79) Decreto del Duce 18.1.1945 n, 3
“Ordinamento sindacale” (G.U. 21 del 26.1.1945)
Titolo 1°
Dell’Ordinamento Sindacale
Capo 1° Dei Sindacati
.
Art
1 : Stato Sindacale
Il lavoro, in ogni sua manifestazione,
costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana. L’Ordinamento Sindacale realizza la partecipazione attiva dei
lavoratori alla vita politica, economica e sociale dello Stato. Attraverso l’Ordinamento Sindacale i
lavoratori designano i loro rappresentanti negli Organi dello Stato e negli
Istituti in cui tali rappresentanze siano previste. .
Art. 2 : Costituzione dei
Sindacati
L’Ordinamento Sindacale inquadra in
sindacati tutti i lavoratori della Repubblica. Ai sindacati appartengono di
diritto tutti coloro che esplicano comunque la loro attività organizzativa,
tecnica od esecutiva nella categoria per
cui i sindacati stessi sono costituiti.
Art. 3 : Inquadramento sindacale
dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti privati.
I dipendenti dello Stato e degli altri Enti
pubblici di natura istituzionale sono inquadrati di diritto in associazioni le
cui caratteristiche ed i cui compiti saranno disciplinati da norme speciali, da
adottarsi su proposta dei Ministri competenti in relazione al carattere
particolare o professionale del rapporto di dipendenza dallo Stato e dagli Enti
suddetti. Tali associazioni si riuniscono in una associazione generale di
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. I dipendenti delle aziende autonome
municipalizzate e degli Enti similari appartengono di diritto ai competenti
sindacati della Confederazione Generale
del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art. 4 : Scopi
dei Sindacati
I sindacati provvedono alla tutela degli
interessi della categoria per cui sono stati costituiti in armonia con quelli
delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione; assicurano
l’uguaglianza giuridica tra i produttori e la loro intima collaborazione
nell’impresa; collaborano con gli organi dello Stato per l’aumento e il
perfezionamento della produzione e per la riduzione dei prezzi; disciplinano i
rapporti collettivi di lavoro; curano l’elevazione morale e materiale, l’assistenza
e l’istruzione dei lavoratori; svolgono, in genere, tutte le altre funzioni
utili al perseguimento dei fini sociali della Repubblica.
Art. 5 :
Gradi dei sindacati
I lavoratori sono organizzati in sindacati
comunali costituiti per ogni categoria di imprese e per le professioni
autonome. I sindacati comunali sono riuniti in sindacati provinciali di
categoria. I sindacati provinciali sono riuniti in sindacati nazionali di
categoria. I sindacati nazionali costituiscono la Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Per gli esercenti particolari attività
professionali, ed in ogni caso quando il numero dei lavoratori di una stessa
categoria residenti in un comune non consente la costituzione di un sindacato
comunale, possono costituirsi sindacati a circoscrizione diversa da quella
comunale o, eventualmente, provinciale. Tali categorie si riuniscono in
sindacati provinciali, o se a circoscrizione diversa a quella provinciale, in
sindacati regionali, interregionali o nazionali.
Art. 6 : Costituzione dei
Sindacati Nazionali
.I sindacati Nazionali hanno
personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle
categorie per le quali sono stati costituiti. La costituzione dei Sindacati
Nazionali è approvata con provvedimento del presente Decreto della Confederazione Generale del Lavoro, della
Tecnica e delle Arti.
Art. 7 : Unioni del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. Confederazione Generale
del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
I sindacati comunali di categoria
costituiscono l’Unione Comunale del
Lavoro, della Tecnica e delle Arti, per la tutela unitaria degli interessi
generali del lavoro nell’ambito del Comune e per la partecipazione attiva dei
lavoratori alla vita di questo. Analogamente i sindacati provinciali di
categoria costituiscono l’Unione
Provinciale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti. La Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti
anche a mezzo delle Unioni Provinciali e
Comunali coordina e controlla
l’attività dei sindacati di categoria, dà ad essi le direttive generali nel
quadro unitario dell’economia nazionale, concilia gli interessi delle diverse
categorie, rappresenta gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più
categorie produttive. Il Presidente della Confederazione
Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti è nominato con decreto del Capo dello Stato,
su proposta del Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano di
concerto col Ministro dell’Economia Corporativa.
Art.
8 : Istituti parasindacali
Possono
essere costituiti, nell’ambito dell’ordinamento sindacale Istituti
d’assistenza, di previdenza, di cultura e di studio. Tali Istituti, ai quali è
attribuita con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro
dell’Economia Corporativa, la personalità giuridica, fanno parte della Confederazione Generale del Lavoro, della
Tecnica e delle Arti che ne
controlla e ne coordina l’attività. La Confederazione stessa può altresì
promuovere la costituzione o costituirli direttamente quando essi debbano
assolvere compiti d’interesse generale per tutti i lavoratori.
Art. 9 : Controllo della Confederazione Generale del
Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Nel suo
funzionamento la Confederazione è autonoma. Il controllo politico
sull’organizzazione è devoluto al Ministro Segretario del Partito Fascista
Repubblicano; il controllo di legittimità e quello amministrativo sono di competenza
del Ministro dell’Economia Corporativa.
Capo 2°
Dell’organizzazione dei Sindacati
Art.
10 : Statuti .
Gli
statuti dei Sindacati Nazionali sono deliberati dall’assemblea dei sindacati ed
approvati dalla Confederazione
Generale. Lo statuto della Confederazione è deliberato
dall’assemblea della Confederazione ed approvato con decreto del Capo dello
Stato, su proposta del Ministero dell’Economia Corporativa, di concerto con il
Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano.
