DECRETO- DEL DUCE 18 gennaio 1945-XXIII, n. 3.
Ordinamento síndacale.
IL D U C E
DELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
Vista la legge 3 aprile 1926
–IV, n. 583, sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro ;
Visto il decreto legislatívo 20 dicembre 1943 – XXII.
n. 853 concernente la-
costituzione della
Confederazione generale del lavoro,
della tecnica e delle arti;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 1944 -XXII. N. 697, concernente
l’istituzione
dell'Associazione generale dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603, concernente la liquìdazione delle
Confederazioni fasciste dei lavoratori e deì
professionisti ed artìstì:
Visto il decreto
legislativo 31 dicembre 1944-XXIII, n. 944 concernente
la liquidazione delle
Confederazioni fasciste dei
datori di lavoro;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano,
Ministro Segretario di Stato,
d’intesa coi Ministri della Giustizia,
e dell'Economia Corporativa;
D e c r e t a :
TITOLO I
DELL’ORDINAMENTO SINDACAI,E
Art. 1 . Il lavoro
Il
lavoro, in ogni sua manifestazìone,
costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana.
L’ordinamento sindacale
realizza la partecipazione attiva lei lavoratori alla vita politìca,
economica e sociale dello Stato.
Attraverso l'ordinameiito
sindacale i lavoratori designano le loro rappresentanze negli Organi dello
Stato e negli istituti in cui tali
rappresentanze siano previste.
Art. 2. Costituzione dei sindacati
L'ordinamento sindacale
riunisce in sindacati tutti i lavoratorì della
Repubblica.
Ai sindacati appartengono tuttì coloro
che esplicano comunque la loro attività organizzativa, tecnica od esecutiva
nella categoria per cui i sindacati stessi sono costituiti.
Art. 3. Inquadramento
sindacale dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti
pubblici
I dipendenti dello Stato e degli altri enti
pubblici di natura istituzionale sono riuniti in associazioni le cui caratteristìche ed i
cui compitì
saranno disciplinati da norme speciali, da adottarsi su proposta dei Ministri
competenti, in relazione al carattere particolare e professionale del rapporto
di dipendenza dallo Stato e dagli altri enti suddetti.
Tali associazioni si
riuniscono in un'associazione generale di dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
1 dipendenti dalle aziende
autonome municipalizzate e dagli enti similari appartengono ai competenti
sindacati della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.
Art. 4.
Scopi dei sindacati
1 sindacati provvedono alla
tutela degli interessi della ca,egoria
per cui sono costituiti in armonia con quelli delle altre categorie e con
quelli superiori della Nazione; assicurano l’uguaglianza giuridica fra i
produttori e la loro ultima collaborazione nella impresa socìalizzata;
collaborano con gli organi dello Stato per l'aumento
ed il perfezionamento della produzione e per la riduzione dei costi; disciplinano i rapporti collettivi di lavoro; curano
l'elevazione morale e materiale, l’assistenza e l'istruzione dei lavoratori;
svolgono in genere, tutte le altre
funzioni utili al perseguimento dei fini sociali della Repubblica.
Art. .5. Gradi dei sindacatii
I lavoratori sono
organizzati in sindacati comunali costituiti per ogni categoria d'imprese e per
le professioni autonome.
I sindacati comunali sono
riuniti in sindacati provinciali di categoria.
I sindacati provinciali sono
riuniti in sindacati nazionali di categoria. 1 sindacati nazionali
costituiscono la Confederazione G.L.T.A.
Per gli esercenti
particolari attività professionali, ed in ogni caso quando il numero dei
lavoratori di una stessa categoria resìdenti in un
comune non consenta la costituzione di un sindacato comunale, possono
costituirsi sindacati a circoscrizione dìversa da
quella comunale o, eventualmente, provinciale.
Tali categorie si riuniscono
in sindacati provinciali, o, se a circoscrizione diversa da quella provinciale,
in sindacati regionali, interregionali e nazionali.
Art. 6. Costituzione dei
sindacati nazionali
1 sindacati nazionali hanno personalità
giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle categorie per le
quali sono costituiti.
La
costituzione
dei sindacati nazionali è approvata con decreto del Capo del Governo su proposta del Mìnistero
dei Lavoro.
Art. 7. Unioni del lavoro, della tecnica e
delle arti. Confederazione generale del lavoro,
Della tecnica
e delle arti.
