3)Ordinamento sindacale

 

DECRETO- DEL DUCE 18 gennaio 1945-XXIII, n. 3.

Ordinamento síndacale.

 

IL D U C E

 

                            DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

 

   Vista la legge 3 aprile 1926 –IV, n. 583, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ;

   Visto il decreto legislatívo 20 dicembre 1943 – XXII. n. 853 concernente la- costituzione della

Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

   Visto il decreto legislativo 20 settembre 1944 -XXII. N. 697, concernente l’istituzione

dell'Associazione  generale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

   Visto il decreto legislativo 8 settembre 1944-XXII, n. 603, concernente la liquìdazione delle

Confederazioni fasciste dei lavoratori e deì professionisti ed artìstì:

      Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1944-XXIII, n. 944 concernente la liquidazione delle 

   Confederazioni fasciste dei datori di lavoro;

  Sentito il Consiglio dei Ministri;

  Su proposta del Segretario del Partito Fascista Repubblicano, Ministro Segretario di Stato,

    d’intesa coi Ministri della  Giustizia, e dell'Economia Corporativa;

 

D e c r e t a :

 

                                                                                      TITOLO I

 

DELL’ORDINAMENTO SINDACAI,E

 

Art. 1 . Il lavoro

     Il  lavoro, in ogni sua manifestazìone, costituisce la base della Repubblica Sociale Italiana.

L’ordinamento sindacale realizza la partecipazione attiva lei lavoratori alla vita politìca, economica e sociale dello Stato.

     Attraverso l'ordinameiito sindacale i lavoratori designano le loro rappresentanze negli Organi dello

   Stato e negli istituti in cui tali rappresentanze siano previste.

 

Art. 2. Costituzione dei sindacati

L'ordinamento sindacale riunisce in sindacati tutti i lavoratorì della Repubblica.

Ai sindacati appartengono tuttì coloro che esplicano comunque la loro attività organizzativa, tecnica od esecutiva nella categoria per cui i sindacati stessi sono costituiti.

 

                Art. 3. Inquadramento sindacale dei dipendenti da pubbliche amministrazioni e da enti

                           pubblici

 

 I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di natura istituzionale sono riuniti in associazioni le cui caratteristìche ed  i cui compitì saranno disciplinati da norme speciali, da adottarsi su proposta dei Ministri competenti, in relazione al carattere particolare e professionale del rapporto di dipendenza dallo Stato e dagli altri enti suddetti.

Tali associazioni si riuniscono in un'associazione generale di dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

1 dipendenti dalle aziende autonome municipalizzate e dagli enti similari appartengono ai competenti sindacati della Confederazione generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

 

                     Art. 4. Scopi dei sindacati

1 sindacati provvedono alla tutela degli interessi della ca,egoria per cui sono costituiti in armonia  con quelli delle altre categorie e con quelli superiori della Nazione; assicurano l’uguaglianza giuridica fra i produttori e la loro ultima collaborazione nella impresa socìalizzata; collaborano con gli organi dello Stato per l'aumento ed il perfezionamento della produzione e per la riduzione dei costi; disciplinano  i rapporti collettivi di lavoro; curano l'elevazione morale e materiale, l’assistenza e l'istruzione dei lavoratori; svolgono in         genere, tutte le altre funzioni utili al perseguimento dei fini sociali della Repubblica.

 

                         Art. .5. Gradi dei sindacatii

I lavoratori sono organizzati in sindacati comunali costituiti per ogni categoria d'imprese e per le professioni autonome.

I sindacati comunali sono riuniti in sindacati provinciali di categoria.

 

I sindacati provinciali sono riuniti in sindacati nazionali di categoria. 1 sindacati nazionali costituiscono la Confederazione G.L.T.A.

Per gli esercenti particolari attività professionali, ed in ogni caso quando il numero dei lavoratori di una stessa categoria resìdenti in un comune non consenta la costituzione di un sindacato comunale, possono costituirsi sindacati a circoscrizione dìversa da quella comunale o, eventualmente, provinciale.

Tali categorie si riuniscono in sindacati provinciali, o, se a circoscrizione diversa da quella provinciale, in sindacati regionali, interregionali e nazionali.

 

       Art. 6. Costituzione dei sindacati nazionali

1 sindacati nazionali hanno personalità giuridica e la rappresentanza legale degli interessi delle categorie per le quali sono costituiti.

 La costituzione dei sindacati nazionali è approvata con decreto del        Capo del Governo su proposta del Mìnistero dei Lavoro.

 

                     Art. 7. Unioni del lavoro, della tecnica e delle arti. Confederazione generale del lavoro,

                                 Della tecnica e delle arti.

