ROMA - Con il via libera all'emendamento Carrara, il
disegno di legge Cirami, approvato questa sera dal Senato è formato da un solo
articolo, ma molto più complesso rispetto ai tre che costituivano l'originaria
proposta. Questa, infatti, modificava solo gli articoli 45 e 47 del codice di
procedura penale, mentre il nuovo testo modifica dal 45 al 49 aggiugendo anche
il 49 bis.
Legittimo sospetto - Viene inserito il legittimo
sospetto tra i motivi per i quali si può chiedere la rimessione di un processo.
"In ogni stato e grado del processo di merito - recita la nuova norma - quando
la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali
da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per
legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del
Procuratore generale presso la Corte di Appello e del pubblico ministero presso
il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a norma del'articolo 11.
L'adesione o l'opposzione di altre parti - Anche le altre
parti del processo possono aderire alla richiesta di rimessione o opporvisi.
Hanno 15 giorni di tempo per farlo dal momento in cui è stata notificata loro la
richiesta di rimessione, notifica che deve avvenire entro 10 giorni dalla
presentazione della domanda.
Sospensione del processo - Dopo la
presentazione della richiesta di rimessione, il giudice può sospendere il
processo fino a quando la Corte di Cassazione non si sia pronunciata. La stessa
Suprema Corte può sospendere il processo. La sospensione interviene comunque
prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e prima che la
richiesta sia stata accolta o bocciata non possono essere pronunciati il decreto
che dispone il giudizio o la sentenza.
Atti urgenti e prescrizione
- La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti
e determina lo stop dei termini per la prescrizione secondo quanto previsto
dall'articolo 159 del codice penale.
Custodia cautelare - Quando
la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, fino al momento della
decisione della Cassazione si sospendono i termini di custodia cautelare, in
riferimento agli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale.
La
Cassazione decide in udienza pubblica - La Cassazione deciderà in udienza
pubblica e nel contradditorio delle parti, mentre in base all'attuale disciplina
la Suprema Corte decide in camera di consiglio.
Nuove domande di
remissione - Possono essere presentate nuove domande di rimessione anche
quando la prima sia stata accolta per chiederne la revoca o per la designazione
di altro giudice o quando sia stata respinta purchè la nuova domanda si fondi su
elementi nuovi. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una
precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si
sospende.
L'intervento delle sezioni unite - Quando la
richiesta di rimessione riguarda procedimenti relativi a particolari reati come
l'associazione a delinquere di stampo mafioso o il sequestro di persona e
comunque tutti quelli indicati dall'articolo 51 bis del codice di procedura
penale, a giudicare dovranno essere le Sezioni unite della
Cassazione.
Entrata in vigore e applicazione della legge -
La nuova legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai processi in corso in quel
momento.