I sindacati comunali di categoria
costituiscono l’Unione Comunale del Lavoro, della tecnica e delle arti, per la tutela unitaria deglì
interessi generali del lavoro nell'ambito del comune e per la partecipazione
attiva dei lavoratori alla vita di questo.
Analogamente i sindacati
provinciali di categoria costituiscono l'Unione provinciale dei lavoro, della
tecnica e delle arti.
La Confederazione G.L.T.A., anche a mezzo delle Unioni provinciali e
comunali, coordina e controlla l'attività dei sindacati di categoria, dà ad
essi direttive generali nel quadro unitario dell'economia nazionale, concilia
gli interessi delle diverse categorie, rappresenta gli interessi generali del
lavoro e quelli comuni a più categorie produttive.
Il Presidente della
Confederazione G.L.T.A. è nominato con decreto del
Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro.
Art. 8.
Istituti parasindacali
Possono essere costituiti,
nell'ambito dell'ordinamento sindacale, istituti d'assistenza, di previdenza,
di cultura, di studio.
Tali istituti, ai quali è attribuita la
personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato, su proposta del
Ministro del Lavoro, fanno parte della Confederazione G.L.T.A.
che ne controlla e coordina l’attività. La Confederazione può altresi promuovere la costituzione e costituirlì
direttamente quando essi debbano assolvere compiti d'interesse generale per
tutti i lavoratori.
Con provvedimento del Capo dello Stato, da
emanarsi su proposta del Ministro
del Lavoro, saranno determinati gli istituti di enti
assistenziali e previdenziali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20
dicembre 1943-XXII, n. 853, che entreranno a far parte della Confederazione G.L.T.A., e i limiti, le modalità e i termini nei quali
dovrà avvenire detto passaggio.
Art.9. Controllo sulla Confederazione
generale del lavoro, della tecnica e delle arti e sui
Sindacati nazionali
Nel suo funzionamento la
Confederazione G.L.TA. è autonoma.
Nelle norme di attuazione del presente
decreto saranno stabiliti gli atti della Confederazione G.L.T.A.
da sottoporsi a controllo, i modi e le forme del controllo stesso il quale
verrà esercitato dal Ministro del Lavoro.
Art. 10. Statuti
Gli statuti dei sindacati nazionali, della
Confederazione G. L.T.A., e degli Enti ed Istituti di
cui all'art.8, sono deliberati dagli organi competenti degli Enti suddetti e
approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro del
Lavoro.
Gli statuti dei Sindacati
provinciali e comunali sono deliberati dalle rispettive assemblee ed approvati
dal Presidente generale del lavoro della tecnica e delle arti.
Art.11. Organi dei
sindacati
Sono organi dei sindacati di ogni grado:
l'assemblea, il direttorio,
i vice presidenti e il presidente.
Gli statuti stabiliscono il
modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice presidenti, il
modo di elezione di questi e del presidente; nonché la competenza dei vari
organi.
Art. 12. Sezioni del sindacato
I sindacati di categoria
sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività
organizzativa, tecnica ed esecutiva.
Ogni sezione ha una propria
assemblea ed un proprio direttorio. I
direttori delle singole sezioni, riuniti, formano il direttorio del sindacato.
Art. 13. Commissioni di azienda
In ogni impresa o unità aziendale,
con almeno 20 lavoratori possono essere costítuite a gìudizio della Confederazione G.L.TA.,
commíssìonì interne dì lavoratori aventi ìl compìtó:
a) di mantenere il collegamento fra il sindacato di categoria e.
i dìpendentì dell'impresa o dell'unìtà
aziendale;
b)
di esprimere, nelle imprese non socializzate, il parere sui regolamenti
interni;
c) di
esprimere il parere sulla formazione di statuti di lavoro interessanti l'intera
categoria, nonché di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i
dipendenti dall'ímpresa o dall'unità aziendale;
d) di
controllare l'applicazione, nell'ambito dell'impresa o dell'unità aziendale,
delle norme di lavoro e dei regolamenti interni;
e) di
tentare la conciliazione di controversie individuali, senza pregiudizio del
tentativo di conciliazione spettante ai sindacati;
f) di
svolgere, con l'autorizzazione del sindacato di categoria, le trattative per la
conciliazione di controversie collettive interessanti esclusivamente l'impresa
o l’unità azíendale e di esprimere il parere su
controversie collettive interessanti tutta la categoria;
g) di formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di
fabbricazione, raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione
dell’impresa o dell’unità aziendale le proposte e i suggerimenti dei lavoratori
sui perfezionamenti dei metodi di lavoro;
h)
di compilare le liste per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori
negli organi di gestione dell'impresa socializzata;
i)
di svolgere ogni possibile azione di assistenza nei confronti dei
lavoratori dell'impresa o dell'unità aziendale e delle loro famiglìe
ed in genere tutti gli altri compiti che
potranno essere loro affidati dai sindacati.