Art. 11 : Organi dei Sindacati
Sono
organi dei Sindacati di ogni grado: l’assemblea,
il direttorio, i vice-presidenti, il presidente. Gli statuti stabiliscono il
modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice-presidenti, il
modo di elezione di questi e del presidente nonché la competenza dei vari
organi.
Art. 12 : Sezioni del Sindacato
I
sindacati di categoria sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori
esplicanti attività organizzativa, tecnica ed esecutiva. Ogni sezione ha una
propria assemblea ed un proprio direttorio. I direttori delle singole sezioni
riunite formano il direttorio del sindacato.
Art. 13 : Commissioni di Azienda
In ogni
impresa o unità aziendale con almeno 20 lavoratori possono essere costituite a
giudizio della Confederazione Generale commissioni interne di lavoratori aventi
il compito : a) di mantenere il collegamento tra il sindacato di categoria e i
dipendenti dell’impresa o dell’unità aziendale; b) di esprimere nelle imprese
non socializzate il parere sui regolamenti interni; c) di esprimere il parere
sulla formazione di statuti di lavoro interessanti la intera categoria, nonché
di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i dipendenti
dell’impresa o dell’unità aziendale; d) di controllare l’applicazione
nell’ambito dell’impresa o dell’unità aziendale, delle norme di lavoro e dei
regolamenti interni; e) di tentare la conciliazione di controversie individuali
senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante ai sindacati; f) di
svolgere, con l’autorizzazione del sindacato di categoria le trattative per la
conciliazione di controversie collettive interessanti tutta la categoria; g) di
formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione
raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione dell’impresa o
delle unità aziendali le proposte ed i suggerimenti dei lavoratori sui
perfezionamenti dei metodi di lavoro; h) di compilare le liste per le elezioni
dei rappresentanti negli organi di gestione nelle imprese socializzate; i) di
svolgere ogni possibile azione di assistenza nei confronti dei lavoratori della
impresa o dell’unità aziendale e delle loro famiglie; ed in genere tutti gli
altri compiti che potranno essere loro affidati dai sindacati.
Art. 14 : Fiduciari di azienda
Nelle
imprese o unità aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della
Commissione di azienda si può procedere a giudizio della Confederazione
Generale, alla elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti
assegnati dal precedente articolo 13 alle Commissioni.
Art. 15 : Assemblee e Commissioni
di azienda
Gli
statuti dei sindacati possono stabilire che le assemblee dei sindacati comunali
e provinciali siano costituite dall’insieme delle commissioni e dei fiduciari di azienda della rispettiva
categoria che svolgano la loro attività nei comuni e nelle provincie cui
appartengono.
Art. 16 : Contributi
sindacali
Le
assemblee dei sindacati nazionali determinano i contributi dovuti dai
lavoratori per il funzionamento dei sindacati.
Le relative deliberazioni devono essere approvate e rese esecutive con
decreto del Ministro dell’Economia Corporativa , il quale sentita la
Confederazione Generale stabilisce altresì la percentuale delle aliquote contributive da devolversi a
favore della Confederazione stessa.
Titolo
2
Capo Unico
Della disciplina dei rapporti di
lavoro
Art: 17 : Norme regolatrici dei rapporti di lavoro
nell’ambito nazionale
Il
Sindacato Nazionale emana le norme per la disciplina dei rapporti collettivi di
lavoro, nelle imprese appartenenti alla categoria che essa rappresenta
nell’ambito nazionale. Le norme suddette sono sottoposte all’esame degli organi
corporativi nazionali i, quali, dopo averle approvate, ne ordinano la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art.
18 : Norme integrative dei rapporti di
lavoro nell’ambito provinciale
I
sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formulazione di
norme integrative per la disciplina dei rapporti di lavoro , da adeguare a
particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente
per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione
delle retribuzioni. Le norme integrative, formate dai sindacati periferici
acquistano efficacia mediante la pubblicazione sul foglio degli Annunzi Legali della provincia cui si riferiscono, da
ordinarsi, previa approvazione, dagli organi corporativi provinciali.
Art: 19 : Competenze dei sindacati periferici nella
determinazione della qualifica
Sulla
attribuzione ai singoli lavoratori delle qualifiche determinate dalle norme sui
rapporti di lavoro, decide, in caso di contestazione, il sindacato comunale, o, in mancanza di
questo, il sindacato costituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 5. Contro
le decisioni prese a norma del precedente comma è dato ricorso, nei modi e nei
termini che saranno determinati con successivi provvedimenti legislativi alla
Confederazione Generale, la quale decide in via definitiva sentito il parere di
un collegio tecnico preso la stessa costituito.
Art . 20 : Norme e tariffe
professionali
I
sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle
attività autonome e relative tariffe professionali. Per le attività autonome
non intellettuali l’elaborazione di tali norme e tariffe può essere deferita ai
sindacati periferici ove tali attività autonome siano esercitate nell’ambito
territoriale di competenza del sindacato, Le norme e le tariffe così elaborate
sono sottoposte all’approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno
applicazione in un ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o altrimenti
dagli organi corporativi provinciali e sono rese obbligatorie mediante la
pubblicazione rispettivamente della Gazzetta
Ufficiale d’Italia o nel Foglio degli
Annunzi Legali della provincia.
Art
. 21 : Norme finali e transitorie
Sono
abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del
presente decreto legislativo. Con decreto del Capo dello Stato da adottarsi su
proposta del Ministro dell’Economia Corporativa, di concerto coi ministri
interessati, saranno emanate le norme dei coordinamento delle disposizioni del
presente decreto legislativo con quelle che disciplinano la materia del lavoro,
norme che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e con ogni altra legge
dello Stato.