dall’assemblea della Confederazione ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero dell’Economia Corporativa, di concerto con il Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano.

                                                                 Art. 11 : Organi dei Sindacati   

Sono organi dei Sindacati di ogni grado:  l’assemblea, il direttorio, i vice-presidenti, il presidente. Gli statuti stabiliscono il modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice-presidenti, il modo di elezione di questi e del presidente nonché la competenza dei vari organi.

                                                                 Art. 12 : Sezioni del Sindacato

I sindacati di categoria sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività organizzativa, tecnica ed esecutiva. Ogni sezione ha una propria assemblea ed un proprio direttorio. I direttori delle singole sezioni riunite formano il direttorio del sindacato.

                                                                Art. 13 : Commissioni di Azienda 

In ogni impresa o unità aziendale con almeno 20 lavoratori possono essere costituite a giudizio della Confederazione Generale commissioni interne di lavoratori aventi il compito : a) di mantenere il collegamento tra il sindacato di categoria e i dipendenti dell’impresa o dell’unità aziendale; b) di esprimere nelle imprese non socializzate il parere sui regolamenti interni; c) di esprimere il parere sulla formazione di statuti di lavoro interessanti la intera categoria, nonché di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i dipendenti dell’impresa o dell’unità aziendale; d) di controllare l’applicazione nell’ambito dell’impresa o dell’unità aziendale, delle norme di lavoro e dei regolamenti interni; e) di tentare la conciliazione di controversie individuali senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante ai sindacati; f) di svolgere, con l’autorizzazione del sindacato di categoria le trattative per la conciliazione di controversie collettive interessanti tutta la categoria; g) di formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione dell’impresa o delle unità aziendali le proposte ed i suggerimenti dei lavoratori sui perfezionamenti dei metodi di lavoro; h) di compilare le liste per le elezioni dei rappresentanti negli organi di gestione nelle imprese socializzate; i) di svolgere ogni possibile azione di assistenza nei confronti dei lavoratori della impresa o dell’unità aziendale e delle loro famiglie; ed in genere tutti gli altri compiti che potranno essere loro affidati dai sindacati.

                                                                      Art. 14 : Fiduciari di azienda  

Nelle imprese o unità aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della Commissione di azienda si può procedere a giudizio della Confederazione Generale, alla elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti assegnati dal precedente articolo 13 alle Commissioni.

                                                     Art. 15 : Assemblee e Commissioni di azienda    

Gli statuti dei sindacati possono stabilire che le assemblee dei sindacati comunali e provinciali siano costituite dall’insieme delle commissioni  e dei fiduciari di azienda della rispettiva categoria che svolgano la loro attività nei comuni e nelle provincie cui appartengono.

                                                                    Art. 16 : Contributi sindacali    

Le assemblee dei sindacati nazionali determinano i contributi dovuti dai lavoratori per il funzionamento dei sindacati.   Le relative deliberazioni devono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro dell’Economia Corporativa , il quale sentita la Confederazione Generale stabilisce altresì la percentuale  delle aliquote contributive da devolversi a favore della Confederazione stessa.

                                                                                               Titolo 2  

                                                                                             Capo Unico                                                                                                                                                                                                                           

                                                                          Della disciplina dei rapporti  di lavoro                                                                                                                                                             

                                  Art: 17 : Norme regolatrici dei rapporti di lavoro nell’ambito nazionale 

Il Sindacato Nazionale emana le norme per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, nelle imprese appartenenti alla categoria che essa rappresenta nell’ambito nazionale. Le norme suddette sono sottoposte all’esame degli organi corporativi nazionali i, quali, dopo averle approvate, ne ordinano la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

                                         Art. 18 : Norme integrative dei rapporti di lavoro nell’ambito provinciale

I sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formulazione di norme integrative per la disciplina dei rapporti di lavoro , da adeguare a particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione delle retribuzioni. Le norme integrative, formate dai sindacati periferici acquistano efficacia mediante la pubblicazione sul foglio degli Annunzi Legali  della provincia cui si riferiscono, da ordinarsi, previa approvazione, dagli organi corporativi provinciali.

                                           Art: 19 : Competenze dei sindacati periferici nella determinazione della qualifica  

Sulla attribuzione ai singoli lavoratori delle qualifiche determinate dalle norme sui rapporti di lavoro, decide, in caso di contestazione,  il sindacato comunale, o, in mancanza di questo, il sindacato costituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 5. Contro le decisioni prese a norma del precedente comma è dato ricorso, nei modi e nei termini che saranno determinati con successivi provvedimenti legislativi alla Confederazione Generale, la quale decide in via definitiva sentito il parere di un collegio tecnico preso la stessa costituito.       

                                                                  Art . 20 : Norme e tariffe professionali 

I sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle attività autonome e relative tariffe professionali. Per le attività autonome non intellettuali l’elaborazione di tali norme e tariffe può essere deferita ai sindacati periferici ove tali attività autonome siano esercitate nell’ambito territoriale di competenza del sindacato, Le norme e le tariffe così elaborate sono sottoposte all’approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno applicazione in un ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o altrimenti dagli organi corporativi provinciali e sono rese obbligatorie mediante la pubblicazione rispettivamente della Gazzetta Ufficiale d’Italia o nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia.

                                                                           Art . 21 : Norme finali e transitorie  

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto legislativo. Con decreto del Capo dello Stato da adottarsi su proposta del Ministro dell’Economia Corporativa, di concerto coi ministri interessati, saranno emanate le norme dei coordinamento delle disposizioni del presente decreto legislativo con quelle che disciplinano la materia del lavoro, norme che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

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