Art. 14. Fiduciari di azienda
Nelle imprese e nelle unità
aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della commissione di
azienda, si può procedere, a giudizio della Confederazione G.L.TA.,
alla elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti
assegnati dal precedente articolo 13 alle Commissioni.
Art. 15. Assemblee e commissioni
di azienda
Gli statuti dei sindacati possono
stabilire che le assemblee dei sindacati comunali e provinciali siano
costituite dall'insieme delle commissioni e dei fiduciari di azienda della
rispettiva categoria che svolgono la loro attività nei comuni e nelle provincie
cui appartengono.
Art. 16. Contributi Sindacali
Le assemblee dei sindacati
nazionali determinano i contributi dovuti dai lavoratori per il funzionamento
dei sindacati.
Le relative deliberazioni debbono
essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del Lavoro, il
quale, sentita la Confederazione G.L.TA., stabilisce
altresì la percentuale delle aliquote contributive da devolversi a favore della
Confederazione stessa.
TITOLO
II
Capo unico
Art. 17. Norme regolatrici dei
rapporti di lavoro nell’ambito nazionale
Il sindacato nazionale emana norme per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro nelle imprese appartenenti alla categoria che esso rappresenta nell’ambito nazionale.
Le norme suddette sono sottoposte ad esame
degli organi corporativi nazionali i quali, dopo averle approvate, ne ordinano
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.
Art. 18. Norme integrative dei
rapporti di lavoro nell’ambito provinciale
I sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formazione di norme integrative per la disciplina del rapporto di lavoro, da adeguarsi a particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione delle retribuzioni.
Le norme integrative, formate dai sindacati
periferici, acquistano efficacia mediante pubblicazione sul Foglio degli
Annunzi legali della provincia cui si riferiscono, da ordinarsi, previa
approvazione, dagli organi corporativi provinciali.
Art. 19. Competenza dei sindacati
periferici nella determinazione delle qualifiche
Sulla attribuzione ai singoli lavoratori delle
qualifiche determinate dalle norme sui rapporti di lavoro decide, in caso di
contestazione, il sindacato comunale, o, in mancanza di questo, il sindacato
costituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 5.
Contro le decisioni prese a norma del
precedente comma è dato ricorso, nei modi e nei termini che saranno determinati
con successivi provvedimenti legislativi, alla Confederazione generale del
lavoro, della tecnica e delle arti la quale decide, in via definitiva, sentito
il parefre di un collegio tecnico presso la stessa
costituito.
Art. 20. Norme e tariffe
professionali
I sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle attività autonome e le relative tariffe professionali.
Per le attività autonome non intellettuali la
elaborazione di tali norme e tariffe può essere deferita ai sindacati
periferici ove tali attività autonome siano esercitate nell’ambito territoriale
di competenza del sindacato.
Le norme e le tariffe così elaborate sono
sottoposte all’approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno
applicazione in un ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o,
altrimenti, degli organi corporativi provinciali e sono rese obbligatorie
mediante pubblicazione rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio
degli Annunzi legali della provincia.
Art. 21. Norme finali e
transitorie
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.
Con Decreto del Capo della Stato, da adottarsi
su proposta del Minisro del lavoro, di concerto coi
Ministri interessati, saranno emanate le norme di coordinamento delle
disposizioni del presente decreto legislativo con quelle che disciplinano la
materia del lavoro, norme che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e
con ogni altra legge dello Stato.
Il presente decreto legislativo sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello
Stato, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
Dal Quartier Generale, addì 18 gennaio
1945-XXIII
MUSSOLINI
Il Ministro Segretario del P.F.R. : PAVOLINI
Il Ministro della Giustizia:
PISENTI
Il Ministro dell’Economia
Corporativa: TARCHI
V° Il Guardasigilli: PISENTI
Vedi anche il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale