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IL DISEGNO DI LEGGE CIRAMI SUL LEGITTIMO SOSPETTO


da LA REPUBBLICA del 1° agosto 2002


ROMA - Con il via libera all'emendamento Carrara, il disegno di legge Cirami, approvato questa sera dal Senato è formato da un solo articolo, ma molto più complesso rispetto ai tre che costituivano l'originaria proposta. Questa, infatti, modificava solo gli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale, mentre il nuovo testo modifica dal 45 al 49 aggiugendo anche il 49 bis.

Legittimo sospetto - Viene inserito il legittimo sospetto tra i motivi per i quali si può chiedere la rimessione di un processo. "In ogni stato e grado del processo di merito - recita la nuova norma - quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del Procuratore generale presso la Corte di Appello e del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma del'articolo 11.

L'adesione o l'opposzione di altre parti - Anche le altre parti del processo possono aderire alla richiesta di rimessione o opporvisi. Hanno 15 giorni di tempo per farlo dal momento in cui è stata notificata loro la richiesta di rimessione, notifica che deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

Sospensione del processo - Dopo la presentazione della richiesta di rimessione, il giudice può sospendere il processo fino a quando la Corte di Cassazione non si sia pronunciata. La stessa Suprema Corte può sospendere il processo. La sospensione interviene comunque prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e prima che la richiesta sia stata accolta o bocciata non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza.

Atti urgenti e prescrizione - La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti e determina lo stop dei termini per la prescrizione secondo quanto previsto dall'articolo 159 del codice penale.

Custodia cautelare - Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, fino al momento della decisione della Cassazione si sospendono i termini di custodia cautelare, in riferimento agli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale.

La Cassazione decide in udienza pubblica - La Cassazione deciderà in udienza pubblica e nel contradditorio delle parti, mentre in base all'attuale disciplina la Suprema Corte decide in camera di consiglio.

Nuove domande di remissione - Possono essere presentate nuove domande di rimessione anche quando la prima sia stata accolta per chiederne la revoca o per la designazione di altro giudice o quando sia stata respinta purchè la nuova domanda si fondi su elementi nuovi. Se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende.


L'intervento delle sezioni unite - Quando la richiesta di rimessione riguarda procedimenti relativi a particolari reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso o il sequestro di persona e comunque tutti quelli indicati dall'articolo 51 bis del codice di procedura penale, a giudicare dovranno essere le Sezioni unite della Cassazione.

Entrata in vigore e applicazione della legge - La nuova legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai processi in corso in quel momento.


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