         I sindacati comunali di categoria costituiscono l’Unione Comunale del Lavoro, della tecnica e delle arti,  per la tutela unitaria deglì interessi generali del lavoro nell'ambito del comune e per la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita di questo.

Analogamente i sindacati provinciali di categoria costituiscono l'Unione provinciale dei lavoro, della tecnica e delle arti.

La Confederazione G.L.T.A., anche a mezzo delle Unioni provinciali e comunali, coordina e controlla l'attività dei sindacati di categoria, dà ad essi direttive generali nel quadro unitario dell'economia nazionale, concilia gli interessi delle diverse categorie, rappresenta gli interessi generali del lavoro e quelli comuni a più categorie produttive.

Il Presidente della Confederazione G.L.T.A. è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del Lavoro.

 

                        Art. 8. Istituti parasindacali

Possono essere costituiti, nell'ambito dell'ordinamento sindacale, istituti d'assistenza, di previdenza,

    di cultura, di studio.

        Tali istituti, ai quali è attribuita la personalità giuridica con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del Lavoro, fanno parte della Confederazione G.L.T.A. che ne controlla e coordina l’attività. La Confederazione può altresi promuovere la costituzione e costituirlì direttamente quando essi debbano assolvere compiti d'interesse generale per tutti i lavoratori.

  Con provvedimento del Capo dello Stato, da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro, saranno determinati gli istituti di enti assistenziali e previdenziali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1943-XXII, n. 853, che entreranno a far parte della Confederazione G.L.T.A., e i limiti, le modalità e i termini nei quali dovrà avvenire detto passaggio.

 

             Art.9. Controllo sulla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti e sui

                        Sindacati   nazionali

          Nel suo funzionamento la Confederazione G.L.TA. è autonoma.

 

  Nelle norme di attuazione del presente decreto saranno stabiliti gli atti della Confederazione G.L.T.A. da sottoporsi a controllo, i modi e le forme del controllo stesso il quale verrà esercitato dal Ministro del Lavoro.

 

                    Art. 10. Statuti

    Gli statuti dei sindacati nazionali, della Confederazione G. L.T.A., e degli Enti ed Istituti di cui all'art.8, sono deliberati dagli organi competenti degli Enti suddetti e approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro del Lavoro.

Gli statuti dei Sindacati provinciali e comunali sono deliberati dalle rispettive assemblee ed approvati dal Presidente generale del lavoro della tecnica e delle arti.

 

                     Art.11. Organi dei sindacati

     Sono organi dei sindacati di ogni grado:

l'assemblea, il direttorio, i vice presidenti e il presidente.

Gli statuti stabiliscono il modo di formazione degli organi collegiali, il numero dei vice presidenti, il modo di elezione di questi e del presidente; nonché la competenza dei vari organi.

 

                    Art. 12.  Sezioni del sindacato

I sindacati di categoria sono ordinati in distinte sezioni di lavoratori esplicanti attività organizzativa, tecnica ed esecutiva.

Ogni sezione ha una propria assemblea ed un proprio direttorio.  I direttori delle singole sezioni, riuniti, formano il direttorio del sindacato.

 

Art. 13.  Commissioni di azienda

In ogni impresa o unità aziendale, con almeno 20 lavoratori possono essere costítuite a gìudizio della Confederazione G.L.TA., commíssìonì interne dì lavoratori aventi ìl compìtó:

a)       di mantenere il collegamento fra il sindacato di categoria e. i dìpendentì dell'impresa o dell'unìtà aziendale;

   b)   di esprimere, nelle imprese non socializzate, il parere sui regolamenti interni;

   c)      di esprimere il parere sulla formazione di statuti di lavoro interessanti l'intera categoria, nonché di elaborare statuti di lavoro interessanti esclusivamente i dipendenti dall'ímpresa o dall'unità aziendale;

   d)      di controllare l'applicazione, nell'ambito dell'impresa o dell'unità aziendale, delle norme di lavoro e dei regolamenti interni;

   e)      di tentare la conciliazione di controversie individuali, senza pregiudizio del tentativo di conciliazione spettante ai sindacati;

   f)      di svolgere, con l'autorizzazione del sindacato di categoria, le trattative per la conciliazione di controversie collettive interessanti esclusivamente l'impresa o l’unità azíendale e di esprimere il parere su controversie collettive interessanti tutta la categoria;

g)    di formulare proposte sui sistemi di lavoro e sui procedimenti di fabbricazione, raccogliendo, esaminando e trasmettendo agli organi di gestione dell’impresa o dell’unità aziendale le proposte e i suggerimenti dei lavoratori sui perfezionamenti dei metodi di lavoro;

   h)     di compilare le liste per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori negli organi di gestione dell'impresa socializzata;

   i)      di svolgere ogni possibile azione di assistenza nei confronti dei lavoratori dell'impresa o dell'unità aziendale e delle loro         famiglìe

   ed in genere tutti gli altri compiti che potranno essere loro affidati dai sindacati.

 

                  Art. 14.  Fiduciari di azienda

Nelle imprese e nelle unità aziendali che abbiano meno di 20 lavoratori, in luogo della commissione di azienda, si può procedere, a giudizio della Confederazione G.L.TA., alla elezione di un fiduciario aziendale il quale assolve gli stessi compiti assegnati dal precedente articolo 13 alle Commissioni.

 

Art. 15.  Assemblee e commissioni di azienda

Gli statuti dei sindacati possono stabilire che le assemblee dei sindacati comunali e provinciali siano costituite dall'insieme delle commissioni e dei fiduciari di azienda della rispettiva categoria che svolgono la loro attività nei comuni e nelle provincie cui appartengono.

 

               Art. 16.  Contributi Sindacali

Le assemblee dei sindacati nazionali determinano i contributi dovuti dai lavoratori per il funzionamento dei sindacati.

Le relative deliberazioni debbono essere approvate e rese esecutive con decreto del Ministro del Lavoro, il quale, sentita la Confederazione G.L.TA., stabilisce altresì la percentuale delle aliquote contributive da devolversi a favore della Confederazione stessa.

 

                                                                                 TITOLO II

                                                                                  Capo unico

 

          Art. 17. Norme regolatrici dei rapporti di lavoro nell’ambito nazionale

 Il sindacato nazionale emana norme per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro nelle imprese appartenenti alla categoria che esso rappresenta nell’ambito nazionale.

 Le norme suddette sono sottoposte ad esame degli organi corporativi nazionali i quali, dopo averle approvate, ne ordinano la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.

 

         Art. 18. Norme integrative dei rapporti di lavoro nell’ambito provinciale

 I sindacati nazionali possono deferire ai sindacati periferici la formazione di norme integrative per la disciplina del rapporto di lavoro, da adeguarsi a particolari situazioni di gruppi di imprese o di singole imprese e specialmente per la definizione delle qualifiche dei lavoratori e per la determinazione delle retribuzioni.

 Le norme integrative, formate dai sindacati periferici, acquistano efficacia mediante pubblicazione sul Foglio degli Annunzi legali della provincia cui si riferiscono, da ordinarsi, previa approvazione, dagli organi corporativi provinciali.

 

          Art. 19. Competenza dei sindacati periferici nella determinazione delle qualifiche

 Sulla attribuzione ai singoli lavoratori delle qualifiche determinate dalle norme sui rapporti di lavoro decide, in caso di contestazione, il sindacato comunale, o, in mancanza di questo, il sindacato costituito a norma dell’ultimo comma dell’art. 5.

 Contro le decisioni prese a norma del precedente comma è dato ricorso, nei modi e nei termini che saranno determinati con successivi provvedimenti legislativi, alla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti la quale decide, in via definitiva, sentito il parefre di un collegio tecnico presso la stessa costituito.

 

          Art. 20. Norme e tariffe professionali

  I sindacati nazionali emanano le norme per la disciplina e la tutela delle attività autonome e le relative tariffe professionali.

 Per le attività autonome non intellettuali la elaborazione di tali norme e tariffe può essere deferita ai sindacati periferici ove tali attività autonome siano esercitate nell’ambito territoriale di competenza del sindacato.

 Le norme e le tariffe così elaborate sono sottoposte all’approvazione degli organi corporativi nazionali se hanno applicazione in un ambito eccedente la circoscrizione provinciale, o, altrimenti, degli organi corporativi provinciali e sono rese obbligatorie mediante pubblicazione rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale o nel Foglio degli Annunzi legali della provincia.

 

           Art. 21. Norme finali e transitorie

 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del presente decreto legislativo.

 Con Decreto del Capo della Stato, da adottarsi su proposta del Minisro del lavoro, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanate le norme di coordinamento delle disposizioni del presente decreto legislativo con quelle che disciplinano la materia del lavoro, norme che saranno sottoposte alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

 Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

 

   Dal Quartier Generale, addì 18 gennaio 1945-XXIII

                                                                                  MUSSOLINI

Il Ministro Segretario del P.F.R. : PAVOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro dell’Economia Corporativa: TARCHI

Il Guardasigilli: PISENTI

 

Vedi anche il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

 

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